Cassazione Penale, Sentenza n. 3127/2022 del 27/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Palermo del 20/11/2019 deducendo la violazione di legge per omissione dell'ordine di demolizione delle opere abusive (art. 44 lett. b) DPR 380/01) e per non aver subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione della demolizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso con riferimento all'omessa adozione dell'ordine di demolizione: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale omissione e ha disposto l'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. I). Quanto alla censura sulla necessità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione, la Corte l'ha dichiarata manifestamente infondata: la subordinazione costituisce scelta discrezionale del giudice e non è imposta dalla norma citata; il giudice deve motivare la mancata subordinazione solo nei casi previsti dalla giurisprudenza (persona che abbia già beneficiato del provvedimento o specifica richiesta del pubblico ministero). Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o infondato.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9
La Corte interpreta l'art. 31, comma 9, nel senso che l'ordine di demolizione delle opere abusive è un atto dovuto in sede di sentenza di condanna e non è soggetto a valutazione discrezionale del giudice.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b)
Norma richiamata come fonte dell'illecito edilizio contestato; dalla sentenza risultano accertate le opere abusive contestate ai sensi di tale disposizione.
Codice di procedura penale, art. 620, lett. I)
Consentendo l'annullamento senza rinvio limitatamente all'omessa disposizione dell'ordine di demolizione, la Corte ha disposto direttamente l'ordine di demolizione ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione delle opere abusive, se previsto dall'art. 31, comma 9, del DPR 380/2001, è un atto dovuto in caso di condanna e non rimesso a valutazione discrezionale del giudice
- La mancata emanazione dell'ordine di demolizione in sentenza può essere sanata dalla Corte di Cassazione con annullamento senza rinvio e con statuizione diretta dell'ordine quando ricorrono i presupposti
- La concessione della sospensione condizionale della pena è di regola materia di discrezionalità del giudice: non sussiste un obbligo di legge di subordinare automaticamente la sospensione alla demolizione delle opere abusive
- Il giudice deve motivare la mancata subordinazione della sospensione condizionale alla rimozione delle conseguenze del reato solo in specifici casi (es. soggetto che ha già usufruito del beneficio o se il pubblico ministero lo richiede)
- Nel valutare ricorsi analoghi, è utile distinguere tra aspetti di diritto inderogabili (es. obbligo di adottare l'ordine di demolizione previsto dalla norma) e aspetti di valutazione discrezionale (es. condizioni per la sospensione condizionale della pena)
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