Cassazione Civile, Ordinanza n. 31612/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite riguarda il diniego di rimborso dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica utilizzata nello stabilimento della società contribuente nel periodo gennaio 2010 - ottobre 2011. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società ritenendo che il consumatore finale fosse legittimato a chiedere il rimborso delle imposte indebitamente pagate e che l'addizionale fosse incompatibile con la direttiva 2008/118/CE. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 e dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, sostenendo la legittimità della previsione dell'addizionale provinciale; 2) violazione degli artt. 14, comma 2, e 53, comma 1, del TUA, censurando il riconoscimento della legittimazione attiva della società consumatrice; 3) violazione dell'art. 2033 c.c., dell'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012 e dell'art. 11 prel. c.c., deducendo che non vi fosse stato indebito pagamento verso l'Erario e che l'addizionale fosse stata corrisposta dalla società ai fornitori, non direttamente al Fisco.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo pregiudiziale e assorbente degli altri. Ha affermato che, in materia di imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, il soggetto passivo legittimato a chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria è il fornitore, non il consumatore finale. Il consumatore può agire ordinariamente contro il fornitore con azione di ripetizione dell'indebito e, solo se dimostra l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione, può eccezionalmente chiedere il rimborso diretto all'Amministrazione. Nel caso concreto la società non aveva allegato né provato l'impossibilità o la difficoltà di agire contro il fornitore. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per la particolarità delle questioni trattate e per il consolidarsi solo successivo dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.l. 29 novembre 1988, n. 511, conv. in l. 27 gennaio 1989, n. 20
Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica sono dovute al momento della fornitura dal fornitore; in caso di pagamento indebito, il rimborso spetta in via ordinaria al soggetto passivo.
art. 1, § 2, direttiva 2008/118/CE
La contrarietà della norma interna alla direttiva non attribuisce di per sé al consumatore finale una legittimazione diretta al rimborso verso l'Amministrazione finanziaria.
artt. 14, comma 2, e 53, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
La legittimazione al rimborso delle accise e delle addizionali spetta al soggetto passivo; il consumatore finale può agire solo in via eccezionale se prova l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà dell'azione verso il fornitore.
Richiamato dalla ricorrente per escludere l'indebito nei rapporti con l'Erario e per ricondurre l'eventuale ripetizione nel rapporto tra consumatore e fornitore.
art. 4, comma 10, d.l. n. 16 del 2012
Invocato dalla ricorrente nel quadro della disciplina delle accise e dei rimborsi.
Richiamato per sostenere i limiti temporali e di applicazione della disciplina invocata.
art. 117 Cost.
La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata perché l'interpretazione accolta non preclude tutela al consumatore.
art. 24 Cost.
La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata perché resta praticabile la tutela giudiziaria nei confronti del fornitore o, in via eccezionale, dell'Amministrazione.
Norma richiamata per il deposito della memoria in camera di consiglio.
Massime di principio
- Per le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, il rimborso dell'indebito verso l'Amministrazione finanziaria spetta in via ordinaria al fornitore-soggetto passivo, non al consumatore finale che abbia sopportato economicamente il tributo.
- Il consumatore finale che abbia sopportato il tributo può agire contro il fornitore con ordinaria ripetizione dell'indebito; l'azione diretta verso l'Amministrazione è eccezionale e richiede prova specifica dell'impossibilità o dell'eccessiva difficoltà di agire contro il fornitore.
- L'impossibilità o l'eccessiva difficoltà rilevanti ai fini dell'effettività della tutela non derivano automaticamente dal contrasto della norma interna con una direttiva UE, ma devono dipendere dalla concreta situazione del soggetto passivo legittimato al rimborso.
- La mancata o tardiva attuazione del diritto dell'Unione non lascia privo di tutela il soggetto che abbia subito l'onere economico del tributo, potendo residuare l'azione risarcitoria nei confronti dello Stato.
- La legittimazione straordinaria del consumatore all'azione diretta verso l'Amministrazione deve essere allegata e provata da chi la invoca, con specifico riferimento all'infruttuosa o impraticabile azione nei confronti del fornitore.
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