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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27403/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

I contribuenti avevano chiesto il rimborso del 90% dell'IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992, in relazione a redditi da partecipazione societaria, invocando la disciplina agevolativa emanata a seguito del sisma del dicembre 1990 in Sicilia. L'Ufficio aveva opposto silenzio-rifiuto; la CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha denunciato, da un lato, la violazione dell'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, degli artt. 107 e 108 TFUE e della Decisione (UE) 2016/195 della Commissione, sostenendo che la CTR non aveva esaminato la decisiva questione della compatibilità dell'agevolazione con la disciplina sugli aiuti di Stato; dall'altro, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avesse indebitamente rimesso al giudice dell'esecuzione la verifica sull'applicabilità del regime de minimis, mentre tale valutazione spetta al giudice del merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha richiamato il principio per cui l'art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002, relativo al rimborso del 90% per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, poiché, per effetto dell'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014 e della Decisione della Commissione UE, la previsione è stata ritenuta incompatibile con il mercato interno in quanto configurante un aiuto di Stato illegittimo. Ha inoltre precisato che spetta al giudice di merito verificare, sulla base delle allegazioni e delle prove, se nel caso concreto il rimborso richiesto integri un aiuto individuale compatibile con i regolamenti UE sul regime de minimis o con altro regime di aiuti approvato. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il vizio denunciato per violazione di legge sostanziale ed europea

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il vizio denunciato per nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per censurare l'omessa pronuncia sulla questione degli aiuti di Stato

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    norma richiamata come base del regime di disciplina del rimborso e del suo coordinamento con i limiti derivanti dal diritto UE

  • art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002

    prevede la definizione agevolata con rimborso del 90% delle imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma del 1990

  • artt. 107 e 108 TFUE

    richiamati per verificare la compatibilità dell'agevolazione fiscale con la disciplina sugli aiuti di Stato

  • Decisione (UE) 2016/195 della Commissione

    notificata con il n. C (2015) 5549 final

    ha ritenuto la previsione incompatibile con il mercato interno perché costituente aiuto di Stato illegittimo

  • art. 108, par. 3, TFUE

    la misura è stata ritenuta adottata in violazione dell'obbligo di notifica e, quindi, incompatibile

  • Regolamenti UE sul regime de minimis

    il giudice di merito deve verificare se l'aiuto individuale rientri nei limiti di compatibilità previsti

  • Regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio

    richiamato come base per gli aiuti di Stato orizzontali e i relativi limiti di compatibilità

Massime di principio

  • Il rimborso fiscale previsto per una platea agevolata può essere negato quando, applicato al caso concreto, integri un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno secondo la disciplina dell'Unione europea.
  • Nelle controversie sui rimborsi legati a misure agevolative, il giudice di merito deve accertare in concreto, sulla base delle allegazioni e delle prove, se ricorrano le condizioni per qualificare la somma richiesta come aiuto individuale compatibile con il regime de minimis o con altro regime UE approvato.
  • La verifica della compatibilità di un'agevolazione fiscale con la normativa sugli aiuti di Stato non può essere elusa né rimessa impropriamente al giudice dell'esecuzione quando attenga ai presupposti del diritto fatto valere in giudizio.
  • Quando una disposizione nazionale è stata dichiarata incompatibile con il diritto UE per violazione della disciplina sugli aiuti di Stato, il relativo diritto al rimborso non può essere riconosciuto in modo automatico, ma solo nei limiti in cui sia dimostrata la compatibilità del singolo aiuto con il diritto dell'Unione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiLegge applicabile
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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