Cassazione Civile, Ordinanza n. 24950/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una rilevante somma, pari a euro 3.180.880,62 oltre accessori, in favore della società fornitrice, sulla base di 123 fatture asseritamente insolute relative a merci fornite e di un fax del 21 aprile 2009 con cui il debitore avrebbe riconosciuto il debito. La società ingiunta propose opposizione e, in via preliminare, querela di falso contro il fax del 21 aprile 2009 e contro un successivo documento del 30 aprile 2009 prodotto in copia e qualificato come atto di messa in mora. Il Tribunale rigettò sia l'opposizione sia la querela di falso, condannando l'opponente anche ex art. 96, comma 3, c.p.c.; la Corte d'appello confermò. In cassazione la società opponente dedusse, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre a vizio motivazionale, per avere il giudice di merito escluso l'abusivo riempimento dei documenti sulla base di una CTU grafologica ritenuta erronea, senza disporne la rinnovazione e senza considerare che l'accertamento sul documento del 30 aprile 2009, eseguito su fotocopia e non sull'originale, non sarebbe stato idoneo a supportare la querela di falso. Con il secondo motivo denunciò la violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., sostenendo che la condanna per lite temeraria era stata pronunciata solo per l'infondatezza dell'appello, senza ulteriore indagine sulla colpa grave o sulla mala fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non specifico e non confrontato con la ratio della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva ritenuto che le firme fossero certamente riconducibili al legale rappresentante della società opponente, che non fosse stata adeguatamente allegata e provata l'apposizione delle firme su fogli in bianco poi abusivamente riempiti e che le censure sul quadro testimoniale fossero generiche; il ricorso si è invece limitato a riproporre una diversa lettura delle prove e a lamentare la mancata rinnovazione della CTU, senza adeguata critica della motivazione né dimostrazione della decisività del documento del 30 aprile 2009 rispetto a quello del 21 aprile 2009. La Corte ha inoltre rilevato che le contestazioni riguardavano valutazioni istruttorie riservate al giudice di merito e che la doglianza sulla querela di falso era comunque priva di specifica decisività. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è stata correttamente desunta dalla palese infondatezza e pretestuosità dell'appello, espressione della colpa grave dell'impugnante e della mancanza di prudenza nell'iniziativa processuale. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro sul riparto dell'onere della prova; la censura è stata respinta perché la ricorrente non ha superato il deficit probatorio rilevato dai giudici di merito.
Invocato in relazione all'efficacia probatoria della scrittura privata e alla contestazione delle firme; la Corte non ha accolto la doglianza perché fondata su una rivalutazione del materiale istruttorio.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare un preteso errore nell'apprezzamento delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro valutazioni di merito.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie, ma senza dedurre un vizio di motivazione specifico e decisivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio motivazionale; la Corte ha escluso che il ricorso articolasse una censura ammissibile sul punto.
La condanna per lite temeraria è stata ritenuta corretta perché la Corte d'appello aveva desunto colpa grave e pretestuosità dalla palese infondatezza dell'appello.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Indicato come base procedurale per il deposito dell'ordinanza dopo l'adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammessa una censura che si limiti a proporre una diversa lettura delle prove o a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, se non nei limiti di un effettivo vizio motivazionale specificamente dedotto.
- La doglianza contro la mancata rinnovazione di una consulenza tecnica d'ufficio è inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non dimostra la decisività del diverso accertamento richiesto.
- Chi contesta l'abusivo riempimento di un documento sottoscritto deve allegare e provare in modo specifico che la firma fu apposta su foglio in bianco poi riempito senza autorizzazione; in mancanza, la censura non supera il vaglio di legittimità.
- La querela di falso proposta avverso un documento prodotto in copia richiede che sia spiegata la concreta decisività di quel documento nel quadro della decisione, soprattutto se la sentenza si fonda anche su altri elementi probatori autonomi.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere legittimamente fondata sulla palese infondatezza e pretestuosità dell'impugnazione, quando da tali elementi emerga la colpa grave della parte soccombente.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ove la proposizione del ricorso sia successiva alla data rilevante prevista dalla legge.
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