Cassazione Civile, Ordinanza n. 35677/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'associazione tra produttori agricoli per il pagamento di un credito di euro 205.691,37 relativo a forniture. L'ingiunto e alcuni associati hanno proposto opposizione sostenendo, tra l'altro, che non fosse opponibile ai terzi la clausola dell'atto costitutivo della società semplice agricola che escludeva la responsabilità solidale dei soci che non avevano agito in nome e per conto della società. La Corte d'appello ha respinto l'opposizione di un associato che aveva agito come legale rappresentante e ha accolto quella degli altri soci, ritenendo che la clausola fosse opponibile perché risultante dall'atto costitutivo depositato nel registro delle imprese e comunque conoscibile dal creditore mediante ordinaria diligenza. In cassazione la creditrice ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2267, 2189, 2193 e 2135 c.c., assumendo che la clausola di esclusione della responsabilità non fosse mai stata iscritta e che non vi fosse prova della sua conoscenza da parte della creditrice; con il secondo motivo ha censurato il capo sulle spese, chiedendone la riforma in caso di accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura principale, affermando che la motivazione della Corte d'appello sulla conoscibilità della clausola e sulla sua opponibilità ai terzi era esente da errori di diritto; ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo sulle spese perché si risolveva in una richiesta condizionata di riformulazione del relativo capo, incompatibile con il giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con atto della debenza del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
"deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei"; "la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza"
Per le società semplici, il patto che limita o esclude la responsabilità dei soci non è opponibile ai terzi se non sia stato portato a loro conoscenza con mezzi idonei; la Corte considera sufficiente, nel caso concreto, la conoscibilità desunta dal deposito dell'atto costitutivo e dalle circostanze del rapporto.
Richiamato in comparazione per evidenziare che, nelle società in nome collettivo, il regime di opponibilità delle limitazioni di responsabilità è diverso e più rigoroso, richiedendo iscrizione o prova della conoscenza del terzo.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata, senza che la Corte ravvisi un errore di diritto decisivo nella decisione impugnata.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma non ritenuto dirimente dalla Corte rispetto alla disciplina speciale dell'art. 2267 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; nel testo non emerge una specifica interpretazione della norma, solo il suo richiamo nel quadro della qualificazione dell'ente come impresa agricola.
Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle società semplici, la clausola che esclude la responsabilità solidale dei soci che non hanno agito può essere opposta ai terzi solo se il patto sia stato portato a loro conoscenza con mezzi idonei; l'apprezzamento concreto dell'idoneità dei mezzi e della conoscibilità è valutazione di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
- La deduzione in cassazione di una violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di riesame del giudizio fattuale sulla conoscibilità di una clausola o sull'idoneità delle modalità di pubblicità adottate.
- Il motivo che investe esclusivamente il capo sulle spese non è ammissibile quando si limiti a chiedere una riformulazione condizionata all'accoglimento del ricorso, senza cogliere una specifica violazione del criterio di soccombenza o altra autonoma censura di legittimità.
- La disciplina dell'opponibilità ai terzi delle limitazioni di responsabilità va interpretata alla luce della norma speciale applicabile al tipo societario considerato, senza sovrapporre automaticamente il regime di pubblicità previsto per altri modelli societari.
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