Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27019/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (familiari)

La controversia

I familiari di un agente scelto della Polizia di Stato, deceduto dopo essere stato investito da un veicolo mentre stava rientrando nell'auto di servizio al termine di un'operazione antidroga su strada, chiedevano il riconoscimento dello status di vittima del dovere in capo al congiunto e dei conseguenti benefici assistenziali in loro favore. La Corte d'appello aveva negato la domanda ritenendo che, al momento dell'investimento, l'operazione fosse già conclusa e che l'agente stesse svolgendo un'attività comune, originatrice solo occasionale dell'evento lesivo, senza i maggiori rischi richiesti per le fattispecie generiche. Con il ricorso per cassazione si deducevano, in sintesi, violazione e falsa applicazione di legge e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo: (1) che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato la disciplina generale dell'art. 1, comma 564, L. 266/2005, invece della speciale ipotesi dell'art. 1, comma 563, L. 266/2005, per la quale non sarebbe necessaria la prova di fattori di rischio anomali quando il danno avvenga nel contrasto alla criminalità; (2) che la partecipazione dell'agente a un posto di blocco su strada extraurbana, di sera, nell'ambito di un'operazione di contrasto alla criminalità, integrasse comunque una situazione pericolosa riconducibile alla tutela speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, perché riesamini la domanda applicando il criterio secondo cui, nelle ipotesi di danno occorso nel contrasto alla criminalità, rileva il rischio complessivo connesso all'operazione e non occorre la prova di ulteriori pericoli specifici. La Corte ha ritenuto errata in diritto la conclusione della Corte territoriale secondo cui l'evento sarebbe avvenuto fuori dalla fattispecie di tutela solo perché maturato nella fase finale del rientro, osservando che l'operazione non poteva dirsi ancora conclusa finché permaneva uno dei pericoli specifici da essa cagionati. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene utilizzato come parametro per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro per dedurre la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come norma la cui violazione sarebbe stata commessa dalla Corte territoriale

  • art. 1, comma 563, L. 266/2005

    regola speciale relativa ai danni subiti nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; non richiede prova di ulteriori pericoli specifici

  • art. 1, comma 564, L. 266/2005

    fattispecie generica che richiede l'individuazione di fattori di rischio anomali rispetto alla normalità del servizio per ricondurre l'evento alla tutela delle vittime del dovere

  • Cass., S.U., 10791/2017

    richiamata a sostegno del principio per cui la fattispecie del comma 563 non richiede ulteriori dimostrazioni di pericoli specifici

  • Cass., S.U., 10792/2017

    richiamata a sostegno del medesimo principio applicativo sul comma 563

  • Cass. 26012/2018

    richiamata come precedente in cui è stato ritenuto ricompreso nella fattispecie anche il danno subito nel rientro dall'operazione

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di danno occorso nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, la tutela riconosciuta dalla disciplina delle vittime del dovere opera senza che sia necessaria la prova di ulteriori fattori di rischio anomali, perché la pericolosità è già tipizzata dal legislatore nella modalità dell'operazione.
  • Un'operazione di contrasto alla criminalità può essere composta da più attività contestuali e coordinate; la tutela non viene meno solo perché una specifica sottofase sia in via di esaurimento, se permane uno dei rischi specifici connessi alle modalità complessive dell'intervento.
  • Ai fini della qualificazione del fatto nel comma 563 non conta solo il momento formale di cessazione del servizio, ma la permanenza del pericolo tipico originato dall'operazione nel suo complesso.
  • La distinzione tra fattispecie tipica e fattispecie generica richiede di verificare se l'evento lesivo sia direttamente inserito in un'operazione di contrasto alla criminalità, oppure se occorra invece dimostrare un rischio ulteriore e qualificato rispetto alla normale attività di servizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamigliaResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.