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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31444/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società creditrice)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un fideiussore avverso la pretesa creditoria originariamente azionata da una banca e poi gestita da società del gruppo subentrate nella titolarità o gestione del credito. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha parzialmente accolto l'opposizione ma ha comunque condannato il fideiussore al pagamento di una somma pari a quella ammessa al passivo del fallimento della debitrice principale, ritenendo non provata l'avvenuta estinzione del debito. Il ricorrente ha proposto sette motivi: 1) ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la condanna sarebbe stata pronunciata per un importo superiore a quello originariamente richiesto; 2) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla chiusura del fallimento della debitrice principale per integrale soddisfacimento dei creditori, con conseguente asserita estinzione del debito garantito; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere il giudice di rinvio consentito nuove conclusioni; 4) violazione delle regole sulle prove e omessa ammissione dei mezzi istruttori; 5) erronea valutazione delle cambiali prodotte in copia, ritenute non pagate nonostante la mancata contestazione della loro autenticità; 6) violazione delle regole sull'onere della prova e sulla prova del credito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo che la banca non avesse provato il credito e che il giudice avesse affermato erroneamente l'assenza di contestazioni; 7) censura sulle spese di lite, ritenute eccessivamente poste a carico del ricorrente. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati. Ha ritenuto infondata la doglianza di ultrapetizione perché nell'atto introduttivo erano contenute sia la domanda principale per la somma poi liquidata sia, in via subordinata, la domanda per l'importo inferiore; ha ritenuto non decisivo il richiamo al preteso pagamento del debito perché la circostanza non risultava dai verbali; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla prova testimoniale per difetto di specificità/autosufficienza; ha escluso l'errore nella valutazione delle cambiali e ha confermato che il certificato di saldaconto ha efficacia probatoria solo nel procedimento monitorio, non nel successivo giudizio di cognizione, nel quale il creditore deve provare analiticamente il credito; ha infine ritenuto corretta la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza comparata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha ritenuto alcune censure inammissibili e le altre infondate. In particolare, ha escluso il vizio di ultrapetizione, ha negato che fosse provato l'avvenuto integrale pagamento del debito della debitrice principale, ha rilevato la carenza di specificità del motivo sulle prove testimoniali, ha confermato la valutazione di merito circa l'insufficienza della documentazione prodotta a dimostrazione del pagamento delle cambiali e ha ribadito che il certificato di saldaconto vale solo nel procedimento monitorio e non nel giudizio ordinario di cognizione. Le spese di cassazione sono state poste a carico del ricorrente; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso che vi fosse ultrapetizione perché entrambe le domande erano già comprese nell'atto introduttivo.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. quale parametro del principio dispositivo e del rapporto tra domanda e pronuncia.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per sostenere l'illegittima introduzione di nuove conclusioni in sede di rinvio; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione, con richiami ai nn. 3, 4 e 5 del primo comma.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in tema di valutazione delle prove e del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in tema di valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 230 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure istruttorie.

  • art. 232 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure istruttorie.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel sesto motivo come parametro di nullità della sentenza.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato in relazione al procedimento monitorio e al decreto ingiuntivo.

  • art. 634 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla prova scritta del credito nel procedimento monitorio.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo e al successivo giudizio di cognizione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere la violazione dell'onere della prova; la Corte ha ribadito che, nel giudizio di cognizione, il creditore deve provare il fatto costitutivo del proprio credito.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La Corte lo richiama per dichiarare inammissibile il motivo sulle prove testimoniali, per difetto di specifica indicazione delle circostanze oggetto di prova.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura di ultrapetizione è infondata quando la pronuncia di merito si mantenga entro le domande effettivamente formulate nell'atto introduttivo, anche se una di esse sia stata poi accolta per un importo più elevato rispetto a quello ritenuto in via principale dalla parte ricorrente.
  • In sede di rinvio le parti conservano la posizione processuale originaria, ma la deduzione di violazioni processuali richiede comunque che la doglianza sia sorretta da specifiche allegazioni e dal puntuale riscontro negli atti di causa.
  • La mancata ammissione di prove testimoniali è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente le circostanze oggetto della prova e consente il controllo della decisività del mezzo istruttorio; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il certificato di saldaconto o documento equivalente ha efficacia probatoria limitata al procedimento monitorio e non esonera il creditore, nel successivo giudizio di cognizione, dall'onere di provare in modo analitico il proprio credito.
  • La prova del pagamento o dell'estinzione dell'obbligazione non può essere desunta da mere allegazioni di parte o da documentazione non idonea a dimostrare in modo certo l'adempimento; in mancanza di prova, il debito garantito permane.
  • Ai fini della regolazione delle spese, la parte "maggiormente soccombente" va individuata comparando il valore delle domande effettivamente accolte e non quello delle domande rigettate.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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