Cassazione Civile, Ordinanza n. 23787/2025 del 23/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal subentro di una società in un affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale. In virtù della clausola sociale e delle previsioni del bando/capitolato, il personale del gestore uscente era stato assorbito dalla subentrante, con previsione di mantenimento dei contratti integrativi e dei trattamenti retributivi per due anni. La Corte d'appello, riformando il primo grado, ha ritenuto illegittima la disdetta unilaterale degli accordi di secondo livello operata dalla nuova affidataria e ha condannato la società al pagamento di differenze retributive. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) ultrapetizione/extrapetizione per avere la Corte d'appello deciso su causa petendi diversa da quella dedotta; (2) violazione dell'art. 69 d.lgs. 163/2006, dell'art. 41 Cost. e dell'art. 16 della Carta di Nizza, sostenendo l'inapplicabilità o irrilevanza della clausola sociale rispetto alla disdetta degli accordi di II livello; (3) violazione degli artt. 1324 e 1362 c.c., dell'art. 11, comma 3, del capitolato speciale e dell'art. 19 d.lgs. 422/1997, assumendo che il capitolato non integrasse il contratto e che i contratti di servizio potessero richiamare solo il CCNL e non gli accordi aziendali; (4) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere valutato la condotta successiva al subentro e alla disdetta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione della legittimità della disdetta degli accordi di secondo livello e quella dell'obbligo di mantenere trattamenti non deteriori in forza della clausola sociale costituivano aspetti della medesima questione controversa, non domande diverse. Ha ritenuto inammissibili i motivi secondo e terzo nella parte in cui pretendevano una diversa interpretazione di accordi aziendali e del capitolato, osservando che l'interpretazione degli accordi aziendali è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. se non nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni ermeneutici; inoltre, non è consentito sollecitare una rivalutazione del significato di clausole contrattuali plausibilmente interpretate dal giudice di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato infondato perché il fatto asseritamente omesso era privo di decisività alla luce dell'accertamento già compiuto sulla portata vincolante della clausola sociale e del capitolato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro del dedotto vizio di motivazione apparente o carenza di contenuto della sentenza di merito, ma la censura è stata respinta perché la Corte d'appello non ha pronunciato su una causa petendi diversa.
Invocato per sostenere il vizio di ultrapetizione/extrapetizione; la Corte ha escluso che vi fosse decisione su domanda diversa, ravvisando invece una medesima questione sostanziale.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
La Corte ha ribadito che il vizio di violazione di legge non consente di censurare in cassazione l'interpretazione di accordi aziendali, salvo i limiti della violazione dei canoni ermeneutici o del vizio di motivazione.
Richiamato per i primi motivi; la Corte ha escluso il vizio processuale denunciato perché la decisione impugnata si è mantenuta entro il thema decidendum.
Invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha negato l'omissione, ritenendo il fatto non decisivo rispetto alla ratio della decisione di merito.
art. 69 d.lgs. 163/2006
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'applicabilità della clausola sociale; la censura è stata dichiarata inammissibile perché implicava una diversa lettura del complesso contrattuale e del capitolato.
art. 41 Cost.
Invocato a sostegno della libertà di iniziativa economica e della legittimità della disdetta unilaterale; la Corte non vi ha dato rilievo dirimente alla luce degli impegni assunti con l'appalto.
art. 16 della Carta di Nizza
Richiamato dalla ricorrente a tutela della libertà d'impresa; non ha inciso sull'esito, perché la clausola sociale e il capitolato imponevano specifici vincoli contrattuali.
Richiamato per contestare l'efficacia del capitolato e la sua integrazione nel contratto; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché volta a sollecitare una diversa interpretazione dell'atto di gara.
Invocato come canone ermeneutico del capitolato e degli accordi; la Corte ha osservato che la doglianza, in realtà, mirava a ottenere una lettura alternativa delle clausole, non consentita in cassazione.
art. 11, comma 3, del Capitolato Speciale
Richiamato per sostenere che il capitolato fosse parte integrante del contratto e imponesse il mantenimento dei contratti integrativi; tale lettura è stata confermata come base della decisione di merito.
Invocato per limitare i contratti di servizio al solo CCNL; la Corte non ha accolto la lettura restrittiva proposta dalla ricorrente, valorizzando il capitolato e la clausola sociale.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una clausola sociale, interpretata insieme al capitolato o agli atti di gara, impone il mantenimento di specifici trattamenti economici o integrativi per un periodo determinato, il subentrante non può disdirli unilateralmente in contrasto con gli impegni assunti per ottenere l'appalto.
- La deduzione di ultrapetizione non è fondata se il giudice di merito decide su un'unica questione sostanziale articolata in profili diversi, e non su una domanda nuova o diversa da quella introdotta in causa.
- L'interpretazione degli accordi aziendali è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge se la censura mira soltanto a proporre una lettura alternativa del testo negoziale.
- La censura di violazione dei canoni ermeneutici non può trasformarsi in una richiesta di nuovo esame del merito interpretativo quando la clausola sia plausibilmente interpretata dal giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è infondato quando il fatto asseritamente omesso non è decisivo alla luce della ratio decidendi già posta a base della sentenza impugnata.
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