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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20353/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda una lavoratrice già dipendente di un ente locale, transitata nei ruoli dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. I giudici di merito le avevano riconosciuto il diritto all'inquadramento nella fascia retributiva F4, oltre al risarcimento del danno per perdita di chance di progressione alla fascia F5, perché il mancato corretto inquadramento le aveva impedito di partecipare a una selezione interna. L'Agenzia ha impugnato la decisione con un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 1406 c.c., dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 17 del CCNL Agenzie Fiscali. Secondo la ricorrente, il dipendente trasferito per mobilità avrebbe diritto solo alla conservazione del trattamento fondamentale, non anche della progressione economica acquisita; inoltre, non sarebbero applicabili tabelle di comparazione tratte dal D.P.C.M. n. 446 del 2000, perché questo disciplina il caso inverso del trasferimento di personale e funzioni dallo Stato agli enti locali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia, richiamando precedenti conformi in casi analoghi: il passaggio diretto ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 non configura un nuovo accesso dall'esterno, ma un trasferimento con modificazione solo soggettiva del rapporto, assimilabile alla cessione del contratto ex art. 1406 c.c. Ne consegue che il lavoratore conserva l'inquadramento spettante nell'amministrazione di provenienza, da valutarsi nel quadro della disciplina del comparto di destinazione, comprensiva delle posizioni economiche che incidono sulla progressione di carriera. È stata ritenuta altresì non irrazionale l'utilizzazione del D.P.C.M. n. 446 del 2000 come parametro comparativo anche in senso inverso. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per la natura pubblica dell'amministrazione ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001

    Il passaggio diretto per mobilità tra amministrazioni è uno strumento di trasferimento del personale con modificazione solo soggettiva del rapporto e con vincoli di conservazione di anzianità, qualifica e trattamento economico.

  • art. 1406 c.c.

    Il trasferimento per mobilità è inquadrabile nella cessione del contratto, perché trasferisce il complesso unitario di diritti e obblighi del rapporto di lavoro lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001

    Il trattamento giuridico ed economico del dipendente trasferito va individuato secondo l'inquadramento posseduto e la disciplina del comparto dell'amministrazione di destinazione, evitando dequalificazioni derivanti dal passaggio.

  • art. 17 del CCNL Agenzie Fiscali

    Non si applica al passaggio diretto per mobilità, perché riferito all'accesso dall'esterno nell'area.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per aderire alle motivazioni dei precedenti conformi senza ripeterle integralmente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei confronti dello Stato e delle amministrazioni parificate, che operano mediante prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato, ma non applicabile alle amministrazioni esentate.

Massime di principio

  • Il passaggio diretto del dipendente tra amministrazioni pubbliche ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 non integra un nuovo reclutamento, ma un trasferimento del rapporto di lavoro con sola modificazione soggettiva del datore di lavoro.
  • Nel trasferimento per mobilità il lavoratore conserva l'inquadramento e il trattamento economico acquisiti, che devono essere valutati nel sistema di classificazione dell'amministrazione di destinazione, comprensivo delle posizioni economiche interne e della loro incidenza sulla progressione di carriera.
  • Ai fini dell'inquadramento del personale trasferito è legittimo utilizzare, come criterio comparativo, tabelle o parametri di equiparazione anche se predisposti per fattispecie inverse, quando ciò risulti logicamente coerente con il raffronto tra i diversi ordinamenti classificatori.
  • L'interpretazione della disciplina della mobilità pubblica deve evitare effetti di dequalificazione sostanziale o di perdita ingiustificata delle possibilità di progressione professionale del personale trasferito.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato e ad esse equiparate, quando il pagamento sia effettuato mediante prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieAltre ipotesi di pubblico impiegoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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