Cassazione Civile, Ordinanza n. 34408/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oltre 3,6 milioni di euro, somma richiesta dalla società debitrice in concordato preventivo, in liquidazione, tramite il liquidatore giudiziale. Il ricorrente aveva assunto, in relazione alla proposta concordataria, un impegno a garantire ai creditori il pagamento dei debiti della procedura: integralmente per i crediti privilegiati e nella misura del 3% per i chirografari. In giudizio ha sostenuto che la garanzia fosse stata assunta direttamente nei confronti dei singoli creditori concorsuali, con conseguente difetto di legittimazione attiva della società e del liquidatore ad agire in via monitoria; ha inoltre contestato il quantum, ritenendo non chiarito il criterio di calcolo del fabbisogno concordatario. I motivi di ricorso hanno censurato: l'errata interpretazione dell'impegno e degli atti collegati secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c.; l'omessa considerazione dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione; il contrasto con un precedente delle Sezioni Unite sulla titolarità dell'azione del creditore verso il garante; la motivazione apparente o mancante sulla legittimazione e sul quantum; nonché l'erronea valutazione del rendiconto del liquidatore e l'omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto unitariamente tutti i motivi inammissibili e infondati. Ha affermato che il ricorrente, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione interpretativa degli atti negoziali, operazione riservata al giudice di merito se sorretta da corretta applicazione delle regole ermeneutiche. Ha valorizzato i passaggi testuali da cui emergeva che l'esecuzione dell'impegno poteva essere invocata dagli organi della procedura al termine della liquidazione, e che l'atto di costituzione del vincolo collegava il meccanismo di attivazione del pagamento alla procedura concorsuale e al liquidatore giudiziale. Ha poi escluso il vizio motivazionale, ritenendo la sentenza di merito conforme al minimo costituzionale, anche quanto alla determinazione del fabbisogno, e ha considerato di merito le doglianze sull'omesso esame dei fatti e sulla valutazione del rendiconto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
Le norme di interpretazione del contratto si applicano anche all'impegno negoziale unilaterale richiamato in causa; la lettura deve essere sistematica e non meramente atomistica delle clausole.
La comune intenzione va ricostruita valorizzando anche il comportamento complessivo delle parti e non soltanto il dato letterale isolato.
Le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, nel contesto complessivo dell'atto.
Le regole del contratto si applicano agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, come l'impegno assunto nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il vincolo di destinazione prevedesse un diverso meccanismo di pagamento, ma la Corte non ha accolto tale lettura.
Richiamato nel quadro dell'interpretazione della garanzia prestata dal terzo, ma non ritenuto decisivo per ribaltare la lettura degli atti.
Norma evocata dal ricorrente nel contesto del concordato preventivo e della garanzia prestata a favore dei creditori.
La motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta sufficiente e non apparente, rispondente al minimo costituzionale.
Le doglianze sulla valutazione del rendiconto e del materiale probatorio sono state ritenute censure di merito, non di legittimità.
Il ricorrente ne invocava la violazione per contestare il valore attribuito al rendiconto; la Corte ha respinto la censura.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è stato ricondotto a una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, inammissibile in cassazione.
Evocato dal ricorrente nella contestazione del materiale probatorio e della prova del credito, senza esito favorevole.
Richiamato dal ricorrente in via del tutto ancillare tra le norme indicate nel sesto motivo.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di contestare gli effetti vincolanti dell'impegno assunto.
Richiamato dal ricorrente nel contesto delle censure probatorie, senza incidenza sull'esito.
Richiamato dal ricorrente nella critica alla qualificazione dell'atto negoziale e del vincolo di destinazione.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifico accoglimento.
Menzi onato per il deposito della memoria del ricorrente nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di violazione delle regole ermeneutiche è ammissibile solo se si denuncia un effettivo errore nell'applicazione dei criteri legali di interpretazione; non è consentito sollecitare una nuova lettura del contenuto negoziale o una diversa ricostruzione del fatto riservata al giudice di merito.
- L'interpretazione degli atti negoziali va compiuta in modo sistematico, valorizzando il testo complessivo e le clausole tra loro coordinate; è invece censurabile la lettura atomistica che isoli singole espressioni trascurando il significato unitario dell'atto.
- Quando un impegno di garanzia è inserito e richiamato in un contesto di procedura concorsuale, occorre distinguere tra il meccanismo di spontaneo adempimento verso i creditori e quello di esecuzione coattiva dell'impegno in caso di inadempimento, potendo gli organi della procedura essere legittimati ad attivare la pretesa se ciò risulta dall'assetto negoziale complessivo.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo se la sentenza manca del minimo costituzionale della motivazione; non sussiste quando il giudice espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione e lascia implicitamente respinte le allegazioni incompatibili.
- Le doglianze che mirano a contestare la valutazione delle prove, la ricostruzione del fatto o il quantum sulla base di documenti di causa sono, di regola, questioni di merito e non di legittimità, salvo che si traducano in una vera violazione di legge o in omesso esame di un fatto decisivo.
- In presenza di una procedura concorsuale, la soddisfazione dei creditori avviene secondo la logica collettiva della procedura e non mediante iniziative individuali svincolate dal contesto concorsuale, se l'assetto negoziale richiama espressamente il coinvolgimento degli organi della procedura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34375/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34385/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34391/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34398/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34400/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34403/2023 del 11/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →