Cassazione Civile, Ordinanza n. 21014/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Ufficio, in relazione a una sentenza del Tribunale che aveva accertato l’usucapione di un terreno in favore dei contribuenti, ha rettificato il valore dichiarato del bene da 16.816 euro a 579.600 euro, recuperando maggiore imposta di registro e ipocatastale. In appello la decisione di primo grado, che aveva ritenuto legittimo l’avviso, è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale sulla base dell’ampiezza del terreno, della sua edificabilità, della prossimità alla strada comunale e del richiamo ai valori comunali per aree edificabili ai fini ICI, ritenendo non decisive le criticità evidenziate dai contribuenti. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, per asserito mancato esame delle specifiche censure e della perizia di parte; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 51-52 d.P.R. n. 131/1986, per avere attribuito valore probatorio dirimente ai valori ICI comunali senza altri adeguati elementi di riscontro e per avere confuso i criteri di valutazione propri dell’ICI con quelli dell’imposta di registro; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè le criticità del terreno emergenti dalla perizia di parte. L’Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale non apparente e comunque sufficiente a rendere percepibile la ratio decidendi, poiché il giudice di merito aveva considerato gli elementi fattuali rilevanti e, implicitamente, le obiezioni dei contribuenti. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che i valori comunali elaborati ai fini ICI non possono avere efficacia dirimente per la determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, poiché le indicazioni comunali hanno solo funzione rafforzativa o integrativa di altri elementi valutativi e non possono sostituirli. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame del valore del bene ai fini delle imposte controverse e per la regolazione delle spese. Il terzo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione del paradigma motivazionale.
richiamato quale parametro della motivazione sufficiente della sentenza.
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
richiamato come norma sull’onere della prova, invocata per contestare il valore attribuito ai dati ICI.
interpretato nel senso che il valore venale può essere desunto anche da indicazioni comunali, ma queste hanno funzione solo rafforzativa e integrativa di altri elementi, non dirimente.
richiamato in relazione alla rettifica del valore ai fini dell’imposta di registro.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per il motivo sull’omesso esame di un fatto decisivo, poi dichiarato assorbito.
Massime di principio
- La motivazione è solo "apparente" quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire le ragioni della decisione; non è invece censurabile in cassazione il semplice difetto di sufficienza della motivazione, se il giudice espone gli elementi di fatto e di diritto posti a base del decisum.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente ogni singola deduzione difensiva o ogni elemento probatorio prospettato dalla parte, essendo sufficiente che indichi le ragioni decisive della decisione, dalle quali si intende implicitamente disatteso il resto.
- Ai fini dell’imposta di registro, la base imponibile va determinata secondo il valore venale in comune commercio del bene trasferito, potendo le indicazioni fornite dai Comuni costituire solo un parametro accessorio di ausilio, non un criterio autonomamente e dirimente sostitutivo degli altri elementi di valutazione.
- I valori o le stime elaborate per l’ICI non possono essere automaticamente trasposti alla determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, poiché si tratta di tributi diversi per funzione, periodicità, soggettività dell’ente impositore e natura della pretesa fiscale.
- Quando il giudice fonda la valutazione del bene principalmente su parametri estranei o non decisivi per il tributo applicato, la decisione è viziata per violazione della disciplina legale di determinazione della base imponibile e va cassata con rinvio per nuovo esame del valore.
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