Cassazione Civile, Ordinanza n. 09522/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da rapporti bancari di conto corrente e di anticipo fatture intrattenuti da una società, con fideiussione prestata da due soggetti, nei quali erano stati contestati addebiti ritenuti illegittimi: interessi usurari, anatocistici trimestrali, interessi ultralegali, commissioni e spese. In primo grado era stata disposta consulenza tecnica contabile, che aveva rilevato l'illegittima previsione di interessi anatocistici su due conti, l'illegittima applicazione di interessi passivi su un terzo rapporto per difetto di forma scritta e l'illegittima variazione peggiorativa delle condizioni economiche, ma aveva anche evidenziato l'impossibilità di ricostruire integralmente i rapporti per carenza di documentazione contabile. Il Tribunale aveva accolto solo in parte le domande, negando la rideterminazione dei saldi e la restituzione dell'indebito per mancata prova dei fatti costitutivi; la Corte d'appello aveva confermato, ribadendo che nell'azione di accertamento negativo e di ripetizione l'onere probatorio gravava sui correntisti e che la documentazione prodotta non era sufficiente. In cassazione i ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che, una volta accertate dal CTU le poste illegittime, la consulenza avrebbe dovuto consentire anche la rideterminazione del saldo e che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non assolto l'onere della prova; inoltre contestavano la tardività della rinuncia alla domanda di ripetizione dell'indebito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sull'art. 2697 c.c. era solo apparentemente tale, perché non denunciava un'errata attribuzione dell'onere probatorio a una parte diversa da quella gravata, ma mirava in realtà a contestare l'apprezzamento di merito delle prove e le conclusioni della CTU, censura non deducibile come violazione di legge. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla rinuncia alla domanda di ripetizione, perché anche un eventuale errore della Corte d'appello su quel punto non avrebbe inciso sulla decisione, fondata in modo autonomo sull'inadempimento dell'onere della prova da parte degli attori. Restano assorbite le questioni preliminari sulla legittimazione autonoma dei fideiussori. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura, ma la Corte non ravvisa un vizio decisivo sul punto.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme violate, senza esito decisivo nella decisione.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme violate, ma la doglianza è stata riqualificata come contestazione di merito.
La sua violazione sussiste solo se il giudice distribuisce l'onere della prova in modo errato tra le parti; non quando valuta male o ritiene non provata la pretesa della parte onerata.
La censura è stata proposta formalmente come violazione di legge, ma in concreto mirava a ottenere una nuova valutazione del fatto.
Richiamato dalla Corte per chiarire che l'erronea valutazione del materiale probatorio è eventualmente sindacabile nei limiti del vizio motivazionale, non come violazione dell'art. 2697 c.c.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1 quater; comma 1-bis
Poiché il ricorso è stato disatteso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, applicato dalla Corte.
Massime di principio
- Nell'azione promossa dal correntista per la rideterminazione del saldo e la ripetizione di indebito, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa grava sulla parte attrice che agisce in giudizio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando il giudice, correttamente individuata la parte onerata, ritenga che la prova non sia stata fornita o sia stata fornita in modo insufficiente.
- La contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica d'ufficio non integra, di regola, violazione di legge, ma censura di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio motivazionale.
- L'eventuale errore su una questione che non incide sulla ratio decidendi autonoma della sentenza è inidoneo a determinare l'accoglimento del ricorso, perché la censura è comunque non causale.
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