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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29930/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La lite nasce da un'operazione immobiliare realizzata tramite un consorzio/società consortile costituito da più imprese e da un'agenzia pubblica per la casa, nell'ambito di una convenzione con il Comune per opere di urbanizzazione. La banca aveva prestato fideiussione a garanzia dell'adempimento del consorzio verso il Comune; a sua volta alcuni consorziati avevano prestato fideiussioni a favore della banca. Dopo l'escussione della garanzia bancaria per inadempimento del consorzio, una cooperativa consorziata aveva pagato alla banca una somma che riteneva eccedente rispetto alla propria quota e aveva chiesto in via monitoria il regresso nei confronti di un'altra cooperativa consorziata. Il decreto ingiuntivo ottenuto era stato opposto e revocato in primo grado, ma in appello la domanda di regresso era stata accolta, con condanna della opponente al pagamento della quota di eccedenza. Con il ricorso per cassazione la società opponente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 101 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse quantificato le quote garantite facendo uso dell'atto costitutivo del consorzio e del patto parasociale senza che tali documenti fossero stati specificamente posti a fondamento della pretesa e senza adeguato contraddittorio; 2) violazione delle norme sul regresso tra confideiussori, in particolare degli artt. 1954 e 1299 c.c., contestando il criterio di riparto della quota dovuta e sostenendo che la somma posta a carico della controparte dovesse essere inferiore a quella liquidata dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse infondato/inammissibile perché l'atto costitutivo del consorzio e il patto parasociale risultavano già allegati a fondamento della domanda di regresso sin dal monitorio, sicché la Corte d'appello poteva esaminarli e trarne la disciplina dei rapporti interni tra consorziati. Ha inoltre precisato che la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi, mentre non è consentito in cassazione censurare la diversa valutazione del materiale probatorio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la formale rubrica della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, preclusa al giudice di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non è invece denunciabile come violazione della norma la mera diversa valutazione delle prove regolarmente acquisite.

  • art. 101 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente come parametro del contraddittorio, ma la Corte non ravvisa una sua violazione nella decisione impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa delle prove e l'attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune risultanze rispetto ad altre appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come violazione di legge.

  • art. 345 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che un documento prodotto in appello possa essere esaminato solo se specificamente richiamato; la Corte osserva che, nel caso concreto, i documenti risultavano già posti a base della pretesa sin dal monitorio.

  • art. 1954 c.c.

    È evocato quale norma sul regresso tra confideiussori; la Corte non entra in un'interpretazione autonoma della disposizione, limitandosi a ritenere inammissibile la censura di merito sulla quantificazione della quota di regresso.

  • art. 1299 c.c.

    È richiamato quale norma sul regresso tra condebitori solidali/confideiussori; la censura è dichiarata inammissibile perché diretta a contestare l'accertamento di fatto sul riparto della quota.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato in collegamento con l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile censurare, sotto la veste della violazione di legge, una domanda che in realtà mira a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove già apprezzate dal giudice di appello.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri riconosciutigli; non lo è quando si contesti la sola forza persuasiva attribuita alle prove ritualmente acquisite.
  • Per esaminare documenti prodotti in causa, il giudice deve verificare sia la ritualità della produzione sia l'esistenza di una domanda o eccezione specificamente basata su tali documenti; se i documenti sono stati allegati sin dal procedimento monitorio e richiamati a sostegno della pretesa, possono essere legittimamente valorizzati anche in appello.
  • La determinazione della quota dovuta in regresso tra coobbligati o confideiussori, quando dipende dalla ricostruzione dei rapporti interni e dalla lettura di patti consortili o parasociali, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
  • Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito: non consente di riesaminare le risultanze istruttorie per sostituire un diverso apprezzamento a quello compiuto dal giudice territoriale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandatoCompensazione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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