Cassazione Civile, Ordinanza n. 03931/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2006, fondato sul disconoscimento della detrazione dell'imposta assolta su una fattura emessa da una società olandese per un compenso di intermediazione connesso a un'operazione di compravendita immobiliare. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la CTR aveva confermato l'annullamento dell'accertamento ritenendo provata l'effettività dell'operazione, la congruità del compenso, il pagamento del corrispettivo e la neutralità del meccanismo del reverse charge. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per mancato rilievo del giudicato esterno formatosi su altra sentenza della CTR che, per le imposte dirette, aveva già accertato la mancanza di prova del costo relativo alla medesima operazione; 2) omessa motivazione su fatti decisivi, deducendo che l'Ufficio aveva allegato elementi idonei a escludere l'inerenza del costo o addirittura l'inesistenza dell'operazione; 3) violazione dell'art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972 per avere la CTR ritenuto che il reverse charge rendesse comunque neutra l'operazione ai fini IVA. La contribuente è rimasta intimata e non si è costituita.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto operante il giudicato esterno formatosi sulla medesima operazione già scrutinata in un diverso giudizio, con accertamento dell'inesistenza o della non inerenza del costo, giudicato idoneo a spiegare effetti anche nel giudizio IVA, pur concernendo imposte dirette e un diverso periodo d'imposta. Ha inoltre affermato che il reverse charge non impedisce il recupero dell'IVA quando l'operazione sia inesistente o non inerente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte intimata soccombente.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla formazione del giudicato interno/esterno, in collegamento con la dedotta efficacia preclusiva della decisione precedente
utilizzato per affermare che il giudicato esterno sull'inesistenza o non inerenza della medesima operazione vincola anche il diverso giudizio IVA
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata per i motivi accolti
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma sul vizio motivazionale invocata per il secondo motivo, poi assorbito
art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in relazione al reverse charge, che non esclude l'indetraibilità dell'IVA in caso di operazioni inesistenti o non inerenti
Massime di principio
- In materia tributaria, il giudicato esterno relativo alla medesima operazione può esplicare efficacia preclusiva anche in giudizi concernenti imposte diverse e annualità diverse, quando l'accertamento precedente abbia riguardato un fatto o un rapporto comune destinato a rilevare oltre il singolo periodo d'imposta.
- L'autorità del giudicato non è elusa dal solo mutamento del tributo dedotto in giudizio, se la controversia ruota attorno alla stessa operazione economica già definitivamente qualificata come inesistente o non inerente.
- Il meccanismo del reverse charge non rende di per sé neutra l'operazione ai fini IVA quando l'operazione stessa sia inesistente o priva di inerenza; in tal caso l'IVA resta indetraibile.
- Quando la preclusione derivante da giudicato esterno è decisiva, il motivo relativo al merito della prova dell'operazione può restare assorbito.
- Se non residuano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
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