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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07875/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da due contratti a tempo determinato stipulati da una lavoratrice con un ente locale, prima il 28/12/2007 e poi il 12/7/2011, entrambi inquadrati dall'amministrazione nell'alveo dell'art. 110, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), con proroga del primo rapporto fino al 30/6/2011. La lavoratrice ha contestato che tali rapporti fossero realmente riconducibili alla disciplina speciale degli incarichi ex art. 110 TUEL, sostenendo che in concreto svolgesse attività ordinaria, non un incarico esterno o di alta specializzazione, e che dovesse applicarsi la disciplina ordinaria dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 368/2001, con conseguente illegittimità del termine, superamento del limite di 36 mesi, diritto alla conversione in rapporto a tempo indeterminato o, in subordine, al risarcimento del danno e all'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 110 TUEL, dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, di norme contrattuali collettive e regolamentari comunali, assumendo che l'incarico non potesse essere ricondotto al comma 2 dell'art. 110; 2) erronea esclusione dell'applicazione del limite dei 36 mesi; 3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, comma 2, TUEL, ritenuto irragionevole e contrario ai principi di imparzialità e buon andamento se interpretato nel senso accolto dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente i tre motivi, affermando che l'art. 110 TUEL distingue due fattispecie diverse: il comma 1 riguarda incarichi dirigenziali o di alta specializzazione nell'ambito della dotazione organica, mentre il comma 2 consente, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, secondo una disciplina speciale derogatoria rispetto all'art. 36 d.lgs. n. 165/2001. Nel caso concreto, l'assunzione era stata disposta per il potenziamento di un dipartimento in relazione ad attività connesse all'approvazione del nuovo piano regolatore, dunque per un'esigenza peculiare e contingente, con mansioni ad alta specializzazione e fuori dotazione organica. La Corte ha escluso che il rapporto fosse un ordinario contratto a termine soggetto al limite dei 36 mesi, poiché la durata massima è quella del mandato elettivo del sindaco prevista dalla norma speciale; ha inoltre escluso l'abusività del termine e della proroga, ritenendo non fondata la questione di costituzionalità e osservando che la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale non costituisce autonomo motivo di ricorso per cassazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

    comma 1; comma 2; comma 3; comma 6

    La Corte distingue nettamente le assunzioni a tempo determinato ex comma 1 da quelle ex comma 2: le prime concernono incarichi dirigenziali o di alta specializzazione nell'ambito della dotazione organica; le seconde riguardano incarichi fuori dotazione organica, per esigenze straordinarie e temporanee, anche per alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva. La durata può arrivare fino al mandato elettivo del sindaco, non essendo applicabile il limite ordinario dei 36 mesi.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    La disciplina speciale dell'art. 110 TUEL prevale su quella generale del lavoro a termine nel pubblico impiego, salvo gli aspetti non incompatibili o non espressamente disciplinati dalla norma speciale.

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione del limite di durata, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie speciale regolata dall'art. 110 TUEL.

  • art. 10 d.lgs. n. 368/2001

    Invocato a sostegno della disciplina ordinaria del contratto a termine, ma ritenuto non applicabile in presenza della disciplina speciale degli enti locali.

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato come norma che, in tema di incarichi dirigenziali, integra la disciplina degli enti locali, prevedendo una durata minima e massima degli incarichi; la Corte ne trae conferma dell'incompatibilità dell'impostazione basata sul limite dei 36 mesi per gli incarichi speciali ex art. 110 TUEL.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude l'irragionevolezza della disciplina speciale, perché i rapporti ex art. 110, comma 2, TUEL sono limitati alle ipotesi espressamente previste e presentano una loro autonomia normativa.

  • art. 97 Cost.

    La disciplina è letta in modo coerente con i principi di imparzialità e buon andamento, non ravvisandosi violazioni costituzionali nella previsione di incarichi speciali e temporanei per esigenze straordinarie degli enti locali.

  • art. 98 Cost.

    La Corte non ravvisa violazioni dei principi costituzionali richiamati dalla ricorrente nella configurazione dei rapporti speciali ex art. 110 TUEL.

  • Direttiva 1999/70/CE

    La Corte richiama la disciplina unionale sul lavoro a termine per affermare che la prevenzione dell'abuso è assicurata dal rispetto delle condizioni poste dal diritto interno; non è imposto un limite temporale unico e predeterminato uguale per tutte le fattispecie.

  • art. 24, comma 2, L. n. 87/1953

    La richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale non è di per sé motivo di ricorso per cassazione, potendo la questione essere prospettata in ogni stato e grado solo se rilevante e non manifestamente infondata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato secondo la disciplina processuale applicabile.

Massime di principio

  • L'art. 110 TUEL disciplina due fattispecie distinte: una interna alla dotazione organica e una esterna ad essa; non si tratta di un'unica figura contrattuale unificata dall'intuitus personae.
  • Gli incarichi a tempo determinato conferiti fuori della dotazione organica agli enti locali possono riguardare anche alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva e sono legittimi se rispondono a esigenze straordinarie, peculiari e temporanee dell'ente.
  • Per i rapporti instaurati legittimamente ai sensi dell'art. 110 TUEL la durata massima è quella prevista dalla norma speciale, cioè il mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia, e non il limite ordinario dei 36 mesi proprio del contratto a termine comune.
  • La disciplina speciale degli enti locali prevale sulla disciplina generale del lavoro a termine nel pubblico impiego, salvo gli aspetti non incompatibili con la normativa speciale.
  • L'assenza di una posizione organizzativa in senso tecnico non esclude la qualificazione dell'incarico come alta specializzazione ex art. 110, comma 2, TUEL, poiché si tratta di un tertium genus autonomo rispetto agli incarichi dirigenziali e alle posizioni organizzative.
  • La mera richiesta al giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale non integra un autonomo vizio della sentenza impugnata; la questione è scrutinabile solo se rilevante rispetto alle questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte.
  • Non è configurabile abuso del termine quando l'amministrazione si avvalga di una previsione legislativa speciale che consente l'assunzione a tempo determinato per esigenze oggettive e delimitate, purché siano rispettate le condizioni poste dalla legge nazionale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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