Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36158/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un immobile, successivamente affetto da difetti costruttivi emersi dopo il trasferimento. Il compratore aveva ottenuto in primo grado una decisione favorevole sul risarcimento dei danni. La società venditrice aveva proposto appello e la Corte territoriale aveva riformato la sentenza, rilevando che il Tribunale aveva impropriamente esteso gli effetti della decisione anche ai soci della società in nome collettivo, pur non essendo costoro parti del giudizio. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2291, comma 1, c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse ignorato la responsabilità illimitata dei soci della s.n.c. e che tale responsabilità dovesse riflettersi anche sul piano processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente avesse confuso il piano processuale con quello esecutivo: sul piano processuale la domanda non poteva essere estesa ai soci non citati in giudizio; diverso è il piano dell'esecuzione, nel quale, ottenuto il titolo, il creditore può agire anche verso i soci illimitatamente responsabili, se non già parti del giudizio. È stata inoltre esclusa la condanna alle spese per mancanza di attività difensiva dell'intimata. È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2291, comma 1, c.c.

    La responsabilità illimitata dei soci della società in nome collettivo opera sul piano sostanziale e, se del caso, su quello esecutivo; non consente però di estendere automaticamente la domanda giudiziale ai soci che non siano stati citati in giudizio.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro di riferimento per l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La responsabilità illimitata dei soci di una società di persone non comporta automaticamente la loro evocazione in giudizio se la domanda è stata proposta solo contro la società; il limite della domanda e del contraddittorio rileva sul piano processuale.
  • La distinzione tra piano processuale e piano esecutivo è decisiva: ciò che non può essere ottenuto come pronuncia di condanna nei confronti di soggetti non evocati può, in presenza dei presupposti sostanziali, rilevare nella successiva fase esecutiva contro i soci illimitatamente responsabili.
  • In cassazione, il motivo è inammissibile quando muove da una premessa che confonde il contenuto della decisione impugnata e attribuisce al giudice di merito una violazione di legge in realtà insussistente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratori
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.