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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20079/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un lungo conflitto tra proprietari confinanti per interventi edilizi realizzati su due immobili vicini. In origine era stata denunciata la realizzazione di un manufatto ritenuto a distanza inferiore a quella legale e, nella fase di merito, era stata proposta anche domanda riconvenzionale per ottenere la demolizione di ulteriori opere asseritamente abusive eseguite sull'immobile della controparte, oltre al risarcimento dei danni. Il tribunale aveva rigettato la domanda principale e accolto quella riconvenzionale; la corte d'appello, invece, aveva riformato in parte la decisione, qualificando uno degli interventi come "nuova costruzione" e ordinandone la demolizione integrale per violazione delle distanze legali vigenti, rigettando però le domande relative all'altro fabbricato e confermando il capo sul risarcimento dei danni per la veduta illegittima. In cassazione, i ricorrenti principali hanno dedotto: violazione delle norme sulle distanze e sulla distinzione tra ristrutturazione/ricostruzione/nuova costruzione; motivazione apparente; omesso esame di fatti decisivi riguardo alla consistenza del fabbricato originario; e, in subordine, l'erroneità dell'ordine di demolizione totale anziché limitata alle sole parti eccedenti. La ricorrente incidentale ha invece censurato il rigetto della propria domanda relativa alla sopraelevazione del vecchio fabbricato confinante, ha contestato la conferma della condanna all'eliminazione della veduta e ha negato la propria responsabilità risarcitoria, assumendo di non aver causato danni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'intervento edilizio come nuova costruzione, perché il fabbricato realizzato non costituiva mera ricostruzione del preesistente rudere, essendo emersa una diversa consistenza, una diversa volumetria e l'edificazione di un manufatto sostitutivo non coincidente con le originarie componenti essenziali. Da ciò ha fatto discendere l'applicazione della disciplina sulle distanze legali vigente al momento della nuova edificazione e la legittimità dell'ordine di demolizione integrale. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente e l'omesso esame di fatti decisivi, osservando che la corte territoriale aveva preso in considerazione gli accertamenti fattuali e la c.t.u. Sul ricorso incidentale, ha dichiarato inammissibile la doglianza che mirava a una rivalutazione del merito e rilevava un presunto travisamento della c.t.u.; ha respinto la censura sulla veduta, ritenendo corretta la necessità di una difesa riconvenzionale specifica per paralizzare la domanda avversaria; e ha confermato il risarcimento reciproco dei danni, essendo state accertate illegittimità edilizie di entrambe le parti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 1, lett. d), L. 5 agosto 1978, n. 457

    serve a distinguere la ristrutturazione dalla ricostruzione e, in presenza di aumento di volumetria o difformità dalle componenti essenziali del preesistente immobile, a ricondurre l'intervento alla nuova costruzione

  • art. 17 L. 6 agosto 1967, n. 765

    si applica alla nuova costruzione realizzata in assenza di strumenti urbanistici comunali, imponendo il rispetto delle distanze legali vigenti al momento dell'edificazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è apparente solo se manca il ragionamento logico-giuridico, mentre non ricorre quando la decisione esprima un percorso argomentativo adeguato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente di dedurre in cassazione violazioni di legge sostanziale, ma non una rivalutazione del merito mascherata da violazione normativa

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame è censurabile solo se riguarda un fatto decisivo effettivamente trascurato e non già quando la corte di merito abbia valutato gli elementi istruttori

  • art. 905 c.c.

    la tutela contro le vedute illegittime richiede una specifica domanda o difesa idonea a contrastare la pretesa avversaria

  • art. 2043 c.c.

    in presenza di reciproche illegittimità edilizie, può essere riconosciuto il risarcimento dei danni conseguenti agli illeciti extracontrattuali accertati

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti

Massime di principio

  • La distinzione tra ristrutturazione/ricostruzione e nuova costruzione dipende dalla conservazione delle componenti essenziali del fabbricato preesistente; se il nuovo intervento comporta aumento di volumetria o una sostanziale alterazione della sagoma originaria, esso va qualificato come nuova costruzione.
  • Quando un intervento edilizio è qualificato come nuova costruzione, la disciplina sulle distanze legali applicabile è quella vigente al momento della nuova edificazione; la violazione comporta tutela ripristinatoria, anche mediante demolizione.
  • Il vizio di motivazione apparente non ricorre se la sentenza di merito contiene un percorso argomentativo comprensibile e logicamente apprezzabile, ancorché non condiviso dalla parte.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito, inclusa la c.t.u.
  • Il travisamento del contenuto della consulenza tecnica d'ufficio non è, di regola, deducibile con ricorso per cassazione come vizio di legittimità, ma va fatto valere nei rimedi propri di impugnazione straordinaria ove ne ricorrano i presupposti.
  • Per paralizzare una domanda volta a rimuovere una veduta illegittima o una servitù di fatto, occorre una difesa specifica e rituale, non essendo sufficiente una contestazione generica.
  • In presenza di condotte edilizie illegittime reciproche, il giudice può porre a carico di entrambe le parti il risarcimento dei danni conseguenti agli illeciti extracontrattuali accertati.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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