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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3141/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Discanno ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione (art.671 c.p.p.) rispetto a più condanne irrevocabili (sentenze del 15/12/2012, 03/11/2015 e 16/03/2017). Il GIP, con ordinanza del 21/01/2020, ha riconosciuto la continuazione e rideterminato la pena complessiva in 9 anni di reclusione e euro 2.000 di multa. Il ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo: (i) violazione delle norme sul cumulo/continuazione (art.81 c.p., art.671 c.p.p., art.187 disp. att. c.p.p.) poiché il giudice dell'esecuzione ha indicato come pena base la pena complessiva risultante da una sentenza che in realtà riuniva più reati, senza operare lo scorporo necessario per individuare il reato "più grave"; inoltre ha fatto riferimento a pene di primo grado anziché alle pene concretamente determinate in appello; (ii) omessa motivazione in ordine ai criteri di calcolo degli aumenti di pena per i reati satellite (art.606, comma 1, lett. e, c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha rinviato al GIP del Tribunale di Catania per nuovo giudizio sulla determinazione della pena. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione: non ha scorporato i reati e le relative pene giudicati in precedenza per individuare il singolo reato più grave (ai sensi dell'art.187 disp. att. c.p.p.), ha assunto come base una pena non riferibile a un solo reato e non ha adeguatamente motivato le porzioni di aumento per i reati satellite. La Corte ha inoltre richiamato l'applicazione dell'art.34, comma 1, c.p.p., come declinato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.183/2013, con la conseguenza che il giudice che ha pronunciato l'ordinanza annullata non può partecipare al giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Disciplina della continuazione in sede esecutiva: il giudice dell'esecuzione decide sull'applicazione della continuazione tra reati già giudicati; va applicata dopo aver correttamente scorporato le singole pene determinate in sede di cognizione.

  • art. 81 c.p.

    Regola della continuazione/concursus materialis: quando più delitti sono valutati come continuazione si applica il meccanismo dell'unificazione della pena con aumento specifico per i reati satellite.

  • art. 187 disp. att. c.p.p.

    Fa riferimento alla necessità di considerare la pena determinata in concreto dal giudice della cognizione per individuare il reato più grave; il giudice dell'esecuzione deve scorporare le pene stabilite nelle singole sentenze per individuare quella più alta.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Motivo di ricorso per cassazione per violazione di norme processuali e sostanziali; qui invocato per contestare l'errata determinazione della pena base.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Motivo di ricorso per cassazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; qui invocato per la mancata esposizione dei criteri di calcolo degli aumenti di pena.

  • art. 34, comma 1 c.p.p.

    Regola sulla composizione del collegio giudicante nel giudizio di rinvio: va applicata nella versione adeguata alla pronuncia della Corte Costituzionale n.183/2013, che impedisce la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che ha pronunciato l'ordinanza annullata.

  • art. 623, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Norma richiamata insieme all'art.34 nella parte dichiarata incostituzionale: la Corte ha richiamato la pronuncia di incostituzionalità (Corte Cost. n.183/2013) che ha inciso sulla partecipazione del giudice all'eventuale nuovo giudizio.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.183/2013

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che consentivano la partecipazione al giudizio di rinvio dello stesso giudice che aveva pronunciato sull'ordinanza impugnata, imponendo l'esclusione di tale giudice nel nuovo giudizio.

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena per continuazione tra reati già giudicati separatamente, deve prima scorporare i singoli reati e le relative pene decise in sede di cognizione per individuare il reato più grave sulla base della pena concretamente attribuita dal giudice della cognizione (art.187 disp. att. c.p.p.).
  • La pena base per il nuovo computo esecutivo deve essere quella del singolo reato più grave, non una pena complessiva risultante da una precedente unificazione o somma di pene.
  • Gli aumenti di pena per i reati satellite devono essere quantificati e motivati distintamente per ciascun reato satellite; l'assenza di motivazione sul criterio di calcolo integra vizio rilevabile in cassazione (art.606, lett. e)).
  • Se in sede di cognizione la pena è stata modificata in appello, il giudice dell'esecuzione deve fare riferimento alla pena concretamente determinata in via definitiva, non ai parametri di primo grado.
  • In caso di annullamento limitato alla determinazione della pena la Corte di Cassazione rinvia al giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio; il giudice che ha emesso l'ordinanza annullata non può partecipare al giudizio di rinvio alla luce della Corte Costituzionale n.183/2013 e dell'art.34 c.p.p.
  • Errori di calcolo o mancanza di motivazione nella determinazione del cumulo/continuazione sono rimediabili in cassazione con annullamento e rinvio per nuovo accertamento limitato alla determinazione della pena.

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