Cassazione Penale, Ordinanza n. 37911/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello a otto mesi di reclusione per un reato tributario. Con il ricorso per cassazione ha dedotto un solo motivo di violazione di legge, lamentando l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 143 c.p.p. per il mancato traduzione degli atti del procedimento, incluse le sentenze di primo e secondo grado. Ha sostenuto che la Corte territoriale aveva illegittimamente escluso la necessità della traduzione facendo leva sulla presunta conoscenza della lingua italiana derivante dalla qualità di imprenditore e dalla nomina di un difensore di fiducia. Secondo la difesa ciò avrebbe violato il diritto di difesa e il principio di uguaglianza, perché l'imputato alloglotta non sarebbe stato messo in condizione di comprendere le accuse e le decisioni a suo carico. Ha richiamato giurisprudenza di legittimità sulla traduzione degli atti e sulla legittimazione a eccepire la violazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello, che aveva escluso l'obbligo di traduzione perché l'imputato non aveva mai dichiarato di non conoscere o comprendere l'italiano e non risultavano elementi concreti da cui desumere tale incapacità. La Corte ha ribadito che l'art. 143 c.p.p. non impone in modo automatico l'assistenza dell'interprete allo straniero, ma richiede una specifica attivazione o comunque presupposti oggettivi di effettiva difficoltà linguistica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma incriminatrice del reato per il quale l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; il contenuto specifico della fattispecie non è sviluppato nella decisione.
art. 143 c.p.p.
La traduzione degli atti e l'assistenza dell'interprete non sono automatiche per il solo fatto che l'imputato sia straniero; occorre che emerga una effettiva incapacità di comprendere la lingua italiana o una richiesta dell'interessato, restando all'autorità giudiziaria il potere-dovere di valutarne la necessità.
art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p.
È il vizio dedotto nel ricorso, come violazione o erronea applicazione di legge.
art. 24 Cost.
Invocato dalla difesa come parametro del diritto di difesa, in relazione alla mancata traduzione degli atti.
art. 3 Cost.
Invocato dalla difesa come parametro di uguaglianza, sempre in relazione alla mancata traduzione degli atti.
art. 616 c.p.p.
È richiamato per la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'obbligo di traduzione degli atti e di assistenza dell'interprete non sorge automaticamente per la sola condizione di straniero dell'imputato, ma presuppone una sua dichiarazione di non comprendere la lingua italiana oppure elementi concreti e oggettivi che facciano emergere tale incapacità.
- La mancata elezione di una difficoltà linguistica nel corso del procedimento, unita alla nomina di un difensore di fiducia e all'assenza di specifiche richieste di traduzione, può legittimamente indurre il giudice a escludere la necessità della traduzione degli atti.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del fatto quando la censura si limiti a contrapporre una diversa lettura delle circostanze già apprezzate dal giudice di merito, in presenza di una motivazione logica e coerente.
- Le censure che richiamano precedenti giurisprudenziali non pertinenti non superano il presupposto fondamentale da cui dipende l'obbligo di traduzione, cioè la prova o l'allegazione concreta dell'incapacità di comprendere la lingua italiana.
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