Cassazione Penale, Sentenza n. 3129/2022 del 27/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza diretta alla revoca o sospensione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza penale n. 156/2009, divenuta irrevocabile il 21/04/2009. La domanda era fondata sulla presunta impossibilità tecnica di eseguire la demolizione senza compromettere la stabilità dell'intero stabile. Scicolone ha dedotto violazione dell'art. 665 c.p.p., sostenendo che il tribunale aveva ritenuto la questione di eseguibilità di competenza della pubblica amministrazione (richiamando anche l'art. 41 DPR 380/01) quando, invece, la competenza per le modalità esecutive dell'ordine di demolizione spettano all'autorità giudiziaria e al pubblico ministero secondo l'art. 655 c.p.p.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che l'ordine di demolizione contenuto in una sentenza penale è un provvedimento giurisdizionale soggetto alle forme di esecuzione previste dal codice di procedura penale; il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 655 c.p.p., è l'organo che deve determinare le modalità di esecuzione e, in caso di controversie riguardanti titolo e modalità esecutive, va instaurato un procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante il richiamo all'art. 41 del DPR 380/01, norma che riguarda l'intervento della pubblica amministrazione e non l'esecuzione di un ordine di demolizione emesso dall'autorità giudiziaria. Ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al tribunale di Gela per nuovo esame sull'allegata impossibilità tecnica di eseguire la demolizione, precisando che l'impossibilità deve essere dimostrata e non può operare quando derivi da causa imputabile al condannato (ad es. quando il medesimo ha realizzato o tollerato l'abuso).
Norme richiamate
La ricorrente aveva invocato questo articolo nel contesto dell'impugnazione; la Corte però ha ritenuto che la disciplina pertinente per le modalità esecutive sia quella del codice di procedura penale (in particolare art. 655), non una valutazione rimessa alla pubblica amministrazione.
La Corte interpreta questo articolo come attributivo al pubblico ministero della responsabilità di promuovere l'esecuzione e di determinare le modalità esecutive; in caso di controversie sul titolo o sulle modalità, il procedimento deve essere instaurato davanti al giudice dell'esecuzione.
La Corte ha ritenuto la norma non pertinente al caso: l'art. 41 regola l'intervento materiale e repressivo della pubblica amministrazione nelle demolizioni disposte dall'ente, mentre l'esecuzione di ordine di demolizione emesso dall'autorità giudiziaria segue il procedimento stabilito dal codice di procedura penale.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione contenuto in una sentenza penale è un provvedimento giurisdizionale e la sua esecuzione si svolge secondo le regole del codice di procedura penale.
- Il pubblico ministero è competente a promuovere l'esecuzione e a determinare le modalità attuative (art. 655 c.p.p.); eventuali dispute sull'eseguibilità o sulle modalità vanno risolte davanti al giudice dell'esecuzione.
- Il richiamo alle norme che disciplinano le demolizioni amministrative (es. art. 41 DPR 380/01) non è pertinente quando la demolizione è disposta da un'autorità giudiziaria.
- L'impossibilità tecnica di eseguire una demolizione deve essere provata dall'interessato; tale impossibilità non rileva se deriva da cause imputabili al condannato (ad es. quando lo stesso ha realizzato o tollerato l'opera abusiva).
- In casi simili, il rimedio procedurale corretto per contestare modalità o fattibilità dell'esecuzione è instaurare il procedimento davanti al giudice dell'esecuzione tramite il pubblico ministero, l'interessato o il difensore, non rivolgersi all'amministrazione.
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