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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3131/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso contro l'ordinanza del GIP che aveva applicato gli arresti domiciliari nei confronti di Soriano per reati in materia di stupefacenti. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) violazioni e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p., contestando l'illogicità della motivazione del tribunale sul riconoscimento di riscontri e sulla genuinità delle dichiarazioni del collaboratore Mancuso (soprattutto per la genericità delle dichiarazioni e l'uso di elementi neutri/irrilevanti qualificati come riscontri); (2) vizi ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 274 c.p.p., sostenendo che il tribunale non aveva adeguatamente valutato la situazione detentiva continuativa del ricorrente (detenzione ininterrotta dal 8/3/2018) e dunque non poteva ritenersi sussistente il pericolo di reiterazione, nonché che la motivazione avrebbe erroneamente fatto riferimento a esigenze cautelari connesse a contestazioni per le quali non era stata adottata misura.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo parzialmente fondato sul profilo della motivazione: non è stato possibile condividere la valutazione del tribunale che ha indicato riscontri costituiti da compatibilità temporali e logistiche non adeguatamente specificate e quindi insufficienti a sostenere la credibilità e la chiamata del collaboratore Mancuso. La Corte ha osservato che, pur non richiedendosi riscontri autosufficienti, è necessario che gli elementi indicati siano concreti e indipendenti; la valutazione del tribunale, limitata a un giudizio di "compatibilità" generico, è apparsa vaga e inidonea a confermare i contatti descritti dal collaboratore. Sulla base di ciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio; ha inoltre respinto l'istanza di rinvio preliminare per carenza di prove in ordine al patrocinio e allo stato detentivo riferito a terzi. Il ricorso del PM per inammissibilità era stato respinto implicitamente dalla decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizio di motivazione (lett. b) e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (lett. e)). La Corte ha applicato tali lett. per esaminare la fondatezza delle doglianze del ricorrente sulla motivazione del tribunale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma richiamata con riferimento al trattamento delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. La Corte ha ricordato che le doglianze sulla violazione di questa norma non sono deducibili come puro errore di diritto in cassazione, ma possono rilevare nella misura in cui emergano come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e).

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione del pericolo di reiterazione e delle esigenze cautelari. La censura era che il tribunale non avrebbe considerato adeguatamente la lunga detenzione del ricorrente; la Corte ha ritenuto che la carenza motivazionale sulle concrete ragioni del pericolo di reiterazione fosse assorbita dalla carenza già rilevata sui riscontri.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Norma richiamata per identificare la competenza del giudice alla quale rinviare il nuovo giudizio; la Corte ha disposto il rinvio al tribunale di Catanzaro competente ai sensi di questa disposizione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att.

    Norma di natura regolamentare/procedurale richiamata per gli adempimenti a carico della cancelleria a seguito della sentenza; la Corte ha ordinato l'invio degli atti alla cancelleria per i relativi adempimenti.

Massime di principio

  • Le doglianze sulla violazione di norme di valutazione delle dichiarazioni (es. art. 192 c.p.p.) in Cassazione devono essere inquadrate come vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e non come mera questione di diritto astratta.
  • La credibilità di un collaboratore di giustizia può essere supportata da riscontri che non devono essere "autosufficienti", ma questi devono essere concreti, indipendenti e specifici (tempi, luoghi, movimenti) e non limitarsi a valutazioni generiche di "compatibilità".
  • Nel valutare il pericolo di reiterazione il giudice deve considerare elementi fattuali rilevanti (es. periodo di detenzione continuativa) e motivare esplicitamente la valutazione; l'omessa o generica ponderazione di tali elementi può rendere la motivazione insufficiente e determinare l'annullamento con rinvio.
  • Se la motivazione del giudice di merito si fonda su elementi presentati come riscontri ma descritti in maniera approssimativa, la Corte di legittimità può annullare il provvedimento e rinviare per nuovo esame, dando al giudice di grado successivo l'onere di fornire motivazione più pregnante.
  • Nel formulare impugnazioni in sede di cassazione è strategico evidenziare concretamente in che modo la motivazione è mancante, contraddittoria o illogica, indicando quali elementi specifici risultano vaghi o insufficienti (es. assenza di indicazioni puntuali su tempi/luoghi).

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