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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30194/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, erano stati sottoposti a perquisizione e sequestro probatorio due telefoni cellulari, con le relative SIM, nella disponibilità dell'indagato. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l'istanza proposta contro il decreto di convalida del sequestro, ritenendo sufficiente la motivazione sulla necessità di esaminare i dispositivi per ricostruire le dinamiche dell'illecito e individuare eventuali concorrenti. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) mancanza di motivazione effettiva e adeguata del sequestro; 2) difetto di pertinenzialità e necessità del vincolo reale; 3) violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità, gradualità e residualità del sequestro dei dati digitali, sostenendo che si trattasse di sequestro "a strascico" e di delega in bianco all'estrazione dei dati; 4) sproporzione per il sequestro di due dispositivi senza motivazione differenziata; 5) illogicità della valorizzazione del rifiuto di comunicare i codici di accesso come indice di strumentalità e pertinenzialità dei telefoni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha affermato che il controllo di legittimità sulle ordinanze in materia di sequestro probatorio è limitato alle violazioni di legge e ai vizi motivazionali radicali; nel caso concreto, il Tribunale aveva motivato in modo sufficiente sulla sussistenza del fumus, sulla pertinenzialità dei telefoni e sulla finalità probatoria del vincolo. Ha inoltre ritenuto che i telefoni potessero essere considerati sia corpo del reato sia cose pertinenti al reato, perché utili a ricostruire la rete di approvvigionamento e cessione della droga. Quanto ai principi di proporzionalità e adeguatezza nei sequestri digitali, ha osservato che la motivazione era specifica e non meramente esplorativa, in considerazione della volatilità e alterabilità dei dati. Il riferimento al rifiuto di fornire i codici di sblocco è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione sul vincolo. Conseguenza finale: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato come parametro della motivazione del provvedimento cautelare/reale; la Corte ha escluso che vi fosse una motivazione mancante o apparente.

  • art. 178, lett. c), c.p.p.

    Invocato dalla difesa per vizio processuale, ma la Corte ha ritenuto la censura non riconducibile a un vizio rilevante nei limiti del ricorso in materia di sequestro.

  • art. 253 c.p.p.

    Norma centrale sul sequestro probatorio: il provvedimento deve indicare pertinenzialità e finalità di accertamento; il sequestro può riguardare corpo del reato e cose pertinenti al reato.

  • art. 324 c.p.p.

    Richiamato in relazione al riesame del sequestro; in cassazione il controllo resta limitato alla violazione di legge e ai vizi motivazionali radicali.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato nel capo di imputazione provvisoria.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Fattispecie di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio di lieve entità, per la quale i telefoni sono stati ritenuti funzionali alla prova delle modalità di approvvigionamento e cessione.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    "cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo"

    Definizione del corpo del reato richiamata per includere sia il mezzo usato per commettere il reato sia il suo prodotto, profitto o prezzo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro probatorio, il sindacato è limitato alla violazione di legge e ai vizi motivazionali radicali; non è sufficiente una mera critica alla insufficienza o non condivisibilità della motivazione se il provvedimento espone comunque il percorso logico essenziale.
  • Il sequestro probatorio di dispositivi digitali è legittimo quando il provvedimento indichi in modo specifico, anche se conciso, le ragioni per cui i dati contenuti nei device sono pertinenti al reato e utili all'accertamento dei fatti; la motivazione deve superare il livello della mera utilità investigativa astratta.
  • I telefoni cellulari possono integrare sia il corpo del reato sia cose pertinenti al reato quando siano stati impiegati come strumenti dell'illecito o quando i dati in essi contenuti siano idonei a dimostrare le modalità, i contatti e la rete di relazioni connessi allo spaccio.
  • Nel sequestro di dati informatici la proporzionalità non è un criterio astratto, ma concreta espressione della pertinenzialità: il giudice deve spiegare perché sia necessario un vincolo esteso o, in alternativa, delimitare oggetto, criteri di selezione, arco temporale e tempi della estrazione, evitando sequestri meramente esplorativi.
  • La volatilità e la modificabilità dei dati digitali possono costituire un elemento che rafforza la necessità del sequestro probatorio immediato, purché il provvedimento sia comunque sorretto da una motivazione specifica sulla finalità probatoria.
  • Il rifiuto dell'indagato di fornire i codici di sblocco del telefono, se semplicemente menzionato, non vale di per sé a fondare il vincolo reale né a dimostrare la pertinenzialità del bene al reato.

Come è indicizzato

MaterieSequestroSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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