Cassazione Civile, Ordinanza n. 27840/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento per cessazione congiunta degli effetti civili del matrimonio impugnava il decreto di liquidazione dei propri compensi. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo che, per la semplicità della controversia e la sua specificità, i parametri medi del D.M. n. 55/2014 per i giudizi ordinari e sommari innanzi al Tribunale dovessero essere temperati, anche per analogia, con i diversi parametri previsti per gli affari di volontaria giurisdizione. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 6, e 21, comma 7, del D.M. n. 55/2014 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che nelle cause di valore indeterminabile il compenso vada parametrato allo scaglione tra euro 26.001 e euro 52.000 e che il giudice non possa applicare lo scaglione inferiore, né ricorrere ai parametri della volontaria giurisdizione in luogo di quelli della giurisdizione contenziosa; 2) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per avere il Tribunale fatto un uso errato del criterio analogico ex art. 12 disp. prel. c.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che il procedimento per la cessazione congiunta degli effetti civili del matrimonio rientra nella giurisdizione contenziosa e che il Tribunale ha erroneamente applicato, in via analogica, i parametri della volontaria giurisdizione. Poiché il D.M. n. 55/2014 disciplina espressamente la commisurazione del compenso del difensore per l'attività svolta in sede contenziosa, non vi era spazio per il ricorso all'analogia ai sensi dell'art. 12 disp. prel. c.c. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Caltanissetta, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma processuale utilizzata per proporre l'opposizione avverso il decreto di liquidazione delle competenze
norma richiamata per l'opposizione avverso il decreto di pagamento/liquidazione nel patrocinio a spese dello Stato
art. 5, comma 6, D.M. n. 55/2014
richiamato dal ricorrente per sostenere che, nelle cause di valore indeterminabile, il compenso va determinato secondo lo scaglione 26.001-52.000 euro
art. 21, comma 7, D.M. n. 55/2014
richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di determinazione del compenso professionale
l'analogia è consentita solo in mancanza di una precisa disposizione; non può essere utilizzata per sostituire la disciplina espressamente prevista dal D.M. n. 55/2014 per la sede contenziosa
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
norma invocata per censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro di legittimità dedotto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Massime di principio
- Nei procedimenti contenziosi per la cessazione congiunta degli effetti civili del matrimonio, la liquidazione dei compensi del difensore va effettuata secondo i parametri previsti per la giurisdizione contenziosa, non potendo il giudice sostituirli con quelli della volontaria giurisdizione mediante un uso analogico non consentito.
- L'analogia ex art. 12 disp. prel. c.c. è utilizzabile solo quando manchi una disciplina specifica; se il regolamento sui parametri forensi disciplina espressamente la fattispecie, il giudice deve applicare quella norma senza ricorrere a criteri analogici.
- In sede di liquidazione dei compensi professionali, il giudice deve attenersi ai parametri normativi pertinenti alla natura del procedimento; una motivazione che fondi la quantificazione su parametri estranei alla fattispecie è censurabile in cassazione.
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