Cassazione Civile, Sentenza n. 23713/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che quattro lavoratori, assunti a tempo indeterminato, avevano ottenuto in busta paga un superminimo individuale indicato nelle lettere di attribuzione come assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi o passaggi di livello. Per anni, nonostante diversi rinnovi contrattuali che avevano comportato incrementi dei minimi tabellari, la società non aveva mai assorbito tale voce retributiva. Dopo l'accordo collettivo di programma del 23 novembre 2017 per il rinnovo del CCNL telecomunicazioni, la società ha invece iniziato, dal febbraio 2018, a compensare il superminimo con gli aumenti dei minimi tabellari e poi con l'Elemento Retributivo Separato (ERS). I lavoratori hanno agito in giudizio sostenendo che quell'assorbimento fosse illegittimo perché contrastante con un uso aziendale consolidato di non assorbimento. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d'appello ha confermato. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697, 1362, comma 2, e 2078 c.c. per avere la Corte territoriale ravvisato un uso aziendale senza adeguata prova e nonostante la clausola di assorbibilità; 2) violazione degli artt. 1362, 1373, 1375 e 2078 c.c. per non avere ritenuto validamente disdettato l'uso aziendale, assumendo che la disdetta fosse possibile anche oralmente o per fatti concludenti e che fosse stata comunque comunicata ai sindacati; 3) violazione delle norme sull'assorbimento dei superminimi e sull'interpretazione dell'accordo collettivo del 23 novembre 2017, nonché degli artt. 2120 e 2697 c.c., per avere ritenuto non assorbibile anche l'ERS e per avere negato la piena comparabilità fra ERS e superminimo; 4) violazione degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c. e dell'art. 18 l. n. 300/1970, per il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive anteriori al quinquennio precedente il primo atto interruttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha confermato che la reiterazione costante e generalizzata del mancato assorbimento del superminimo aveva dato luogo a un uso aziendale idoneo a impedire l'assorbimento della voce retributiva, salvo una disdetta chiara, univoca e portata a conoscenza della collettività dei lavoratori, onere non assolto dalla società. Ha altresì confermato che l'uso aziendale precludeva l'assorbimento non solo rispetto ai minimi tabellari ma anche rispetto all'ERS, ritenuto non pienamente comparabile per diversa incidenza sul trattamento retributivo e sul TFR. Infine, ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, applicando il principio secondo cui, nei rapporti di lavoro soggetti all'art. 18 come modificato dalla l. n. 92/2012, la prescrizione dei crediti retributivi resta sospesa in costanza di rapporto. Condanna la ricorrente alle spese e dà atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato per affermare che, una volta allegata la formazione dell'uso aziendale, grava sul datore di lavoro che ne eccepisca la cessazione l'onere di provare il fatto estintivo e la conoscibilità della disdetta da parte della collettività dei lavoratori.
art. 1362 c.c.
Evocato nei motivi, ma la Corte ribadisce che l'accertamento dell'esistenza e portata dell'uso aziendale e della volontà negoziale è questione di fatto riservata al giudice di merito, non sindacabile con una mera censura di violazione dei canoni ermeneutici.
art. 1373 c.c.
Richiamato in relazione alla possibilità di recesso/disdetta dall'uso aziendale; la Corte afferma in principio la recedibilità, ma subordinata a una manifestazione chiara e univoca.
art. 1375 c.c.
Richiamato per esigere che la disdetta dell'uso aziendale sia coerente con buona fede e correttezza, con manifestazione trasparente e conoscibile dalla platea dei lavoratori.
art. 2078 c.c.
Richiamato nel ricorso come norma in tema di rapporti tra usi e disciplina del lavoro; la Corte ribadisce che l'uso aziendale opera come fonte sociale di miglior favore e non è neutralizzato dalla sola clausola individuale di assorbibilità.
art. 1340 c.c.
Esclusa la sua applicabilità agli usi aziendali, poiché questi non dipendono dalla volontà tacita delle parti di inserire o escludere l'uso, ma dalla reiterazione oggettiva di un comportamento favorevole.
art. 2077, comma 2, c.c.
La Corte precisa che, una volta formatosi l'uso aziendale, le fonti collettive possono modificarlo in peius, salva l'eventuale tutela dei diritti quesiti.
art. 2120 c.c.
Richiamato con riguardo alla diversa incidenza dell'ERS rispetto al superminimo, poiché l'ERS è stato disciplinato escludendolo dalla base di calcolo del TFR.
art. 2935 c.c.
Richiamato per la decorrenza della prescrizione; la Corte conferma che, nei rapporti di lavoro in questione, la prescrizione resta sospesa in costanza di rapporto.
art. 2948, n. 4, c.c.
Applicato nel combinato disposto con l'art. 2935 c.c. per ritenere che i crediti retributivi decorrono dalla cessazione del rapporto quando la prescrizione è sospesa durante il rapporto.
art. 18 l. n. 300/1970
Richiamato ai fini della prescrizione: dopo le modifiche della l. n. 92/2012, anche nei rapporti soggetti a tale norma la prescrizione dei crediti retributivi è sospesa in costanza di rapporto.
l. 28 giugno 2012, n. 92
La Corte la richiama quale discrimine normativo che ha inciso sul regime di stabilità del rapporto di lavoro e, conseguentemente, sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi.
art. 360 c.p.c.
Le censure sono state formulate per violazione di legge; la Corte rileva che molte doglianze miravano in realtà a un riesame del fatto, inammissibile in cassazione.
art. 366 c.p.c.
Richiamato per dichiarare inammissibili, per genericità, le censure sul quantum che non trascrivevano o riassumevano adeguatamente gli atti rilevanti.
art. 1-bis, art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'uso aziendale si forma quando il datore di lavoro, in modo costante, generalizzato e spontaneo, attribuisce alla collettività dei dipendenti un trattamento economico o normativo di miglior favore; non è necessario un accordo espresso o una volontà comune delle parti, essendo sufficiente il fatto oggettivo della prassi.
- Una volta formatosi, l'uso aziendale opera come fonte sociale di regolazione del rapporto di lavoro e impedisce al datore di lavoro di applicare unilateralmente la regola opposta, salvo che intervenga una modifica da parte di fonti collettive sovraordinate o una disdetta inequivoca e conoscibile dai lavoratori.
- La disdetta dell'uso aziendale è ammissibile, ma deve essere manifestata in modo chiaro, univoco e portato a conoscenza della generalità dei lavoratori interessati; il semplice mancato rispetto della prassi non basta a integrare un recesso efficace.
- In tema di superminimo individuale, la regola generale dell'assorbibilità può essere superata da una diversa pattuizione o da un uso aziendale di non assorbimento; l'onere di provare il titolo derogatorio o l'eventuale cessazione dell'uso grava sulla parte che lo deduce in proprio favore.
- Le doglianze che investono la ricostruzione della prassi aziendale, l'interpretazione dei comportamenti delle parti e la verifica della disdetta attengono al giudizio di fatto e non possono essere surrettiziamente riproposte in cassazione come meri vizi di violazione di legge.
- Quando una voce retributiva collettiva ha una disciplina economica e previdenziale diversa rispetto al superminimo individuale, non è automaticamente comparabile a quest'ultimo; l'assorbimento va verificato in concreto alla luce della diversa funzione e incidenza sugli istituti retributivi e sul TFR.
- Nei rapporti di lavoro subordinato soggetti al regime dell'art. 18 l. n. 300/1970 come modificato dalla l. n. 92/2012, la prescrizione dei crediti retributivi resta sospesa durante il rapporto e decorre, per i crediti non già prescritti, dalla cessazione del rapporto.
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