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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21101/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef e Irap, costi indicati nella dichiarazione dei redditi perché il contribuente non aveva risposto a un questionario preventivo. In primo grado il ricorso era stato accolto per asserita invalidità dell'atto impositivo, ritenuta derivante dalla mancanza di una valida delega di firma. In appello la CTR del Lazio aveva confermato la decisione, affermando che la delega di firma era invalida perché priva di motivazione, del nominativo del delegato e del limite temporale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'avviso era stato sottoscritto da un funzionario legittimato in base a disposizione di servizio e incarico dirigenziale, e che per la valida delega di firma non erano necessari né l'indicazione nominativa del delegato né la durata della delega. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha anche chiesto l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata ex d.l. n. 119/2018, ma la Corte ha escluso la prova del perfezionamento della definizione perché mancavano evidenze della presentazione della domanda e del pagamento.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto l'istanza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, ritenendo non dimostrati la presentazione della domanda e l'effettivo pagamento. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza della CTR del Lazio. Ha affermato che la delega di firma dell'avviso di accertamento, conferita dal dirigente ai sensi dell'art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, è una delega di firma e non di funzioni, quindi non richiede l'indicazione nominativa del soggetto delegato né un termine di durata, potendo essere conferita anche mediante ordini di servizio che individuino il funzionario tramite la qualifica rivestita. Ha inoltre ritenuto sufficiente la finalità organizzativa indicata nell'atto di delega, vale a dire assicurare continuità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere delegata dal dirigente a un funzionario dell'ufficio; la delega ha natura di delega di firma e non di funzioni e non richiede, per la sua validità, l'indicazione nominativa del delegato né la predeterminazione della durata.

  • art. 6, comma 6, d.l. n. 119/2018

    La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda ... e con il pagamento degli importi dovuti ... entro il 31 maggio 2019

    La definizione agevolata si perfeziona solo se risultano sia la presentazione della domanda sia il pagamento dovuto nei termini; in mancanza di prova di tali adempimenti non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio.

  • art. 6, comma 8, d.l. n. 119/2018

    Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione ...

    Per ciascuna controversia va presentata una domanda autonoma e distinto versamento, dovendosi intendere per controversia autonoma quella relativa a ciascun atto impugnato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione sono precluse nuove produzioni documentali; l'inserimento di immagini nel ricorso è ammissibile solo se non elude tale divieto.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità, indicando dove gli atti richiamati siano stati introdotti nel processo e dove siano reperibili negli atti di causa.

Massime di principio

  • La delega alla sottoscrizione di un avviso di accertamento, quando prevista dall'assetto organizzativo dell'ufficio, ha natura di delega di firma e non di funzioni: il suo scopo è abilitare un funzionario a firmare l'atto, non trasferire stabilmente competenze amministrative.
  • Ai fini della validità della delega di firma dell'avviso di accertamento non è necessario che l'atto indichi nominativamente il delegato o stabilisca un termine di efficacia, purché il funzionario sia identificabile tramite la qualifica o l'ordine di servizio e sia possibile il controllo ex post del potere esercitato.
  • L'atto di delega può essere giustificato da esigenze organizzative interne, quali continuità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, senza necessità di una motivazione particolarmente analitica.
  • La definizione agevolata di una controversia tributaria si perfeziona solo con la concorrente prova della presentazione della domanda e del pagamento dovuto; documenti privi di attestazioni di ricezione o di quietanza non bastano a ottenere l'estinzione del giudizio.
  • In sede di legittimità l'inserimento nel ricorso di immagini o riproduzioni documentali è ammissibile solo se non si traduce in una surrettizia produzione vietata e se il ricorso conserva specificità, indicando la collocazione processuale dei documenti richiamati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpunugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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