Cassazione Civile, Ordinanza n. 28143/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di ammissione al passivo, in prededuzione, di un credito vantato per attività di impiantistica svolta in favore della debitrice in amministrazione straordinaria. Il giudice delegato aveva ammesso solo una parte del credito in prededuzione, una parte in chirografo e aveva escluso un ulteriore importo per difetto di prova, negando inoltre gli interessi richiesti. La creditrice proponeva opposizione e il tribunale, pur riconoscendole la qualità di PMI e ampliando in parte la prededuzione, manteneva il diniego per alcuni importi. In cassazione la società ricorrente denunciava, con unico motivo, la parziale nullità del decreto per violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003 e degli artt. 98, 99 e 100 l.fall., sostenendo che il tribunale avesse omesso di pronunciare sull'eccezione di inammissibilità della contestazione, sollevata dalla controparte in opposizione, relativa al difetto del requisito oggettivo della prededuzione, e assumendo che tale tema fosse ormai coperto dall'accertamento svolto nella fase sommaria. La resistente proponeva anche ricorso incidentale, poi dichiarato inefficace perché tardivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo infondata la censura di omessa pronuncia: il vizio ex art. 112 c.p.c. riguarda solo il mancato esame di domande o eccezioni di merito, non il mancato esame di questioni processuali; inoltre, la verifica del requisito oggettivo della prededuzione costituiva questione di merito rilevabile anche d'ufficio in sede di opposizione, poiché integrava un elemento costitutivo del diritto fatto valere. La Corte ha altresì osservato che il giudice delegato non aveva formato alcun giudicato interno sul requisito oggettivo in relazione alla parte di credito poi contestata. Di conseguenza, è stata dichiarata l'inefficacia del ricorso incidentale, in quanto tardivo rispetto ai termini di impugnazione. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo per il mancato esame di domande o eccezioni di merito, non per il mancato esame di eccezioni o questioni processuali.
art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003
La prededuzione funzionale richiede il concorso dei presupposti previsti dalla norma, tra cui quelli soggettivi e oggettivi, da interpretarsi restrittivamente.
In sede di opposizione allo stato passivo possono essere esaminate questioni inerenti ai presupposti della domanda di ammissione, se attinenti al merito della pretesa.
Regola il termine per proporre opposizione/impugnazione nello stato passivo; il suo decorso rende tardiva l'impugnazione incidentale proposta oltre termine.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sullo stato passivo e sulla legittimazione all'impugnazione.
Il giudicato sostanziale si forma su quanto costituisce oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto necessari e inscindibilmente connessi alla pronuncia.
L'onere della prova della qualità di PMI e degli altri presupposti costitutivi della prededuzione grava sul creditore che la invoca.
L'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.
La censura è stata prospettata come nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente conforme all'orientamento della Corte.
È stato posto a carico della ricorrente principale l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il mancato esame di una questione puramente processuale non integra di per sé il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., che riguarda domande ed eccezioni di merito.
- Quando la prededuzione dipende dalla dimostrazione di specifici presupposti costitutivi, la loro verifica resta devoluta al giudice dell'opposizione ed è soggetta a contestazione anche se non esaminata nella fase sommaria, salvo un giudicato effettivamente formatosi sul punto.
- La contestazione della sussistenza di un elemento costitutivo del credito fatto valere non è un'eccezione in senso stretto, ma rientra nelle mere difese ed è rilevabile anche d'ufficio se fondata su fatti risultanti dagli atti.
- Il giudicato sostanziale copre solo ciò che è stato effettivamente deciso e i presupposti logico-giuridici necessari della decisione; non si estende a profili rimasti estranei all'accertamento compiuto.
- L'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile e, comunque, non può ritenersi tempestiva quando sia stata proposta oltre il termine ordinario per impugnare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28085/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28091/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28093/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28097/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28099/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28101/2024 del 31/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →