Cassazione Civile, Ordinanza n. 06322/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società in liquidazione e un soggetto che aveva partecipato alla vicenda contrattuale hanno agito contro la controparte per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento, già accertato con sentenza passata in giudicato, dell'obbligo di manlevare la società da una fideiussione di lire 450.000.000, con deposito della corrispondente somma presso una banca ai fini del rilascio della garanzia. In primo grado era stata riconosciuta sia la somma corrispondente al danno emergente, sia un ulteriore risarcimento per la cessazione dell'attività d'impresa, ritenuta dipendente dalle revoche di affidamenti bancari seguite alla mancata manleva. In appello la controparte aveva ottenuto la riforma parziale della decisione con esclusione del danno ulteriore, mentre l'appello incidentale degli attori era stato respinto. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) vizio di motivazione e omesso esame del nesso causale tra mancata manleva, revoca degli affidamenti e dissesto aziendale, lamentando anche il mancato rilievo delle risultanze della CTU; 2) violazione della disciplina degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002, sostenendo che la somma dovuta dovesse essere trattata come debito da transazione commerciale e non come credito risarcitorio; 3) violazione dell'art. 183 c.p.c. e vizio motivazionale per l'inammissibilità della domanda di rimborso delle spese legali sostenute in un separato giudizio di opposizione allo stato passivo di un fallimento, ritenuta domanda nuova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo, osservando che la censura sulla motivazione apparente o illogica era costruita facendo leva su elementi estranei alla sentenza e che il vizio di omesso esame non può riguardare la CTU come tale, ma solo un fatto storico decisivo non esaminato. Ha respinto il secondo motivo perché la somma riconosciuta costituiva danno emergente da inadempimento contrattuale e non una pretesa restitutoria o un pagamento dovuto in una transazione commerciale; pertanto correttamente la Corte d'appello aveva applicato l'art. 1284, quarto comma, c.c. solo dalla domanda giudiziale e aveva escluso l'applicazione retroattiva del d.lgs. n. 231/2002, espressamente non riferibile ai pagamenti a titolo di risarcimento del danno. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, sia perché non colpiva la ratio decidendi effettiva, fondata sulla diversità dei fatti posti a base della nuova pretesa rispetto a quelli della domanda originaria, sia perché mancava una adeguata localizzazione degli atti processuali rilevanti; in ogni caso la domanda di rimborso delle spese di un diverso giudizio è stata considerata domanda nuova e quindi inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come norma dedotta per la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è circoscritto al mancato esame di un fatto storico decisivo e non può essere veicolato tramite critiche alla valutazione della CTU o delle prove.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; solo anomalie estreme sono sindacabili come nullità della sentenza.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione sia radicalmente mancante o incomprensibile.
Il credito riconosciuto nel giudizio di liquidazione è qualificato come danno conseguenza da inadempimento contrattuale.
Il giudizio di liquidazione è la sede per quantificare il danno già accertato con condanna generica.
Gli interessi legali antecedenti all'introduzione del quarto comma sono liquidati al saggio legale ordinario.
Si applica dalla domanda giudiziale ai crediti pecuniari nelle transazioni commerciali, ma non ai pagamenti dovuti a titolo di risarcimento del danno.
La disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali non si applica ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno.
art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231/2002
La transazione commerciale presuppone contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni con consegna di merci o prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 231/2002
Sono esclusi dall'ambito applicativo i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno.
Nel corso del processo sono ammesse modifiche della domanda solo se non si traducono in domande nuove o aggiuntive; una richiesta che si aggiunge alle originarie pretese è inammissibile come mutatio libelli.
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso deve specificare in modo puntuale la censura e localizzare gli atti processuali necessari al controllo di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo in tema di ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente o perplessa è configurabile solo quando la sentenza presenti anomalie radicali del tessuto argomentativo; non è sufficiente contestare la diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione, l'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non può essere fondato sulla mera critica alle risultanze o alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio.
- La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo di ausilio o di valutazione e non integra, di per sé, il "fatto storico" il cui omesso esame sia denunciabile in cassazione.
- Gli interessi moratori di cui alla disciplina sulle transazioni commerciali non si applicano ai crediti aventi natura risarcitoria per inadempimento contrattuale, quando il pagamento richiesto costituisca danno emergente e non corrispettivo di una prestazione contrattuale.
- Quando la domanda originaria è una domanda risarcitoria già accertata in via generica, in sede di liquidazione non possono essere introdotte pretese ulteriori fondate su fatti costitutivi diversi, perché ciò integra domanda nuova inammissibile.
- La modifica della domanda è ammissibile solo se rimane nel perimetro del medesimo nucleo fattuale e non si traduce in un'autonoma pretesa aggiuntiva o alternativa rispetto a quelle inizialmente dedotte.
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