Cassazione Civile, Ordinanza n. 12505/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il Tribunale di Firenze, accogliendo la domanda del fallimento, aveva revocato un pagamento di euro 17.573,48 eseguito in favore della società ricorrente in sede di espropriazione forzata presso terzi nel periodo sospetto anteriore al fallimento. La società soccombente aveva proposto appello, rigettato dalla Corte d’Appello di Firenze. In cassazione la società ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 5, comma 2, e 67, comma 2, legge fallimentare, 2967 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse indebitamente desunto la scientia decoctionis dalla mera conoscibilità dei bilanci depositati, in contrasto con il principio della conoscenza effettiva dello stato di insolvenza e con l’onere probatorio gravante sul curatore; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per il secondo motivo, che la decisione di merito era stata resa in doppia conforme, con conseguente preclusione della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. ex art. 348-ter c.p.c. Per il primo motivo ha osservato che la doglianza era in realtà di merito e non coglieva la ratio decidendi: la Corte d’Appello non aveva fondato la prova della scientia decoctionis sulla mera astratta conoscibilità dei bilanci, ma su una valutazione in fatto della conoscenza in concreto dello stato di dissesto, desunta anche da dichiarazioni rese dalla debitrice in altro giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c., e all’importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
richiamato per la definizione del giudizio in camera di consiglio e per la proposta di definizione poi condivisa dalla Corte
richiamato quale base della trattazione in camera di consiglio dopo istanza della ricorrente
art. 5, comma 2, legge fallimentare
invocato dalla ricorrente sul tema della scientia decoctionis e della revocatoria fallimentare
art. 67, comma 2, legge fallimentare
invocato dalla ricorrente in relazione alla revocatoria dei pagamenti eseguiti nel periodo sospetto
richiamato dalla ricorrente quale norma sull’onere della prova, in relazione alla dimostrazione della conoscenza dello stato di insolvenza
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione delle prove
la censura è stata ritenuta inammissibile perché la sentenza impugnata è stata resa in doppia conforme
applicato per escludere il sindacato sul vizio di omesso esame in presenza di doppia conforme
richiamato per la condanna della ricorrente a un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di revocatoria fallimentare, la scientia decoctionis può essere provata anche mediante presunzioni, purché la valutazione del giudice di merito sia ancorata a elementi concreti idonei a dimostrare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza e non la sola astratta conoscibilità.
- La censura che contesti la ricostruzione del quadro indiziario operata dal giudice di merito non è ammissibile in cassazione quando mira, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- In presenza di sentenza resa in doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile, salvo che non siano dedotte specifiche differenze tra le decisioni di primo e secondo grado nei presupposti di fatto decisivi.
- Ai fini della prova della conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può valorizzare anche dichiarazioni rese dalla parte in altri giudizi tra le stesse parti, se tali dichiarazioni sono utilizzate come elemento fattuale concreto della consapevolezza del dissesto.
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