Cassazione Penale, Sentenza n. 7417/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per aver pronunciato sentenza per fatto diverso (cambiamento della qualificazione da amministratore di fatto a concorrente esterno); 2) vizio di motivazione sulla distrazione di circa 96 mila euro, con mancata individuazione del ruolo dei concorrenti e delle condotte e dubbio circa l'utilizzo di somme per scommesse on line; 3) carenza motivazionale rispetto alla configurabilità di bancarotta semplice per le somme destinate a scommesse e gioco d'azzardo; 4) mancanza di motivazione sulla revoca delle statuizioni civili disposta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato e ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Messina per i profili indicati. In particolare: il primo motivo è rigettato (la modificazione della qualificazione soggettiva non integra violazione del principio di correlazione se rimane immutata l'azione distrattiva); il secondo è parzialmente fondato: va approfondito l'effetto preclusivo di una precedente assoluzione per corruzione (assoluzione perché il fatto non sussiste) rispetto alla contestata distrazione di 91.500 euro; il terzo è fondato: la Corte rileva la configurabilità astratta della bancarotta semplice per operazioni di pura sorte e obbliga il giudice del rinvio a valutare se le somme per scommesse integrino tale fattispecie o altra; il quarto motivo è assorbito. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata in parte e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio.
Norme richiamate
norma sul divieto di pronunciare sentenza per fatto diverso da quello contestato; la Corte ritiene che non sia violata se la qualificazione soggettiva cambia ma l'azione distrattiva rimane la stessa
norma collegata alla precedente sul principio di correlazione tra accusa e sentenza; interpretata con riferimento alla giurisprudenza che ammette variazioni della qualificazione soggettiva se la fattispecie materiale è la medesima
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n.176) e successive modificazioni
normativa procedurale richiamata per la disciplina della requisitoria scritta e della facoltà di rinuncia alla discussione orale; utilizzata per il procedimento in Cassazione
art. 5-duodecies, D.L. 31/10/2022, n.162 (conv. L. 30/12/2022, n.199)
rilievo procedurale sulle proroghe della disciplina emergenziale citata nella relazione; non incide sul merito sostanziale
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato in relazione ai limiti di impugnazione ammissibili per il ricorso per cassazione
norma sul concorso di persone nel reato; la Corte segnala che il capo di imputazione richiamava espressamente il concorso (art. 110), smentendo l'assunto difensivo che non fosse contestato il concorso tra amministratori e imputato
art. 216, 217 e 224 legge fallimentare (I. fall.)
art. 216 (bancarotta fraudolenta per distrazione) è distinta dall'art. 217 n.2 e dall'art. 224 (richiamo per la bancarotta semplice impropria). La Corte chiarisce che la bancarotta semplice impropria per operazioni di pura sorte può essere applicata alle società quando sia stato consumato notevole patrimonio sociale in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti, e distingue questa ipotesi dalla distrazione fraudolenta in base alla "direzione" dell'interesse e alla presenza del dolo
Massime di principio
- La modifica della qualificazione soggettiva (es. da amministratore di fatto a concorrente esterno) da parte del giudice d'appello non costituisce per sé violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, purché la condotta materiale addebitata resti la stessa e sia adeguatamente descritta nell'imputazione
- Se esiste una pronuncia irrevocabile di assoluzione "perché il fatto non sussiste" su atti fattuali collegati, il giudice chiamato a decidere su una diversa qualificazione (es. bancarotta su medesime somme) deve valutare puntualmente l'effetto preclusivo dell'assoluzione sulle specifiche contestazioni: non è automatico che una assoluzione escluda ogni successiva responsabilità, ma occorre un esame concreto degli accertamenti compiuti
- Per distinguere bancarotta fraudolenta per distrazione da bancarotta semplice (impropria) per operazioni di pura sorte, il criterio essenziale è l'elemento intenzionale e la direzione dell'interesse: la bancarotta semplice riguarda operazioni imprudenti anche se nell'interesse dell'impresa, la distrazione fraudolenta richiede dolo e perseguimento di interesse personale o di terzi, in contrasto con l'interesse dei creditori
- Le perdite dovute a scommesse o gioco d'azzardo possono astrattamente integrare bancarotta semplice impropria se hanno consumato in misura notevole il patrimonio sociale in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; il giudice deve però motivare in concreto se tali operazioni siano state compiute nell'interesse dell'impresa o per fini estranei
- In appello e nel rinvio in Cassazione è necessario che il giudice motivi puntualmente l'entità delle somme, l'identificazione dei ruoli concorrenti e il nesso tra condotte e contestazioni (specie quando vi sono pronunce precedenti su fatti correlati), al fine di consentire un controllo di legittimità e garantire il rispetto del principio di non contraddittorietà
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