Cassazione Civile, Sentenza n. 23711/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento retributivo di un dipendente al quale, a partire dal febbraio 2018, la società aveva assorbito nella busta paga la voce denominata "AP/Sovraminimo individuale", riducendone di fatto l’incidenza economica. Il lavoratore aveva chiesto il ripristino della voce nella misura precedentemente corrisposta e il pagamento delle somme trattenute. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo illegittimo l’assorbimento; la Corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle norme sull’onere della prova e sull’interpretazione contrattuale, sostenendo che non esistesse un uso aziendale favorevole ai lavoratori idoneo a impedire l’assorbimento del superminimo; (2) violazione delle norme su uso aziendale e recesso, sostenendo che l’uso sarebbe comunque disdettabile e che la disdetta sarebbe avvenuta anche implicitamente o per fatti concludenti, oltre che tramite la contrattazione collettiva; (3) violazione delle regole sull’assorbimento del superminimo e del CCNL telecomunicazioni del 23 novembre 2017, sostenendo che la nuova voce retributiva E.R.S. fosse comparabile e assorbibile, con conseguente legittimità dell’assorbimento; (4) violazione delle norme sulla prescrizione, deducendo la prescrizione parziale delle differenze retributive pretese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che l’uso aziendale, una volta formatosi come reiterazione costante e generalizzata di un trattamento di miglior favore, opera come fonte sociale di regolazione del rapporto e può impedire l’assorbimento del superminimo; tuttavia la sua eventuale cessazione richiede un recesso/disdetta chiaro, univoco e conoscibile dalla collettività dei lavoratori, la cui prova grava sul datore di lavoro. Nel caso concreto la società non aveva validamente censurato gli accertamenti di merito sull’assenza di una previsione negoziale idonea a superare l’uso e sull’insussistenza di una disdetta unilaterale; pertanto restava ferma l’illegittimità dell’assorbimento. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, richiamandosi il principio secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato non assistiti da regime di stabilità, per i diritti non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012 la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La parte che eccepisce la cessazione dell’uso aziendale deve provare il fatto estintivo, ossia una manifestazione di recesso idonea e conoscibile dalla collettività interessata.
art. 1362 c.c.
Invocato dalla ricorrente per l’interpretazione degli accordi, ma la Corte ribadisce che l’accertamento della volontà negoziale e della portata degli atti è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione mediante una mera contrapposizione di letture alternative.
art. 1373 c.c.
Il recesso dai rapporti di durata è astrattamente ammissibile; per analogia la Corte riconosce la recedibilità dall’uso aziendale, purché la volontà di recesso sia chiara e univoca.
art. 1375 c.c.
La disdetta dell’uso aziendale deve essere valutata secondo correttezza e buona fede, senza consentire un comportamento ambiguo o meramente inadempiente.
art. 2078 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di usi e assorbimento del superminimo; la Corte, invece, ribadisce che l’uso aziendale si forma e opera come fonte sociale distinta dallo schema negoziale individuale.
art. 1340 c.c.
Esclusa l’applicabilità agli usi aziendali, perché questi non dipendono dalla volontà tacita delle parti di inserire o escludere l’uso nel contratto.
art. 2077 c.c.
Non si applica, secondo la Corte, all’ipotesi dell’uso aziendale come fonte sociale; la disciplina collettiva può modificarlo in peius, salvi i diritti quesiti.
art. 2120 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in connessione alla natura retributiva dell’emolumento E.R.S., ma il motivo viene assorbito dal difetto di valida disdetta dell’uso aziendale.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere; nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per i crediti non prescritti al 18 luglio 2012, ciò avviene dalla cessazione del rapporto.
art. 2948 c.c.
La prescrizione delle differenze retributive è collegata al regime di decorrenza fissato dalla giurisprudenza in materia di stabilità del rapporto di lavoro.
art. 360 c.p.c.
Le censure prospettate dalla ricorrente come violazioni di legge miravano in realtà a un riesame del fatto e dell’accertamento di merito, non consentito in cassazione.
art. 360 c.p.c.
Richiamato per evidenziare che l’accertamento di fatto sulla mancanza di disdetta valida era coperto da doppia conforme.
art. 18 L. 300/1970
Richiamato nel motivo sulla prescrizione per sostenere l’esistenza di un regime di stabilità; la Corte richiama però il principio giurisprudenziale sulla decorrenza della prescrizione dopo il venir meno della stabilità tutelata.
L. 92/2012
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui le modifiche al regime dei licenziamenti incidono sulla stabilità del rapporto e dunque sulla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.
d.lgs. 23/2015
Richiamato insieme alla L. 92/2012 per affermare che, nel nuovo assetto, la prescrizione dei crediti non già maturati decorre dalla cessazione del rapporto.
D.P.R. 115/2002
Fondamento della condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’uso aziendale si forma quando il datore di lavoro reiteri in modo costante e generalizzato, nei confronti della collettività dei dipendenti, un trattamento di miglior favore rispetto a legge o contrattazione collettiva; tale fenomeno opera come fonte sociale di disciplina del rapporto di lavoro e si inserisce nei singoli rapporti individuali.
- Una volta formatosi l’uso aziendale, esso può impedire l’assorbimento del superminimo individuale nei successivi miglioramenti retributivi, salvo diversa pattuizione o diversa disciplina collettiva e salvo i diritti quesiti.
- La cessazione dell’uso aziendale è possibile, ma il recesso del datore deve essere manifestato in modo chiaro, univoco e conoscibile dalla platea dei lavoratori interessati; non basta il mero inadempimento dell’obbligo scaturente dall’uso né una lettura ambigua di atti negoziali.
- Quando la parte datoriale eccepisce la cessazione dell’uso aziendale, l’onere di provare il fatto estintivo e la sua adeguata comunicazione grava sul datore di lavoro.
- In cassazione non è consentito trasformare una contestazione di merito sull’esistenza, sulla portata o sulla cessazione dell’uso aziendale in una censura di violazione di legge, se in realtà si chiede soltanto una diversa ricostruzione del fatto e della volontà negoziale.
- Nel lavoro subordinato a tempo indeterminato, per i crediti retributivi non già prescritti alla data di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, secondo il combinato disposto degli artt. 2935 e 2948 c.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 21 lug 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 23704/2026 del 21/07/2026
- Sentenza lavoro · 21 lug 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 23707/2026 del 21/07/2026
- Sentenza lavoro · 21 lug 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 23709/2026 del 21/07/2026
- Sentenza lavoro · 21 lug 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 23712/2026 del 21/07/2026
- Sentenza lavoro · 21 lug 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 23713/2026 del 21/07/2026
- Sentenza lavoro · 21 lug 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 23714/2026 del 21/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →