Cassazione Civile, Ordinanza n. 11768/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione con cui il Prefetto aveva irrogato una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ritenendo accertato, tramite dispositivo semaforico automatico e documentazione fotografica, l'attraversamento dell'incrocio con luce rossa. Il destinatario dell'ingiunzione ha proposto opposizione, poi respinta dal Giudice di pace e in appello dal Tribunale. In Cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione e sul contenuto degli atti processuali, per avere il Tribunale considerato irrilevante l'erronea indicazione della matricola dell'impianto di rilevazione nel verbale; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che mancasse prova del rinnovo dell'omologazione dello strumento; 3) violazione dell'art. 3 l. n. 689/1981, per non avere riconosciuto la buona fede dell'autore della violazione; 4) violazione dell'art. 169 d.P.R. n. 495/1992, assumendo che l'amministrazione dovesse provare la ricorrenza delle condizioni di funzionamento dell'impianto e che un eventuale funzionamento in orario non consentito avrebbe dovuto invalidare l'accertamento. La Corte ha ritenuto tutti i motivi infondati, rilevando che l'errore sulla matricola era meramente formale, che l'apparecchio era regolarmente omologato e tarato, che l'accertamento fotografico escludeva la buona fede e che l'eventuale violazione delle regole di funzionamento del semaforo inciderebbe al più sulla responsabilità dell'autorità, non sull'illecito dell'utente della strada.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza del Tribunale che aveva a sua volta respinto l'appello e mantenuto ferma l'ordinanza ingiunzione prefettizia. Ha inoltre condannato il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 900,00 e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
le censure dedotte come violazione di legge o vizio motivazionale sono state ritenute in parte infondate perché dirette contro apprezzamenti di merito non sindacabili e in parte prive di decisività
richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata perché riferita a un profilo meramente formale
richiamato nel primo motivo, senza trovare accoglimento perché l'errore sulla matricola è stato considerato irrilevante
art. 111 Cost.
richiamato nel primo motivo come parametro sulla motivazione, ma la Corte non ha ravvisato alcuna lesione
la buona fede non è stata riconosciuta perché l'accertamento fotografico dimostrava la condotta vietata e non era superata la presunzione di colpa dell'autore dell'illecito amministrativo
l'eventuale violazione delle regole sul periodo di funzionamento dell'impianto può dare luogo, al più, a responsabilità dell'autorità amministrativa, ma non esclude l'illecito dell'utente della strada
ha consentito la definizione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito semplificato
ha fondato la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende quale conseguenza del rigetto
comma 1-quater e comma 1-bis
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. n. 16853/2016
richiamata come precedente secondo cui la questione del funzionamento del semaforo in un orario non consentito non rileva per escludere la violazione, potendo incidere solo sulla responsabilità dell'autorità
Cass., Sez. Un., n. 27195/2023
richiamata in relazione alla condanna ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.
Massime di principio
- In tema di sanzioni per violazioni stradali accertate con dispositivi automatici, un errore meramente materiale nella indicazione della matricola dell'apparecchio non invalida l'accertamento se risulta comunque individuato con certezza lo strumento effettivamente utilizzato e se questo è regolarmente omologato, tarato e verificato.
- La contestazione relativa alla mancata prova di un rinnovo dell'omologazione è infondata quando l'amministrazione dimostri un decreto di approvazione/omologazione e certificati di taratura ancora efficaci al momento dell'infrazione.
- La buona fede dell'autore di un illecito amministrativo non può essere affermata in base a mere allegazioni congetturali quando il materiale probatorio, specie fotografico, dimostri in modo univoco la violazione e non emergano circostanze idonee a impedire la percezione del segnale.
- L'eventuale violazione delle prescrizioni tecniche o regolamentari sul funzionamento dell'impianto semaforico incide, al più, sul piano della responsabilità dell'autorità che lo gestisce, ma non elimina di per sé l'illecito amministrativo commesso dall'utente della strada.
- Le censure di legittimità che si limitano a contrapporre una diversa lettura degli elementi probatori a quella compiuta dal giudice di merito sono inammissibili o comunque infondate quando investono valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione.
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