Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23712/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva dall'assorbimento, operato dal datore di lavoro a partire da febbraio 2018, della voce in busta paga denominata "AP/Sovraminimo individuale" spettante ad alcuni dipendenti. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimi gli assorbimenti e aveva ordinato la ricostituzione della voce nella misura goduta a gennaio 2018, oltre al pagamento delle somme trattenute. La Corte d'appello, in parziale riforma, aveva dichiarato cessata la materia del contendere per uno dei lavoratori e aveva confermato la decisione per gli altri. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dei principi sull'assorbimento dei superminimi, degli artt. 1362, comma 2, 2078 e 2697 c.c., sostenendo che non vi fosse un uso aziendale o un comportamento concludente idoneo a escludere l'assorbimento; (2) violazione degli artt. 1373 e 2078 c.c. e dei principi sulla disdettabilità dell'uso aziendale, contestando la legittimità del recesso che avrebbe fatto venir meno il divieto di assorbimento; (3) violazione del CCNL Telecomunicazioni 23.11.2017, dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'introduzione dell'ERS avrebbe legittimato l'assorbimento. I lavoratori hanno resistito con unico controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, richiamando l'orientamento già formato in casi analoghi sulla stessa società: il superminimo è normalmente assorbibile nei successivi miglioramenti collettivi, ma l'assorbimento può essere escluso da un uso aziendale, cioè dalla reiterazione costante e generalizzata di comportamenti favorevoli del datore di lavoro verso la collettività dei dipendenti. Ha ribadito che l'uso aziendale opera come fonte sociale e collettiva, idonea a impedire l'assorbimento per il periodo della sua efficacia, e che può essere fatto cessare dal datore di lavoro, ma solo mediante una manifestazione di volontà chiara, univoca e conoscibile dalla platea dei lavoratori; il semplice mancato assorbimento o il mero inadempimento non bastano. Nel caso concreto, la Corte ha evidenziato che non era stata specificamente censurata la statuizione di merito sull'assenza nell'accordo del 23.11.2017 di previsioni idonee a superare l'uso esistente e sull'insussistenza di una disdetta unilaterale valida; tale accertamento di fatto, coperto da doppia conforme, era quindi insindacabile in cassazione. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362, comma 2, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione delle pattuizioni e dei presunti effetti negoziali, ma la Corte esclude che la controversia si risolva in termini di volontà contrattuale, trattandosi di uso aziendale come fonte sociale.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità del recesso; la Corte afferma la possibilità astratta di disdettare l'uso aziendale, ma richiede una manifestazione chiara e univoca di volontà, conoscibile dai lavoratori.

  • art. 2078 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli usi nei rapporti di lavoro; la Corte ricostruisce l'uso aziendale come fonte sociale che può escludere l'assorbimento del superminimo e non come mera clausola contrattuale.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte applica la regola generale dell'onere della prova: una volta provata la formazione dell'uso aziendale, spetta al datore che ne eccepisca la cessazione dimostrare il fatto estintivo, cioè l'esistenza di una disdetta valida e la sua conoscibilità.

  • art. 1340 c.c.

    Richiamato dalla Corte per escluderne l'applicazione all'uso aziendale, che non presuppone la volontà tacita delle parti di inserire o escludere un uso nel contratto.

  • art. 1374 c.c.

    Usato dalla Corte per collocare l'uso aziendale tra le conseguenze legali del contratto di lavoro e tra le fonti sociali che integrano il rapporto.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato dalla Corte per qualificare l'uso aziendale come fonte di obbligazione e di regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro.

  • art. 2077, comma 2, c.c.

    La Corte esclude che la disciplina civilistica sul contratto collettivo possa impedire la modifica in peius dell'uso aziendale da parte di fonti collettive sovraordinate.

  • art. 2120 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta introduzione dell'ERS, ma la Corte non accoglie la censura perché l'assorbimento è già escluso dall'uso aziendale e dal difetto di una valida disdetta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che non può essere surrettiziamente utilizzato per ottenere un riesame dei fatti, della volontà negoziale o dell'esistenza di una disdetta, profili riservati al giudice di merito.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che l'accertamento di fatto coperto da doppia conforme non è sindacabile se non nei limiti consentiti dalla legge.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il superminimo individuale è normalmente assorbibile nei successivi miglioramenti retributivi collettivi, salvo che la disciplina collettiva o una diversa pattuizione gli attribuiscano un autonomo titolo non assorbibile, da provarsi secondo le regole ordinarie.
  • L'uso aziendale si perfeziona per effetto della reiterazione costante e generalizzata di comportamenti favorevoli del datore di lavoro verso la collettività dei dipendenti; non è necessario un accordo espresso o una comune volontà negoziale in senso tecnico.
  • L'uso aziendale, una volta formato, opera come fonte sociale e collettiva idonea a integrare il rapporto di lavoro e a impedire l'assorbimento del superminimo per il periodo della sua efficacia.
  • L'uso aziendale può essere fatto cessare dal datore di lavoro, ma la disdetta deve risultare da una manifestazione di volontà chiara, univoca e conoscibile dalla platea dei lavoratori; il mero mancato assorbimento o il semplice inadempimento non valgono come recesso.
  • Una volta allegata e provata la formazione dell'uso aziendale, grava sul datore di lavoro che ne eccepisca la cessazione l'onere di provare il fatto estintivo, cioè l'esistenza di una valida disdetta e la sua adeguata conoscibilità.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di riesame del fatto, della volontà delle parti o dell'idoneità della disdetta, questioni riservate al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.