Cassazione Penale, Sentenza n. 3128/2022 del 27/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/03/2021 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione emesso in esecuzione della sentenza penale irrevocabile del 21/05/2010. La ricorrente contestava l'interpretazione data dal giudice dell'esecuzione all'art. 41 del d.P.R. n. 380/2001, così come novellato dalla legge di conversione n. 120/2020 (d.l. n. 76/2020), sostenendo che la norma non avrebbe trasferito la competenza giurisdizionale al Prefetto ma soltanto le funzioni amministrative di attuazione delle demolizioni. Inoltre la difesa lamentava che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esaminare questioni tecniche e di interesse pubblico (rischio per la tenuta statica di immobili vicini, assenza di interesse pubblico al ripristino, dimensioni e anzianità dell'opera) e muoveva anche rilievi di conflitto con la competenza regionale (art. 14 lett. f) Statuto Sicilia) in materia urbanistica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 41 d.P.R. n. 380/2001, così come modificato, disciplina esclusivamente il riparto di competenze amministrative volto ad accelerare l'esecuzione materiale delle demolizioni e non incide sul sindacato giurisdizionale relativo all'ordine di demolizione. Ha ribadito il principio secondo cui l'ordine di demolizione (sanzione di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001) è riesaminabile in sede esecutiva e che il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di valutare l'oggetto dell'ordine, l'esistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali incompatibili, nonché la legittimità ed efficacia di eventuali titoli abilitativi o atti che attribuiscano diversa destinazione. Poiché le censure sollevate da Scordio (pregiudizio alla tenuta statica di immobili vicini, assenza di interesse pubblico, carattere non rilevante dell'opera e decorso del tempo) rientravano nel sindacato del giudice dell'esecuzione, la declaratoria di inammissibilità del Tribunale di Gela è stata ritenuta illegittima. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Gela per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 41
"1. in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del Comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il Prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate. 2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del Comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del Prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione."
La Corte interpreta la norma come disciplina del riparto amministrativo delle funzioni esecutive volto ad accelerare l'attuazione materiale delle demolizioni, senza escludere il sindacato giurisdizionale del giudice dell'esecuzione sull'ordine di demolizione.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31
L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 costituisce sanzione che "sfugge" alla regola del giudicato penale e può essere riesaminata in sede esecutiva per eventuale revoca o sospensione.
codice di procedura penale, artt. 665 e 666
L'incidente di esecuzione (art. 666 c.p.p.) è la sede processuale idonea per far valere la sopravvenuta illegittimità del titolo esecutivo e per chiedere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione.
decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, art. 10‑bis, convertito dalla legge n. 120 del 2020
La novella normativa ha modificato l'art. 41 d.P.R. n. 380/2001 allocando compiti amministrativi al Prefetto per l'attuazione delle demolizioni, ma non ha escluso il potere del giudice dell'esecuzione di riesaminare l'ordine demolitorio.
Statuto della Regione Sicilia, art. 14 lett. f)
L'eccezione di competenza regionale sollevata dalla ricorrente (materia urbanistica di esclusiva competenza regionale) è stata ritenuta non idonea a impedire il sindacato del giudice dell'esecuzione; la Corte precisa che l'art. 41 regola il procedimento di attuazione amministrativa e non determina la esclusione del controllo giurisdizionale sull'ordine di demolizione.
Massime di principio
- L'art. 41 d.P.R. n. 380/2001, come modificato dal d.l. 76/2020 convertito, disciplina il riparto delle funzioni amministrative per l'attuazione materiale delle demolizioni (competenze di Comune e Prefetto) e non sottrae al giudice dell'esecuzione il potere di riesaminare l'ordine di demolizione.
- L'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione è proponibile in sede di incidente di esecuzione (art. 666 c.p.p.) e deve essere esaminata dal giudice dell'esecuzione anche quando sollevi questioni tecniche (pericolo per la stabilità, eseguibilità) o questioni di interesse pubblico.
- La sanzione demolitoria prevista dall'art. 31 T.U. edilizia non è assolutamente blindata dal giudicato penale: il giudice dell'esecuzione può verificare l'oggetto dell'ordine, la presenza di eventuali atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali incompatibili, e la legittimità/efficacia di eventuali titoli abilitativi.
- La procedura amministrativa prevista per il trasferimento di competenze al Prefetto riguarda l'attuazione pratica delle demolizioni (esecuzione materiale) e non costituisce di per sé una esclusione del sindacato giurisdizionale; pertanto, il richiamo alla competenza amministrativa non è, di per sé, motivo di inammissibilità dell'istanza in sede esecutiva.
- Le eccezioni fondate su norme statutarie regionali in materia urbanistica non impediscono automaticamente l'esercizio del controllo giurisdizionale sull'ordine di demolizione: va valutata la compatibilità e l'efficacia della normativa regionale rispetto ai principi generali nazionali e all'oggetto dell'istanza di revoca.
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