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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23707/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trattamento di un superminimo individuale riconosciuto a una dipendente e rimasto per anni non assorbito dagli incrementi previsti dalla contrattazione collettiva. La Corte d'appello aveva ritenuto che, per effetto della reiterata permanenza del beneficio per circa tredici anni, in un contesto di più rinnovi collettivi e di modifiche della disciplina economica, si fosse formato un uso aziendale idoneo a impedire l'assorbimento del superminimo; aveva inoltre escluso che la società avesse validamente receduto da tale uso con l'accordo aziendale del 23 novembre 2017, ritenendo insufficiente un mero inadempimento e necessaria una manifestazione chiara e univoca di volontà, conoscibile dalla collettività dei lavoratori. La società ha proposto ricorso principale con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dei principi sull'assorbimento dei superminimi, nonché degli artt. 1362, comma 2, 2078 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato la situazione come uso aziendale e trascurato la regola dell'assorbibilità; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1373 e 2078 c.c. e dei principi sulla disdettabilità dell'uso aziendale, affermando la legittimità del recesso intimato con l'accordo aziendale del 2017. La lavoratrice ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, lamentando l'illegittima compensazione integrale delle spese di lite disposta dalla Corte d'appello in presenza di una decisione solo parzialmente favorevole e con motivazione ritenuta apparente. La Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale della lavoratrice. Sul merito del ricorso principale ha confermato l'impostazione secondo cui l'uso aziendale nasce dalla reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro, idoneo a operare come fonte sociale di disciplina collettiva del rapporto e a impedire temporaneamente l'assorbimento del superminimo; ha inoltre ribadito che tale uso può essere oggetto di recesso/disdetta, ma la volontà datoriale deve emergere in modo chiaro, univoco e conoscibile dalla generalità dei lavoratori, non essendo sufficiente il mero mancato adempimento dell'obbligo ormai consolidato. Ha quindi ritenuto che le censure della società mirassero in realtà a un riesame del fatto e dell'apprezzamento probatorio riservato al giudice di merito. Sul ricorso incidentale ha reputato legittima la compensazione delle spese operata in appello, richiamando l'art. 92, comma 2, c.p.c. ratione temporis e osservando che la motivazione della Corte territoriale faceva riferimento alla complessità delle questioni, al contrasto giurisprudenziale di merito e all'accoglimento solo parziale della domanda. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1362, comma 2, c.c.

    richiamato dalla società come parametro ermeneutico, ma la Corte evidenzia che le doglianze non potevano tradursi in un riesame del fatto e della volontà negoziale riservato al merito

  • art. 1373 c.c.

    richiamato dalla società per sostenere la legittimità del recesso dall'uso aziendale; la Corte afferma in generale la recedibilità dell'uso, ma solo con manifestazione chiara e univoca della volontà di cessarlo

  • art. 1374 c.c.

    richiamato nella ricostruzione della natura dell'uso aziendale come fonte sociale che integra il rapporto di lavoro

  • art. 1340 c.c.

    esclusa la sua applicabilità agli usi aziendali, perché presuppone una volontà tacita delle parti incompatibile con la formazione dell'uso come fatto-fonte

  • art. 2077 c.c.

    ritenuto non applicabile alla modifica in peius di un trattamento derivante da uso aziendale, che può essere inciso da fonti collettive sovraordinate

  • art. 2078 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte ribadisce la disciplina speciale dell'uso aziendale e del superminimo secondo i principi di legittimità richiamati

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sia per l'onere della prova sull'autonomia del superminimo sia per l'onere del datore di provare il fatto estintivo, cioè il recesso dall'uso aziendale

  • art. 91 c.p.c.

    base normativa generale sulle spese di lite richiamata nel motivo incidentale

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione è ammessa, ratione temporis, in presenza di soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento giurisprudenziale, sopravvenienze o assoluta incertezza di gravità ed eccezionalità equiparabile alle ipotesi tipiche

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale per censurare la motivazione sulla compensazione delle spese

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo incidentale a sostegno della censura di motivazione apparente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di rigetto del ricorso, il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il superminimo individuale è normalmente assorbibile nei successivi miglioramenti retributivi collettivi, salvo diversa pattuizione espressa o un titolo autonomo che ne giustifichi la non assorbibilità; l'onere di provare tale diversa pattuizione o titolo grava sulla parte che lo deduce.
  • L'uso aziendale si forma quando il datore di lavoro reiteri in modo costante e generalizzato, e spontaneo, un comportamento favorevole verso la collettività dei dipendenti; tale uso opera come fonte sociale del rapporto di lavoro e incide sui singoli rapporti con efficacia analoga a quella di un contratto collettivo aziendale.
  • La configurazione dell'uso aziendale non richiede una comune volontà negoziale delle parti, né la volontà tacita ex art. 1340 c.c., essendo sufficiente il dato oggettivo della prassi costante e generalizzata.
  • Un uso aziendale, una volta formatosi, può essere disdettato, ma il recesso del datore deve emergere da una manifestazione chiara, univoca e conoscibile dalla generalità dei lavoratori; il mero inadempimento dell'obbligo consolidato non equivale a disdetta.
  • L'accertamento della formazione dell'uso aziendale, della sua portata e dell'esistenza di un valido recesso è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione mediante la sola deduzione di violazioni di legge o con richieste di rivalutazione del materiale probatorio.
  • In tema di compensazione delle spese, la deroga al criterio della soccombenza richiede presupposti specifici; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della ricorrenza di una motivazione ancorata a circostanze astrattamente riconducibili alle ipotesi consentite, senza potersi spingere a una nuova valutazione della gravità o eccezionalità delle ragioni poste a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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