Cassazione Civile, Sentenza n. 23712/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dall'assorbimento, operato dal datore di lavoro a partire da febbraio 2018, della voce in busta paga denominata "AP/Sovraminimo individuale" spettante ad alcuni dipendenti. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimi gli assorbimenti e aveva ordinato la ricostituzione della voce nella misura goduta a gennaio 2018, oltre al pagamento delle somme trattenute. La Corte d'appello, in parziale riforma, aveva dichiarato cessata la materia del contendere per uno dei lavoratori e aveva confermato la decisione per gli altri. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dei principi sull'assorbimento dei superminimi, degli artt. 1362, comma 2, 2078 e 2697 c.c., sostenendo che non vi fosse un uso aziendale o un comportamento concludente idoneo a escludere l'assorbimento; (2) violazione degli artt. 1373 e 2078 c.c. e dei principi sulla disdettabilità dell'uso aziendale, contestando la legittimità del recesso che avrebbe fatto venir meno il divieto di assorbimento; (3) violazione del CCNL Telecomunicazioni 23.11.2017, dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'introduzione dell'ERS avrebbe legittimato l'assorbimento. I lavoratori hanno resistito con unico controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, richiamando l'orientamento già formato in casi analoghi sulla stessa società: il superminimo è normalmente assorbibile nei successivi miglioramenti collettivi, ma l'assorbimento può essere escluso da un uso aziendale, cioè dalla reiterazione costante e generalizzata di comportamenti favorevoli del datore di lavoro verso la collettività dei dipendenti. Ha ribadito che l'uso aziendale opera come fonte sociale e collettiva, idonea a impedire l'assorbimento per il periodo della sua efficacia, e che può essere fatto cessare dal datore di lavoro, ma solo mediante una manifestazione di volontà chiara, univoca e conoscibile dalla platea dei lavoratori; il semplice mancato assorbimento o il mero inadempimento non bastano. Nel caso concreto, la Corte ha evidenziato che non era stata specificamente censurata la statuizione di merito sull'assenza nell'accordo del 23.11.2017 di previsioni idonee a superare l'uso esistente e sull'insussistenza di una disdetta unilaterale valida; tale accertamento di fatto, coperto da doppia conforme, era quindi insindacabile in cassazione. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione delle pattuizioni e dei presunti effetti negoziali, ma la Corte esclude che la controversia si risolva in termini di volontà contrattuale, trattandosi di uso aziendale come fonte sociale.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità del recesso; la Corte afferma la possibilità astratta di disdettare l'uso aziendale, ma richiede una manifestazione chiara e univoca di volontà, conoscibile dai lavoratori.
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli usi nei rapporti di lavoro; la Corte ricostruisce l'uso aziendale come fonte sociale che può escludere l'assorbimento del superminimo e non come mera clausola contrattuale.
La Corte applica la regola generale dell'onere della prova: una volta provata la formazione dell'uso aziendale, spetta al datore che ne eccepisca la cessazione dimostrare il fatto estintivo, cioè l'esistenza di una disdetta valida e la sua conoscibilità.
Richiamato dalla Corte per escluderne l'applicazione all'uso aziendale, che non presuppone la volontà tacita delle parti di inserire o escludere un uso nel contratto.
Usato dalla Corte per collocare l'uso aziendale tra le conseguenze legali del contratto di lavoro e tra le fonti sociali che integrano il rapporto.
Richiamato dalla Corte per qualificare l'uso aziendale come fonte di obbligazione e di regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro.
La Corte esclude che la disciplina civilistica sul contratto collettivo possa impedire la modifica in peius dell'uso aziendale da parte di fonti collettive sovraordinate.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta introduzione dell'ERS, ma la Corte non accoglie la censura perché l'assorbimento è già escluso dall'uso aziendale e dal difetto di una valida disdetta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ribadisce che non può essere surrettiziamente utilizzato per ottenere un riesame dei fatti, della volontà negoziale o dell'esistenza di una disdetta, profili riservati al giudice di merito.
Richiamato per evidenziare che l'accertamento di fatto coperto da doppia conforme non è sindacabile se non nei limiti consentiti dalla legge.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Il superminimo individuale è normalmente assorbibile nei successivi miglioramenti retributivi collettivi, salvo che la disciplina collettiva o una diversa pattuizione gli attribuiscano un autonomo titolo non assorbibile, da provarsi secondo le regole ordinarie.
- L'uso aziendale si perfeziona per effetto della reiterazione costante e generalizzata di comportamenti favorevoli del datore di lavoro verso la collettività dei dipendenti; non è necessario un accordo espresso o una comune volontà negoziale in senso tecnico.
- L'uso aziendale, una volta formato, opera come fonte sociale e collettiva idonea a integrare il rapporto di lavoro e a impedire l'assorbimento del superminimo per il periodo della sua efficacia.
- L'uso aziendale può essere fatto cessare dal datore di lavoro, ma la disdetta deve risultare da una manifestazione di volontà chiara, univoca e conoscibile dalla platea dei lavoratori; il mero mancato assorbimento o il semplice inadempimento non valgono come recesso.
- Una volta allegata e provata la formazione dell'uso aziendale, grava sul datore di lavoro che ne eccepisca la cessazione l'onere di provare il fatto estintivo, cioè l'esistenza di una valida disdetta e la sua adeguata conoscibilità.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di riesame del fatto, della volontà delle parti o dell'idoneità della disdetta, questioni riservate al giudice di merito.
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