Cassazione Civile, Ordinanza n. 36158/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un immobile, successivamente affetto da difetti costruttivi emersi dopo il trasferimento. Il compratore aveva ottenuto in primo grado una decisione favorevole sul risarcimento dei danni. La società venditrice aveva proposto appello e la Corte territoriale aveva riformato la sentenza, rilevando che il Tribunale aveva impropriamente esteso gli effetti della decisione anche ai soci della società in nome collettivo, pur non essendo costoro parti del giudizio. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2291, comma 1, c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse ignorato la responsabilità illimitata dei soci della s.n.c. e che tale responsabilità dovesse riflettersi anche sul piano processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente avesse confuso il piano processuale con quello esecutivo: sul piano processuale la domanda non poteva essere estesa ai soci non citati in giudizio; diverso è il piano dell'esecuzione, nel quale, ottenuto il titolo, il creditore può agire anche verso i soci illimitatamente responsabili, se non già parti del giudizio. È stata inoltre esclusa la condanna alle spese per mancanza di attività difensiva dell'intimata. È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La responsabilità illimitata dei soci della società in nome collettivo opera sul piano sostanziale e, se del caso, su quello esecutivo; non consente però di estendere automaticamente la domanda giudiziale ai soci che non siano stati citati in giudizio.
È stato invocato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La responsabilità illimitata dei soci di una società di persone non comporta automaticamente la loro evocazione in giudizio se la domanda è stata proposta solo contro la società; il limite della domanda e del contraddittorio rileva sul piano processuale.
- La distinzione tra piano processuale e piano esecutivo è decisiva: ciò che non può essere ottenuto come pronuncia di condanna nei confronti di soggetti non evocati può, in presenza dei presupposti sostanziali, rilevare nella successiva fase esecutiva contro i soci illimitatamente responsabili.
- In cassazione, il motivo è inammissibile quando muove da una premessa che confonde il contenuto della decisione impugnata e attribuisce al giudice di merito una violazione di legge in realtà insussistente.
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