Cassazione Penale, Sentenza n. 3132/2022 del 27/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza che applicava la custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 DPR 309/90 e art. 73 DPR 309/90). Due motivi di impugnazione: 1) vizi di motivazione riguardo alla qualificazione della condotta come partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso/associazione finalizzata al traffico (art. 74), contestando che la motivazione si fondi su mere elencazioni di conversazioni e su contatti con singoli affiliati senza accertare la consapevolezza e la volontà di far parte del sodalizio; 2) vizi sulla valutazione delle esigenze cautelari, sostenendo che il Tribunale non ha tenuto conto che l'Arrigo era già sottoposto agli arresti domiciliari da oltre un anno per reati connessi (artt. 73 e 74 DPR 309/90) e dunque non avrebbe mostrato criticità nella misura alternativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato in relazione al reato contestato ex art. 74 DPR 309/90: la motivazione non ha adeguatamente dimostrato la "coscienza e volontà" del ricorrente di aderire e contribuire consapevolmente al sodalizio criminale, limitandosi a riportare contatti e cessioni senza provare che fossero effettuate a favore dell'associazione. Perciò l'ordinanza impugnata è annullata limitatamente al capo relativo all'art. 74 e il procedimento è rinviato al tribunale di Messina per nuovo giudizio sul punto ai sensi dell'art. 309, co. 7 c.p.p. Quanto al resto del ricorso (in particolare le censure con riferimento all'art. 73 DPR 309/90 e alle esigenze cautelari), la Corte lo ha dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, confermando la decisione impugnata nella parte relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari per il reato ex art. 73 (custodia in carcere confermata per quella fattispecie). La cancelleria è mandata agli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato che per configurare il reato ex art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) occorre non solo la disponibilità a fornire droga ma anche la "coscienza e volontà" di partecipare al sodalizio e di favorirne il fine comune; la motivazione del tribunale è risultata insufficiente a dimostrare tale consapevolezza.
Si riferisce alle fattispecie di illecita detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto che, quanto a questo capo, la motivazione sulle esigenze cautelari era adeguata perché il domicilio era stato strumentalizzato come base logistica dell'attività di spaccio.
Codice di procedura penale, art. 606 c.1 lett. b) c) d) e)
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso ha invocato tali lettere per censurare vizi di motivazione e di valutazione probatoria. La Corte ha valutato i motivi alla luce della richiesta di adeguata e specifica motivazione.
Codice di procedura penale, art. 125
Richiama i principi sull'apprezzamento della prova e delle risultanze investigative (es. intercettazioni); la Corte ha osservato che la mera elencazione delle conversazioni intercettate non è sufficiente a provare la consapevole adesione al sodalizio.
Codice di procedura penale, artt. 273, 274, 275
Norme relative alle intercettazioni e al loro utilizzo nel processo: la decisione segnala che l'uso di conversazioni intercettate deve essere motivato e collegato a elementi che dimostrino la partecipazione consapevole all'associazione, non limitandosi a riportarne il contenuto.
Codice di procedura penale, art. 309 co. 7
Dispone la competenza in caso di annullamento parziale per nuovo giudizio: la Corte ha rinviato al tribunale di Messina per nuovo esame sul capo relativo all'art. 74 conformemente a questa disposizione.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 94 comma 1-ter
Prevede adempimenti della cancelleria in caso di annullamento/rinvio: la Corte ha ordinato l'invio degli atti conformemente a tale norma.
Massime di principio
- Per qualificare la partecipazione ad un'associazione per delinquere (art. 74 DPR 309/90) non basta dimostrare cessioni di droga o contatti con affiliati: occorre provare la "coscienza e volontà" di aderire al sodalizio e il contributo consapevole al fine comune.
- Le intercettazioni e le conversazioni vanno analizzate e motivate in modo specifico: la mera elencazione del loro contenuto non è sufficiente a fondare l'adesione all'associazione; il giudice deve spiegare il nesso probatorio tra le intercettazioni e la struttura associativa.
- La sussistenza delle esigenze cautelari va valutata concretamente: la presenza di una precedente misura domiciliare non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione, specie se il domicilio è stato usato come base logistica per l'attività criminosa.
- In sede di cassazione si verifica soprattutto la completezza e la logica della motivazione: vizi consistenti nella mancata spiegazione di passaggi decisivi possono portare all'annullamento parziale dell'atto e al rinvio per nuovo giudizio.
- In casi complessi con più capi d'imputazione è possibile un esito parziale: la cassazione può annullare la misura solo rispetto ad alcuni reati se la motivazione è carente per quei capi, lasciando confermata la custodia per altri reati adeguatamente motivate.
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