Cassazione Civile, Ordinanza n. 31076/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi a più annualità, fondati sull'indebita detrazione di costi documentati da fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, asseritamente inserite in una frode carosello. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; l'appello dell'Agenzia delle Entrate era stato rigettato dalla CTR Lombardia, che aveva ritenuto non provata dall'amministrazione la fittizietà soggettiva delle operazioni. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 19, 21 e 54 del DPR 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la prova della consapevolezza del contribuente di partecipare alla frode; con il secondo motivo, violazione dell'art. 21, comma 2, lett. g), DPR 633/1972 e dell'art. 1 DM 23 marzo 1983, assumendo che la CTR avesse errato nel ritenere che l'emissione dello scontrino fiscale esonerasse dall'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni o servizi prestati, salvo richiesta del cliente. La Corte, riunendo i motivi, ha però rilevato che il ricorso non rispettava l'autosufficienza, perché non riproduceva specificamente gli elementi di fatto e documentali (processo verbale di constatazione e avvisi di accertamento) dai quali inferire la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente, limitandosi a una censura generica sulla ripartizione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in materia di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'amministrazione deve allegare e indicare in modo specifico gli elementi oggettivi da cui desumere la consapevolezza o conoscibilità, da parte del cessionario/committente, della frode; nel giudizio di cassazione tale onere deve emergere dal ricorso stesso, mediante riproduzione o specifica indicazione del contenuto degli atti su cui la censura si fonda. Poiché ciò non era avvenuto, i motivi sono stati dichiarati inammissibili. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la parte intimata non si era costituita.
Norme richiamate
consente la definizione del ricorso in camera di consiglio quando ne ricorrono i presupposti procedurali
art. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
richiamato dal ricorrente in relazione al diritto alla detrazione IVA
art. 21 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
invocato dal ricorrente in tema di contenuto della fattura/scontrino e indicazione delle prestazioni
art. 54 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
richiamato dal ricorrente a sostegno della ripresa IVA
richiamato con riguardo al riparto dell'onere della prova
richiamato in tema di presunzioni
richiamato in tema di presunzioni semplici
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione di legge dedotta dai motivi
art. 21, comma 2, lett. g, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
richiamato per contestare la statuizione della CTR sul contenuto della documentazione fiscale
art. 1 D.M. 23 marzo 1983
richiamato in tema di scontrino fiscale
cornice normativa dell'IVA e della fatturazione contestata
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l'amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche, almeno in via presuntiva e con elementi oggettivi e specifici, la consapevolezza o conoscibilità da parte del cessionario che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
- Una volta assolto tale onere probatorio da parte dell'erario, grava sul contribuente la prova contraria di avere usato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nella frode.
- Nel ricorso per cassazione opera il principio di autosufficienza: il ricorrente deve indicare specificamente e riprodurre il contenuto degli atti e documenti posti a base della censura, in modo da consentire il controllo di fondatezza senza ricorso a fonti esterne.
- La mera doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova, se non ancorata alla puntuale trascrizione degli elementi istruttori rilevanti, non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- Ai fini della prova della consapevolezza della frode non rilevano, di per sé soli, la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti o la mancanza di un vantaggio economico dalla rivendita.
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