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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01281/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorziata)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società prestatrice di servizi per il pagamento del corrispettivo relativo a servizi di pulizia resi presso immobili di Poste Italiane. Il consorzio opponente sosteneva di poter sospendere il pagamento e/o di non dovere nulla, deducendo l’inadempimento della consorziata ai propri obblighi di regolarità retributiva e contributiva verso i dipendenti, nonché i danni subiti per le pretese dei lavoratori e per la sospensione dall’albo fornitori. Il Tribunale aveva revocato il decreto solo in parte e riconosciuto un credito residuo della consorziata, compensando le somme pagate dal consorzio ai dipendenti. La Corte d’appello, invece, aveva accolto l’appello del consorzio ritenendo legittima la sospensione del pagamento ex art. 1460 c.c. e rigettando integralmente la domanda della consorziata. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1676 c.c., sostenendo che la solidarietà del committente/subcommittente presuppone l’esistenza di pretese effettive dei lavoratori verso il committente e non consente di paralizzare il prezzo se il debito verso l’appaltatore/subappaltatore è già stato estinto; 2) violazione dell’art. 1460 c.c., per mancata comparazione degli inadempimenti e per l’erronea applicazione dell’eccezione di inadempimento nonostante la diversa scansione dei termini di adempimento; 3) erronea valutazione della prova della regolarità contributiva e retributiva (DURC, autodichiarazioni, bonifici, buste paga); 4) omesso esame di fatti decisivi sulla compensazione delle somme già versate ai lavoratori e sull’ambito della responsabilità del committente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse applicato in modo non corretto i principi relativi, da un lato, all’art. 1676 c.c. e, dall’altro, all’art. 29 del d.lgs. 276/2003 e all’art. 1460 c.c. In particolare, ha chiarito che l’eccezione fondata sull’art. 1676 c.c. non può essere utilizzata dal subcommittente per sospendere il pagamento del prezzo in assenza di domande effettive dei lavoratori e se non permane un debito verso il subappaltatore nel momento in cui quelle domande vengono avanzate; viceversa, la disciplina dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 comporta una solidarietà del committente entro il limite temporale di due anni dalla cessazione dell’appalto, con rilievo della decadenza e, per i contributi previdenziali, della prescrizione quinquennale. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la fondatezza dell’eccezione di inadempimento secondo i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1676 c.c.

    La solidarietà del committente/subcommittente verso i dipendenti dell’appaltatore/subappaltatore opera solo se questi abbiano effettivamente avanzato pretese, anche stragiudiziali, e fino alla concorrenza del debito del committente verso l’appaltatore esistente al momento della domanda; non consente di paralizzare il prezzo in assenza di tali presupposti.

  • art. 1460 c.c.

    L’eccezione di inadempimento va applicata solo dopo la corretta verifica comparativa degli opposti inadempimenti e non può essere automaticamente ritenuta operante sulla base della sola contestazione della regolarità contributiva e retributiva.

  • art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003

    Il committente imprenditore è obbligato in solido con appaltatore e subappaltatori per trattamenti retributivi, TFR, contributi e premi assicurativi, entro due anni dalla cessazione dell’appalto; il termine è qualificato come decadenza e per i contributi resta applicabile la prescrizione quinquennale.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla prova del DURC e delle attestazioni documentali, ma senza una specifica statuizione decisoria autonoma della Corte sui suoi contenuti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla valutazione delle prove documentali, ma assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • d.m. 30/1/2015 n. 84785

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prova della regolarità contributiva mediante DURC, ma non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 3, comma 9, L. n. 335/1995

    Per i contributi previdenziali richiamato come fonte del termine di prescrizione quinquennale.

  • art. 10 dello Statuto consortile

    Richiamato per il controcredito del consorzio a titolo di rivalsa per le somme pagate ai lavoratori; la questione non è stata oggetto del decidere in cassazione ed è rimasta ferma in fatto.

  • art. 1676 c.c.

    La Corte precisa che l’azione ex art. 1676 c.c. non coincide con la solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003, avendo presupposti applicativi differenti.

Massime di principio

  • Nel rapporto di appalto o subappalto, la tutela dei lavoratori e la disciplina del pagamento del corrispettivo all’appaltatore non coincidono automaticamente: occorre distinguere tra la solidarietà ex art. 1676 c.c. e quella prevista dall’art. 29 d.lgs. 276/2003, che hanno presupposti e limiti diversi.
  • L’art. 1676 c.c. presuppone che i lavoratori abbiano effettivamente agito verso il committente e che, al momento della loro domanda, esista ancora un debito del committente verso l’appaltatore; in difetto di tali condizioni il committente/subcommittente non può opporre quella disciplina per sospendere il pagamento del prezzo.
  • La mancata prova della regolarità retributiva e contributiva dell’appaltatore/subappaltatore non integra, di per sé, un inadempimento idoneo a fondare la sospensione del prezzo ex art. 1676 c.c., se non risultano domande effettive dei lavoratori e i relativi presupposti di solidarietà.
  • Ai fini dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, il committente può essere tenuto in solido anche se ha già pagato l’appaltatore, perché la responsabilità mira a garantire i lavoratori; il diritto dei lavoratori è però soggetto al termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto, mentre per i contributi previdenziali resta applicabile la prescrizione quinquennale.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve valutare anche i fatti estintivi o modificativi dell’obbligazione intervenuti dopo l’emissione del decreto, non limitandosi alla sola verifica della legittimità originaria del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoOpposizioni esecutive
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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