Cassazione Civile, Ordinanza n. 25583/2021 del 21/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato dinanzi ai giudici tributari un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni collegato a un precedente avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, fondato su un sistema frodatorio con società fittizie e operazioni inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente richiamando l'annullamento del presupposto avviso di accertamento; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo che, essendo stato confermato in altro giudizio l'annullamento dell'accertamento presupposto, fosse venuta meno la materia accertativa e quindi non potessero applicarsi le sanzioni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 295 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che, non essendo ancora passata in giudicato la sentenza sulla causa pregiudiziale (annullamento dell'accertamento), il giudice della causa sulle sanzioni avrebbe dovuto sospendere il processo; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 11 d.lgs. 472/1997 e dell'art. 7 d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003, sostenendo che il principio per cui le sanzioni tributarie relative a società con personalità giuridica gravano esclusivamente sulla persona giuridica non sarebbe applicabile alle società artificiosamente costituite.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice della causa sulle sanzioni avrebbe dovuto sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato della decisione sulla causa pregiudiziale relativa all'avviso di accertamento, poiché il giudicato esterno produce efficacia riflessa solo rispetto a sentenze definitive e occorre evitare il rischio di conflitto di giudicati.
Norme richiamate
impone la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende da altra causa pregiudiziale non ancora definita con giudicato, al fine di evitare conflitti di giudicati
il giudicato sostanziale opera solo rispetto alle decisioni definitive; le sentenze non passate in giudicato non possono essere utilizzate come base decisoria vincolante nella causa pregiudicata
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma richiamata quale parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione
richiamato dalla ricorrente in relazione al regime delle sanzioni tributarie; il relativo motivo è stato però assorbito
art. 7 d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003
richiamato dalla ricorrente sul soggetto passivo delle sanzioni amministrative tributarie; il motivo è rimasto assorbito
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, quando la decisione sulla sanzione dipende logicamente e giuridicamente dall'esito di una causa pregiudiziale sull'accertamento del fatto illecito, il giudice della causa pregiudicata deve sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione definitiva della causa pregiudiziale.
- La sospensione necessaria serve a prevenire il rischio di giudicati contrastanti; il giudicato esterno può esplicare efficacia riflessa solo se la decisione pregiudiziale è passata in giudicato.
- L'accertamento negativo del presupposto illecito esclude l'applicazione della sanzione, mentre l'accertamento positivo non comporta automaticamente la legittimità della sanzione, potendo residuare questioni di imputabilità, colpevolezza o cause di non punibilità.
- Quando in cassazione viene accolto il motivo che riguarda la necessaria sospensione del processo per pregiudizialità, restano assorbiti gli ulteriori motivi che investono il merito della debenza o del regime delle sanzioni.
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