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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07272/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da una ex dipendente di una s.r.l., che si assumeva creditrice della societe0 per differenze retributive, indennite0 e danni da licenziamento illegittimo. La domanda era rivolta contro l'amministratore, poi liquidatore, e socio della societe0, ritenuto responsabile di una condotta di mala gestio consistita nella svendita della merce, nella restituzione di vestiario ai fornitori con incasso del corrispettivo, nella messa in liquidazione della societe0 e nel ritardo nel deposito dei bilanci. In appello erano state respinte sia la pretesa di danno diretto come terzo, sia quella di danno quale creditrice sociale. In Cassazione la ricorrente deduceva due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 2476 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non avesse attribuito all'amministratore la responsabilite0 diretta per gli inadempimenti relativi al rapporto di lavoro e per altre condotte asseritamente illecite, incluso l'abuso del processo; con il secondo lamentava omesso esame di fatti decisivi, assumendo che le condotte contestate erano imputabili anche alla qualite0 di liquidatore, e che vi erano ulteriori comportamenti illeciti come il mancato deposito dei bilanci, la mancata richiesta ai soci di fondi per i debiti sociali e il mancato completamento della liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perche9 la responsabilite0 risarcitoria dell'amministratore verso il terzo non deriva automaticamente dall'inadempimento della societe0, ma richiede un illecito personale direttamente imputabile all'amministratore; la Corte territoriale aveva semplicemente escluso, in fatto, che nel caso concreto sussistesse un illecito personale. Inoltre, sono state considerate nuove e quindi inammissibili le ulteriori allegazioni introdotte per la prima volta in Cassazione, per difetto di autosufficienza e perche9 estranee al thema decidendum dei gradi di merito. Il secondo motivo e8 stato ritenuto inammissibile perche9 formulato come omesso esame di fatti decisivi, ma in realte0 volto a denunciare un'omessa pronuncia e, soprattutto, perche9 non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui il mancato deposito o le carenze dei bilanci non integrano di per se9 un danno diretto per il creditore. Le spese sono state poste a carico della ricorrente; e8 stata esclusa la condanna al raddoppio del contributo unificato perche9 la ricorrente era ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2476 c.c.

    La responsabilite0 dell'amministratore verso il terzo o il creditore sociale ha natura extracontrattuale e richiede un fatto illecito personale direttamente imputabile, non essendo sufficiente il mero inadempimento della societe0.

  • art. 2395 c.c.

    La responsabilite0 dell'amministratore verso il socio o il terzo per danno diretto presuppone un danno immediatamente riferibile a un comportamento colposo o doloso dell'amministratore.

  • art. 163 c.p.c.

    Le condotte poste a fondamento della domanda devono essere specificamente allegate nell'atto introduttivo; la mancanza di allegazione rende la censura nuova e quindi inammissibile.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    La mancata deduzione dei fatti nelle memorie consentite impedisce di introdurli successivamente come base della domanda o del motivo di ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo prospettato come omesso esame non puf2 essere usato per dedurre un vizio di omessa pronuncia su questioni non ritualmente introdotte.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non e8 il mezzo per denunciare un'omessa pronuncia sulla domanda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato se la parte e8 ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 2467 c.c.

    Richiamato solo come fatto nuovo introdotto in cassazione, senza incidere sulla decisione di merito.

  • art. 2487-bis c.c.

    Richiamato tra i profili fattuali relativi alla gestione liquidatoria, ma non oggetto di accoglimento nel merito.

Massime di principio

  • L'inadempimento contrattuale di una societe0 di capitali non comporta automaticamente la responsabilite0 personale degli amministratori verso il contraente o il creditore: serve la prova di un illecito diretto e autonomamente imputabile all'amministratore.
  • L'azione di responsabilite0 nei confronti dell'amministratore per danno diretto richiede un pregiudizio immediato al patrimonio del terzo o del socio, non essendo sufficiente un danno riflesso derivante dal depauperamento del patrimonio sociale.
  • In cassazione non possono essere introdotti fatti nuovi o diverse basi fattuali rispetto a quelle dedotte nei gradi di merito; il ricorrente deve indicare specificamente dove tali fatti siano stati allegati in precedenza.
  • Il motivo di ricorso deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda sull'assenza di danno diretto o di illecito personale, la censura che non affronta tale rilievo e8 inammissibile.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non puf2 essere utilizzato per aggirare la disciplina dell'omessa pronuncia o per riproporre questioni nuove non trattate nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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