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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23704/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra un dipendente e una società, nel quale il lavoratore aveva percepito per lungo tempo un superminimo individuale e altre componenti retributive ad personam. La società, a partire dal febbraio 2018, aveva iniziato ad assorbire tali importi in occasione di incrementi retributivi collegati alla contrattazione collettiva e all’introduzione di un Elemento Retributivo Separato (ERS). Il lavoratore aveva chiesto di accertare l’illegittimità dell’assorbimento, la natura non assorbibile del superminimo per effetto di un uso aziendale e/o di una rinuncia datoriale, nonché il diritto alla restituzione delle somme trattenute e al pagamento delle differenze maturate. In appello aveva ottenuto il riconoscimento della non assorbibilità del superminimo e la condanna della società alla restituzione delle somme trattenute, mentre erano state rigettate le ulteriori domande. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dei principi sull’assorbimento dei superminimi, degli artt. 1362, 2078 e 2697 c.c., sostenendo che mancassero i presupposti per ritenere formato un uso aziendale di non assorbibilità e che, comunque, mancasse una volontà negoziale idonea a escludere l’assorbimento; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1373 e 2078 c.c. e dei principi sulla disdettabilità dell’uso aziendale, contestando la legittimità del recesso e la conseguente efficacia dell’assorbimento disposto. Il lavoratore ha resistito e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale limitato alla compensazione integrale delle spese disposta in appello, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale del lavoratore. Ha confermato l’impostazione della Corte d’appello secondo cui il superminimo individuale, per effetto della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento datoriale favorevole protrattosi per anni, aveva assunto la consistenza di un uso aziendale idoneo a impedire l’assorbimento nei miglioramenti retributivi collettivi. Ha inoltre ribadito che l’uso aziendale, pur potendo essere disdettato, non cessa per il semplice inadempimento della regola consolidata: occorre una manifestazione chiara, univoca e conoscibile dalla collettività dei lavoratori, la cui prova grava sul datore di lavoro. Quanto alle spese del giudizio di merito, ha ritenuto non censurabile la compensazione integrale in ragione della complessità della vicenda e del contrasto giurisprudenziale allora esistente. In cassazione le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza, con applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla società per contestare l’interpretazione delle vicende negoziali e degli accordi relativi al superminimo; la Corte ha ritenuto la censura inidonea a sovvertire l’accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato per sostenere la legittimità del recesso dall’uso aziendale; la Corte ha affermato che il recesso dall’uso aziendale è in astratto possibile, ma richiede una manifestazione univoca e conoscibile dai lavoratori.

  • art. 1374 c.c.

    Utilizzato per spiegare l’inserzione delle fonti sociali nel rapporto di lavoro e la capacità dell’uso aziendale di integrare il regolamento del rapporto.

  • art. 2077 c.c.

    Richiamato nel ragionamento sull’incidenza delle fonti collettive sulla disciplina del trattamento economico; la Corte ne ha escluso l’applicazione come limite ostativo alla modifica dell’uso aziendale da parte di fonti collettive sovraordinate.

  • art. 2078 c.c.

    Richiamato nei motivi della società; la Corte lo menziona nel contesto dell’assorbimento del superminimo e dell’uso aziendale, confermando la rilevanza della disciplina lavoristica e collettiva.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che, una volta provata la formazione dell’uso aziendale, grava sul datore di lavoro l’onere di provare il fatto estintivo, cioè il valido recesso/disdetta dall’uso.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la regolazione delle spese; la Corte ha ritenuto legittima la compensazione disposta in appello nei limiti consentiti dall’art. 92 c.p.c.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione è ammessa solo in ipotesi tassative di novità della questione, mutamento giurisprudenziale o sopravvenienze/assoluta incertezza di gravità eccezionale analoga a tali casi.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel ricorso incidentale come parametro di correttezza della motivazione in tema di spese; la censura è stata respinta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato per ricorrente principale e incidentale.

Massime di principio

  • Il superminimo individuale è normalmente assorbibile nei successivi miglioramenti retributivi collettivi, salvo che risulti una diversa pattuizione o che il trattamento sia stato attribuito come compenso speciale collegato a particolari meriti o alla maggiore onerosità delle mansioni, ipotesi che devono essere provate da chi le invoca.
  • L’uso aziendale si forma quando il datore di lavoro reiteri in modo costante e generalizzato, spontaneo e non dovuto, un trattamento di miglior favore verso la collettività dei lavoratori; tale uso opera come fonte sociale del rapporto di lavoro e si inserisce nei singoli rapporti individuali con efficacia analoga a quella di un contratto collettivo aziendale.
  • Una volta formatosi, l’uso aziendale non è immutabile: può essere modificato o cessare per effetto di fonti collettive sovraordinate o per recesso datoriale, ma la disdetta deve essere espressa in modo chiaro, univoco e conoscibile dalla platea dei lavoratori; il semplice mancato rispetto dell’obbligo consolidato non basta a integrare il recesso.
  • L’onere di provare l’esistenza di un valido recesso dall’uso aziendale grava sul datore di lavoro, trattandosi di fatto estintivo della regola aziendale già formata.
  • Le censure di legittimità non possono essere utilizzate per ottenere un nuovo apprezzamento del fatto o della volontà negoziale già compiuto dal giudice di merito; l’accertamento sulla formazione dell’uso aziendale e sulla sua eventuale disdetta è riservato al giudice di merito.
  • La compensazione delle spese di lite, nel regime applicabile ratione temporis, richiede presupposti rigorosi e può essere giustificata da novità della questione, contrasto giurisprudenziale o assoluta incertezza di gravità eccezionale; la relativa valutazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della mancanza di base fattuale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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