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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23714/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore assunto da una società cooperativa addetta alle pulizie del materiale rotabile aveva chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, sostenendo che il rapporto fosse cessato per iniziativa datoriale alla fine dell'appalto e che, per la responsabilità solidale, dovessero risponderne anche il consorzio affidatario/subappaltante e la committente ferroviaria. In appello la domanda era stata accolta anche nei confronti del consorzio e della committente, ritenendo che la cessazione del rapporto fosse imputabile al datore di lavoro originario, che l'indennità avesse natura retributivo-indennitaria e che rientrasse nella solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003. La società datrice di lavoro ha ricorso lamentando: mancata prova di un licenziamento e del pregiudizio, continuità del rapporto con l'impresa subentrante e mutuo consenso; la committente ha ricorso sostenendo che l'indennità sostitutiva del preavviso non rientri nei trattamenti retributivi oggetto della solidarietà, che mancasse motivazione sulla sussistenza del recesso e che il lavoratore non avesse provato il licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretta la ricostruzione di merito secondo cui la cessazione del rapporto era imputabile alla sola iniziativa datoriale, pur in un contesto di cambio appalto e di prosecuzione di fatto dell'attività presso il subentrante. Ha escluso sia la violazione delle regole sull'onere della prova sia la dedotta nullità per motivazione apparente, ribadendo che la volontà datoriale di recedere poteva essere desunta presuntivamente dagli elementi di causa e che, in presenza di doppia conforme, l'accertamento di fatto non era più sindacabile. Quanto al merito della controversia, la Corte ha confermato che l'indennità sostitutiva del preavviso ha natura retributivo-indennitaria, non risarcitoria, e che essa rientra nella solidarietà dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, poiché collegata alla mancata percezione della retribuzione durante il periodo di preavviso; ha quindi condannato le ricorrenti alle spese e dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2118 c.c.

    disciplina il recesso dal rapporto a tempo indeterminato; l'indennità sostitutiva del preavviso è il corrispettivo della scelta di recedere con effetto immediato e non richiede prova di un danno concreto.

  • art. 2697 c.c.

    non impone, nel caso esaminato, un onere probatorio ulteriore sul lavoratore circa il pregiudizio subito, poiché il diritto all'indennità deriva dall'accertata cessazione del rapporto per iniziativa datoriale.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o disattende prove legali; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione non ricorre quando si censura soltanto la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la sentenza è nulla per motivazione apparente solo se manca una reale esposizione delle ragioni della decisione; nel caso di specie la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, nn. 3, 4 e 5; comma 4

    la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sulle censure di violazione di legge, motivazione apparente e omesso esame, nonché la preclusione derivante dalla doppia conforme.

  • art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003

    la responsabilità solidale del committente riguarda anche l'indennità sostitutiva del preavviso, in quanto emolumento di natura retributivo-indennitaria connesso al rapporto di lavoro.

  • art. 105, comma 9, d.lgs. 50/2016

    richiamato dalla Corte territoriale come ulteriore base della solidarietà negli appalti, ma la decisione di legittimità si fonda principalmente sull'art. 29 d.lgs. 276/2003.

  • art. 118, comma 6, d.lgs. 163/2006

    richiamato dalla Corte territoriale quale norma che impone l'osservanza del trattamento economico e normativo dei dipendenti dell'appaltatore.

  • art. 109, comma 5, d.lgs. 50/2016

    menzionato come disposizione sostitutiva dell'art. 118, comma 6, d.lgs. 163/2006, rilevante nel quadro della solidarietà negli appalti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per dare continuità a un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Massime di principio

  • L'indennità sostitutiva del preavviso, nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non ha natura risarcitoria ma retributivo-indennitaria: essa remunera la facoltà della parte recedente di interrompere immediatamente il rapporto e prescinde dalla prova di un danno concreto.
  • Quando il giudice di merito accerta che la cessazione del rapporto è dipesa da un fatto esclusivo del datore di lavoro, tale accertamento di fatto non può essere rimesso in discussione in cassazione se non nei limiti rigorosi del vizio di omesso esame e, in presenza di doppia conforme, il sindacato è ulteriormente precluso.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è configurabile solo se la decisione si fonda su prove non introdotte o su prove legali trattate in modo contrario al loro regime.
  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, solo quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione; non è sufficiente che la parte ritenga la motivazione poco convincente o non condivisibile.
  • La responsabilità solidale del committente negli appalti ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 comprende anche l'indennità sostitutiva del preavviso, poiché essa è strettamente connessa alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se il rapporto non fosse stato interrotto con effetto immediato.
  • Nel cambio appalto, la continuità di fatto del servizio o il transito del lavoratore presso l'impresa subentrante non escludono automaticamente il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, se la cessazione del rapporto originario è comunque imputabile alla volontà del datore di lavoro cessante.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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