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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33296/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannata)

La controversia

La ricorrente era stata condannata, con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per una contravvenzione prevista dal Codice della strada; la pena detentiva e pecuniaria era stata sostituita con 122 giorni di lavori di pubblica utilità, oltre alla sospensione della patente. Il giudice dell'esecuzione aveva revocato la sanzione sostitutiva, ritenendo che la condannata non avesse preso contatti con l'UEPE, e aveva ripristinato la pena originaria, sostituendo la pena detentiva con una pena pecuniaria rateizzata. Lo stesso giudice aveva escluso l'estinzione della pena per decorso del tempo, applicando il termine decennale in ragione della recidiva qualificata e richiamando alcune condanne ritenute riferibili alla condannata. La ricorrente ha dedotto: la violazione dell'art. 99 cod. pen., perché la recidiva non sarebbe stata contestata nel giudizio di cognizione e sarebbe comunque inapplicabile alle contravvenzioni; la violazione degli artt. 172 e 173 cod. pen., sostenendo l'applicabilità del termine quinquennale previsto per le pene relative alle contravvenzioni; vizi di motivazione e violazione dell'art. 68 cod. proc. pen., poiché le condanne utilizzate per escludere l'estinzione riguardavano un diverso soggetto; infine, un errore di persona, poiché l'ordinanza aveva revocato la sanzione sostitutiva disposta con una sentenza riferita a un altro imputato, mentre la sanzione applicata alla ricorrente risultava da una diversa sentenza. La Corte ha rilevato numerosi riferimenti a un diverso condannato, a un diverso UEPE, a un diverso luogo di svolgimento dei lavori e a una diversa data di notifica dell'ordine di esecuzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata sembrava riferirsi, almeno in parte, a un diverso condannato e aveva utilizzato condanne estranee alla ricorrente per escludere il termine quinquennale di estinzione della pena. Ha affermato che la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, definitivamente irrogata ai sensi dell'art. 187, comma 8-bis, del Codice della strada, è soggetta ai termini e al regime di prescrizione propri della pena sostituita; per le contravvenzioni, il termine è quello previsto dall'art. 173 cod. pen. Ha precisato che l'eventuale estinzione per decorso del tempo della sanzione sostitutiva non impedisce, ove ne ricorrano autonomamente i presupposti, la revoca della sanzione, alla quale possono conseguire il ripristino della pena originaria e delle sanzioni amministrative accessorie. L'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale monocratico di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, per un nuovo esame sulla causa estintiva e sulla sussistenza della recidiva.

Norme richiamate

  • art. 189, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992

    Norma indicata nell'ordinanza impugnata quale disposizione relativa al reato oggetto della condanna, ma il provvedimento contiene riferimenti anche all'art. 187, comma 8-bis, del Codice della strada.

  • art. 187, comma 8-bis, d.lgs. n. 285/1992

    La disposizione consente l'applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo e richiama la disciplina del d.lgs. n. 274/2000.

  • art. 99 cod. pen.

    La recidiva qualificata può incidere sull'estinzione della pena per decorso del tempo nei limiti indicati dall'art. 172, comma 7, cod. pen.; la sua effettiva sussistenza deve tuttavia essere verificata con riferimento alla persona condannata.

  • art. 172 cod. pen.

    Disciplina l'estinzione delle pene detentive per decorso del tempo e prevede eccezioni, tra cui quella relativa ai recidivi qualificati, quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 173 cod. pen.

    Prevede il termine di estinzione delle pene relative alle contravvenzioni; tale regime si applica anche alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in ragione della sua equiparazione alla pena detentiva originaria.

  • art. 58, comma 1, d.lgs. n. 274/2000

    Stabilisce che il lavoro di pubblica utilità è considerato, per ogni effetto giuridico, pena detentiva della specie corrispondente a quella originaria.

  • art. 28 legge n. 689/1981

    Richiamato quale espressione del principio generale della prescrizione delle sanzioni definitivamente irrogate.

  • artt. 20-bis cod. pen., 545-bis cod. proc. pen., 53 e 56-quater legge n. 689/1981

    Norme richiamate nell'ordinanza per la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza irrevocabile di applicazione della pena costituisce il titolo esecutivo cui si riferisce la sanzione sostitutiva.

  • art. 68 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai vizi dell'ordinanza derivanti da riferimenti a una persona e a titoli esecutivi diversi.

Massime di principio

  • La sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, definitivamente irrogata in sostituzione di una pena detentiva, è soggetta ai termini di estinzione per decorso del tempo propri della pena sostituita.
  • Per una sanzione sostitutiva riferita a una contravvenzione, il termine di estinzione è quello previsto dall'art. 173 cod. pen., salvo che ricorrano specifiche cause ostative, tra cui quelle previste dall'art. 172, comma 7, cod. pen.
  • L'esclusione dell'estinzione della pena per effetto della recidiva richiede la verifica effettiva della recidiva e della riferibilità delle condanne ostative alla persona interessata; non è sufficiente il richiamo a titoli appartenenti a un diverso condannato.
  • L'eventuale estinzione per decorso del tempo della sanzione sostitutiva non impedisce la revoca della sanzione quando sussistano autonomamente i relativi presupposti; la revoca può produrre il ripristino della pena originariamente sostituita e delle sanzioni amministrative accessorie.
  • In caso di revoca della sanzione sostitutiva, l'eventuale prescrizione deve essere valutata con riferimento alla pena originariamente sostituita e successivamente ripristinata.
  • Un'ordinanza del giudice dell'esecuzione contenente riferimenti a una diversa persona condannata, a un diverso titolo esecutivo e a dati estranei al procedimento è affetta da un vizio che impone un nuovo esame sulla corretta identificazione del condannato, della sentenza e della pena.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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