Cassazione Penale, Sentenza n. 47111/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, deducendo: (1) violazione di legge in relazione al requisito della pericolosità attuale, sostenendo che la Corte territoriale ha indebitamente valorizzato una condanna da minorenne (per la quale era intervenuto perdono giudiziale) e una sentenza non definitiva per tentata estorsione (gennaio 2020), senza dare rilievo all'offerta reale di risarcimento presentata, alla stabile attività lavorativa lecita e alla natura sentimentale dei legami con esponenti del clan, nonché alle dichiarazioni del collaboratore Verderosa che escludevano l’affiliazione. Ha contestato l’equazione tra "contiguità" e "appartenenza", sostenendo che per l’appartenenza occorre un contributo fattivo al sodalizio. L’imposizione della cauzione sarebbe indice della disponibilità di redditi leciti. (2) carenza o apparenza della motivazione, per non avere la Corte considerato la lontananza temporale dei fatti, l’offerta di risarcimento, il comportamento positivo durante misure cautelari e la sproporzione delle prescrizioni (es. obbligo di soggiorno).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure: in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione non può richiamare il vizio tipico di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., potendo invece valutare solo la mancanza assoluta o l’apparenza della motivazione. La Corte territoriale ha effettivamente considerato gli argomenti difensivi e, con motivazione coerente, ha ritenuto che la tentata estorsione recente e le dichiarazioni del collaboratore Verderosa (che indicano l’utilizzo del ricorrente per attività utili al sodalizio, benché non formalmente affiliato) dimostrino la vicinanza funzionale al clan e la pericolosità qualificata. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la nozione di "appartenenza" ai fini delle misure di prevenzione non coincide con la fattispecie penale 416-bis, potendo ricomprendere anche condotte isolate funzionali agli scopi associativi (prove di idoneità). Conseguentemente il ricorso viene rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 19 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11
Disciplinava il rimedio esperibile avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione; richiamata per evidenziare i limiti del ricorso per cassazione in questa materia (oggi trasfuso nel d.lgs. n. 159/2011).
Legge 13 settembre 1965, n. 575, art. 3-ter, comma 2
Richiamata insieme alla legge 1423/1956; la sua ratio normativa relativa ai rimedi impugnatori in materia di misure di prevenzione è stata trasfusa nel d.lgs. n. 159/2011.
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 3
Testo trasfuso che disciplina l'impugnazione dei decreti della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione: conferma i limiti di impugnazione in Cassazione.
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 27, comma 2
Richiamato come trasposizione normativa delle disposizioni relative ai rimedi avverso i provvedimenti di prevenzione.
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 2
Imponendo l'obbligo di provvedere con decreto motivato, è parametro per valutare la completezza e logicità della motivazione dei giudici d'appello sulle misure di prevenzione.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Norma sul vizio di motivazione impugnabile in Cassazione; la Corte ricorda che, in materia di misure di prevenzione, le eccezioni relative alla motivazione sono ravvisate solo se sussiste mancanza assoluta o apparente della motivazione, non la semplice diversità di valutazione degli elementi.
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4, lett. a)
Definisce la categoria degli "indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso"; la Corte ha interpretato che l'appartenenza ai fini della prevenzione può essere desunta anche da condotte isolate funzionali agli scopi associativi.
Fattispecie penale dell'associazione mafiosa; la Corte precisa che la nozione di "appartenenza" ai fini delle misure di prevenzione non coincide con la partecipazione penalmente punita dall'art. 416-bis, potendo essere provata anche da condotte funzionali al sodalizio.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese per il ricorso rigettato; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente alle spese processuali.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione personali la Cassazione limita le censure sulla motivazione: è possibile contestare solo la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione, non una diversa valutazione degli elementi probatori già considerati dal giudice d'appello.
- La "appartenenza" ai fini delle misure di prevenzione non coincide con la partecipazione penalmente sanzionata dall'art. 416-bis: possono rilevare anche condotte isolate o incarichi eseguiti per il sodalizio che dimostrino funzionalità rispetto agli scopi associativi.
- Dichiarazioni di collaboratori di giustizia e la corrispondenza di modalità delittuose con quelle tipiche di un clan possono costituire elementi forti per desumere la pericolosità qualificata, anche se l'imputato non è formalmente affiliato.
- Offerte di risarcimento, perdono giudiziale per reati commessi da minorenne, o legami 'sentimentali' con affiliati possono attenuare la valutazione ma non escludono automaticamente la pericolosità se sussistono fatti recenti e concreti collegamenti criminosi.
- La terminologia usata dal giudice (es. "contiguità", "vicinanza") è meno rilevante della sostanza delle argomentazioni: ciò che conta è se il giudice ha motivato in termini logici la rilevanza delle condotte rispetto alla misura di prevenzione.
- La condanna alle spese per il ricorrente rigettato è frequente: chi impugna in Cassazione in materia di misure di prevenzione deve concentrarsi su vizi di diritto o su mancanza assoluta o apparente della motivazione, non su riconsiderazioni dei fatti.
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