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Sentenza

Sentenza del 03/03/2017 n. 5441 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per il 2005, ai fini IVA, IRAP e IRES, recuperando a tassazione maggiori ricavi per Euro 767.584,00, ritenendo indebita la deduzione di costi privi dei requisiti di competenza, sconti a clienti e sopravvenienze passive non documentate. La società ha impugnato la decisione della CTR, deducendo, tra l'altro, che il giudice regionale non aveva esaminato la contestazione relativa alla carenza dei presupposti per l'accertamento induttivo fondato sul D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), nonché l'erroneità della ricostruzione della resa del latte e della valutazione di alcune componenti negative di reddito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la CTR non aveva verificato se esistessero presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a legittimare il ricorso all'accertamento induttivo, limitandosi invece a esaminare i criteri di ricostruzione del reddito. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Il quarto motivo, relativo agli sconti riconosciuti alla clientela per Euro 91.586,54, è stato rigettato: la CTR aveva pronunciato sul punto e spettava alla società provare le proprie allegazioni. Il quinto motivo, riguardante provvigioni, sopravvenienze passive e consulenze, è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la società non aveva indicato né riprodotto la documentazione rilevante. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata a una diversa sezione della CTR della Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    L'accertamento induttivo deve essere previamente giustificato dalla presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. Solo dopo aver dimostrato la sussistenza di tali presupposti l'Amministrazione può procedere alla ricostruzione indiretta dei ricavi o del reddito.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle specifiche eccezioni sottoposte al suo esame. L'omesso esame di una contestazione decisiva determina un vizio della sentenza.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    La norma disciplina i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge, la nullità della sentenza o del procedimento e l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso.

  • Art. 378 c.p.c.

    Consente il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione.

  • Artt. 1350 e 2702 e seguenti c.c.

    La società non può limitarsi a invocare l'assenza di un obbligo di forma scritta per le convenzioni commerciali: chi pretende il riconoscimento di un costo o di uno sconto deve comunque fornire la prova del fatto costitutivo della propria pretesa.

Massime di principio

  • In un accertamento induttivo l'Amministrazione deve dimostrare prima la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente illustrare soltanto il metodo utilizzato per calcolare i maggiori ricavi.
  • Il giudice tributario deve esaminare specificamente tutte le contestazioni decisive formulate dal contribuente. L'omissione su una questione preliminare, come la legittimità dell'accertamento induttivo, può comportare la cassazione della sentenza.
  • La Corte di cassazione non può riesaminare liberamente la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito; le censure devono indicare una concreta violazione di legge, un'omissione decisiva o un vizio processuale.
  • Chi deduce costi, sconti, provvigioni o sopravvenienze passive deve documentarne sia l'esistenza sia la competenza temporale e l'ammontare. L'assenza o la mancata riproduzione della documentazione può rendere la censura infondata o inammissibile.
  • Il riconoscimento di un vizio della sentenza non comporta necessariamente la vittoria definitiva del contribuente: quando la causa viene rinviata, il giudice di merito deve riesaminare la questione attenendosi ai principi indicati dalla Cassazione.

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