Cassazione Penale, Sentenza n. 09058/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/10/2025 che ha rigettato l'istanza di riesame avverso la misura cautelare di massimo rigore disposta dal GIP il 18/09/2025 per reati connessi allo spaccio di stupefacenti. Il ricorrente, tramite difensore, articolava due profili: (1) violazione di legge per omesso interrogatorio preventivo ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., e mancata valutazione dell'assenza del pericolo di fuga alla luce dell'avvio successivo di un percorso presso la Comunità per minorenni "Il Trampolino"; contestazione altresì della qualificazione giuridica dei fatti basata su "droga parlata" e richiesta di riconoscimento della lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; segnalata anche disparità di trattamento rispetto ad altri indagati. (2) vizio di motivazione per eccessiva afflittività della misura, nonostante giovanissima età, incensuratezza e percorso positivo intrapreso.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto complessivamente infondato e, in parte, inammissibile. La Corte ha stabilito che le ordinanze del GIP e del Tribunale del riesame devono essere valutate unitariamente e possono integrare reciprocamente la motivazione. Sull'omesso interrogatorio preventivo la doglianza è stata ritenuta in parte inammissibile e in parte infondata: la Corte ha osservato che questioni su art. 291, comma 1-quater, erano state sottoposte alle Sezioni Unite ma non erano decisive per il caso; inoltre il deposito successivo del certificato di avvio al percorso residenziale non elimina la valutazione ex ante della sussistenza del pericolo di fuga. Quanto al pericolo di fuga, la Corte ha condiviso le conclusioni del GIP e del Riesame, valorizzando elementi concreti quali clandestinità in Italia, assenza di stabile residenza, più episodi di false generalità e il possesso di un passaporto falso usato per farsi apparire minore; tali elementi giustificano il pericolo di fuga prognostico. Sulla riqualificazione della fattispecie nella ipotesi di lieve entità la Corte l'ha esclusa, richiamando la presenza di più episodi di acquisto e cessione (quantitativi rilevanti, confezioni e grammi "sfusi"), la video-registrazione della cessione, l'uso di luoghi e strumenti per il confezionamento: tutti indici di attività stabile e sistematica. La censura relativa alla disparità di trattamento è stata rigettata in quanto la diversa posizione e ruolo del ricorrente rispetto ad altri indagati giustifica trattamento differente. Infine, anche se la motivazione esplicita sull'adeguatezza e proporzionalità della misura non era testualmente dettagliata, la Corte ha ritenuto che gravità dei fatti, pericolo di fuga e assenza di stabile residenza giustifichino il rigetto dell'istanza di attenuazione della misura. Conseguenza: ricorso respinto; misura confermata.
Norme richiamate
art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Disciplina l'interrogatorio preventivo prima dell'applicazione di misure personali; la Corte ha rilevato che questioni specifiche sulla sua applicazione sono state sottoposte alle Sezioni Unite, ma nel caso concreto l'omessa esecuzione dell'interrogatorio non ha comportato automaticamente l'annullabilità del provvedimento: la doglianza è stata in parte inammissibile e in parte infondata.
art. 274, lett. b), cod. proc. pen.
Fondamento giuridico della misura cautelare per pericolo di fuga; la Corte conferma che tale pericolo va valutato con giudizio prognostico basato su elementi concreti (clandestinità, assenza di dimora stabile, false generalità, possesso di documenti falsi) e non richiede attività immediatamente prodromica alla fuga.
art. 73, d.P.R. 309/1990 (comma 1 e comma 5)
Art. 73 comma 1 contiene le ipotesi di reato in materia di stupefacenti; comma 5 disciplina la possibile riqualificazione nella fattispecie di lieve entità. La Corte ha ritenuto che, alla luce di quantitativi, modalità, uso di locali e strumenti per il confezionamento e sistematicità dell'attività, non ricorrono le condizioni per la lieve entità.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina delle nullità a regime intermedio; la Corte ha richiamato che, secondo le questioni sottoposte alle Sezioni Unite, l'omissione dell'interrogatorio preventivo non è automaticamente qualificabile come nullità di tale regime in ogni caso e la rilevanza della mancata eccezione dipende dalle circostanze e dalla tempestività della deduzione.
Riferimento alla concorso di persone nel reato: nella imputazione è stata richiamata l'ipotesi di concorso; la Corte ha valutato la posizione individuale del ricorrente rispetto al gruppo deducendo ruolo e responsabilità diversi che giustificano il trattamento.
Massime di principio
- Le ordinanze del GIP e del Tribunale del riesame devono essere lette e valutate unitariamente: le motivazioni si possono integrare reciprocamente e formano un unico giudizio sulle esigenze cautelari.
- Il pericolo di fuga è un giudizio prognostico che richiede elementi concreti e un quadro di riferimento (clandestinità, false generalità, possesso di documenti falsi, assenza di dimora stabile) e non può essere neutralizzato da atti successivi intervenuti dopo l'adozione della misura.
- Il successivo avvio di un percorso trattamentale o riabilitativo non cancella automaticamente la valutazione originaria della necessità cautelare; può solo contribuire, se tempestivamente considerato, ad attenuarla o a giustificare una misura meno afflittiva.
- La configurabilità della lieve entità ex art. 73, comma 5, richiede analisi complessiva e motivata di quantitativi, purezza, modalità, strumenti e luoghi utilizzati e della eventuale sistematicità dell'attività: la presenza di indici di organizzazione esclude la lieve entità.
- La discrepanza di trattamento fra più indagati nello stesso procedimento non determina di per sé un vizio se esistono elementi oggettivi e ragionevoli che giustifichino differente ruolo e diversa qualificazione.
- L'omessa esecuzione dell'interrogatorio preventivo ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, non implica automaticamente la nullità del provvedimento: la rilevanza della omissione dipende dalla normativa interpretata dalle Sezioni Unite, dalla tempestività dell'eccezione e dall'effettiva incidenza sul giudizio cautelare.
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