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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23709/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguardava il pagamento del superminimo individuale riconosciuto a due lavoratori, che la società riteneva assorbibile dai successivi miglioramenti economici previsti dalla contrattazione collettiva o da accordi successivi. I lavoratori avevano ottenuto in primo grado e poi in appello la condanna della società al pagamento della somma complessiva di euro 1.789,38, con accertamento del diritto a ciascuno di un superminimo mensile di euro 35,43 non corrisposto per il periodo 1.2.2018-31.12.2021. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2078 e 2697 c.c. e dei principi in tema di uso aziendale, sostenendo la legittimità dell’assorbimento dei superminimi e l’assenza dei presupposti dell’uso aziendale; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1325, 1372, 1373 e 2078 c.c., contestando l’errata individuazione delle fattispecie idonee a far venir meno o superare un uso aziendale. In via preliminare, il controricorrente Guttadauro ha sottoscritto dopo la lettura del dispositivo ma prima del deposito della sentenza un verbale di conciliazione sindacale con ampia rinuncia a ogni pretesa connessa al rapporto di lavoro, sicché la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente a lui. Nel merito, la Corte ha ritenuto infondati i motivi, richiamando l’orientamento formatosi in precedenti decisioni analoghe: l’uso aziendale si configura come reiterazione costante e generalizzata di un trattamento di miglior favore, opera come fonte sociale e può impedire l’assorbimento del superminimo; tuttavia può essere modificato o fatto cessare, ma il datore di lavoro deve dimostrare una disdetta chiara, univoca e conoscibile dalla collettività dei lavoratori. Nel caso concreto, la società non aveva specificamente censurato l’accertamento della Corte di merito circa l’assenza, nell’accordo del 23.11.2017, di previsioni idonee a superare l’uso esistente e circa la mancanza di una disdetta unilaterale valida.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti del lavoratore che aveva sottoscritto la conciliazione sindacale, regolando le spese secondo soccombenza virtuale, e ha rigettato nel resto il ricorso della società. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto al superminimo non assorbibile e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2078 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di uso aziendale e assorbimento del superminimo; la Corte ribadisce che l’uso aziendale, se formato, opera come fonte sociale e può escludere l’assorbimento, salvo valida cessazione o modifica.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare il fatto estintivo dell’uso aziendale e la sua valida disdetta grava sul datore di lavoro che la eccepisce.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di un accordo negoziale; la Corte esclude che la formazione o la cessazione dell’uso aziendale dipendano dalla comune volontà delle parti nel senso civilistico ordinario.

  • art. 1372 c.c.

    Evocato per contestare la vincolatività dell’uso aziendale; la Corte ribadisce la possibilità di recesso, ma solo con manifestazione chiara e univoca.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato per il tema del recesso dai rapporti di durata; la Corte applica in via di principio la possibilità di disdetta dell’uso aziendale, purché esplicitata in modo inequivoco.

  • art. 1340 c.c.

    La Corte esclude l’applicazione della disciplina delle clausole d’uso alla fattispecie dell’uso aziendale.

  • art. 1374 c.c.

    Utilizzato per qualificare l’inserzione nel rapporto di lavoro delle conseguenze che derivano dalla legge e dalle fonti sociali, tra cui l’uso aziendale.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato quale base della fonte dell’obbligazione derivante dall’uso aziendale come fatto-fonte.

  • art. 2077, comma 2, c.c.

    La Corte afferma che, una volta formatosi, l’uso aziendale può essere modificato in peius da fonti collettive sopravvenute, fatti salvi eventuali diritti quesiti.

  • art. 411, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per la conciliazione sindacale intervenuta in corso di causa, idonea a determinare la cessazione della materia del contendere nei confronti di uno dei lavoratori.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte precisa che le censure sulla ricostruzione dell’uso aziendale e sulla volontà delle parti non possono essere veicolate come violazioni di legge quando mirano in realtà a un diverso accertamento di fatto.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Richiamato per il limite del sindacato di legittimità in presenza di doppia conforme sull’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis

    Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • L’uso aziendale si perfeziona quando un datore di lavoro tenga, con costanza e generalità, un comportamento favorevole verso la collettività dei dipendenti; non è necessaria una comune volontà negoziale delle parti in senso civilistico, essendo sufficiente la reiterazione oggettiva della prassi.
  • Il superminimo individuale è normalmente assorbibile dai successivi miglioramenti retributivi collettivi, salvo che sia diversamente pattuito o sia assistito da un autonomo titolo che escluda l’assorbimento; la prova di tale titolo grava sul lavoratore.
  • Una volta formatosi un uso aziendale di miglior favore, esso opera come fonte sociale idonea a incidere sui singoli rapporti individuali con efficacia analoga a un contratto collettivo aziendale e può impedire l’assorbimento del superminimo.
  • L’uso aziendale può essere modificato o fatto cessare, ma la disdetta datoriale deve emergere da una manifestazione chiara, univoca e conoscibile dalla platea dei lavoratori; il mero mancato adempimento dell’obbligo derivante dall’uso non basta.
  • L’onere di provare l’estinzione dell’uso aziendale e la validità della relativa disdetta incombe sul datore di lavoro che la deduce.
  • Le censure di legittimità non possono tradursi in una richiesta di riesame del fatto o della volontà negoziale quando il giudice di merito abbia già accertato, con valutazione non sindacabile nei limiti del vizio motivazionale, la sussistenza o insussistenza dell’uso aziendale e della sua disdetta.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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