Cassazione Civile, Ordinanza n. 05352/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TIA per l'anno 2010, relativo a due stabilimenti di una società contribuente. In primo grado il ricorso della contribuente era stato dichiarato inammissibile per tardività, perché l'atto impositivo era stato notificato il 23 dicembre 2015 e il ricorso introduttivo era stato notificato il 20 maggio 2016; la contribuente aveva sostenuto in appello che l'istanza di accertamento con adesione, notificata via PEC, fosse tempestiva e quindi idonea a sospendere i termini. La CTR ha accolto l'appello, riformando la decisione di primo grado e condannando la concessionaria alle spese. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omesso/erroneo assolvimento dell'onere della prova sulla tempestività dell'istanza di adesione e erronea valorizzazione della documentazione prodotta, oltre al mancato rilievo di una asserita confessione stragiudiziale; (2) violazione degli artt. 1176, 2697 c.c. e degli artt. 6 e 10 L. 212/2000, per avere la CTR ritenuto diligente la contribuente nonostante l'uso di un indirizzo email non certificato e senza verifica tramite INI-PEC; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., perché la CTR avrebbe affermato apoditticamente la nullità dell'avviso per indeterminatezza senza adeguata spiegazione; (4) violazione dell'art. 62 d.lgs. 507/1993 e dell'art. 2697 c.c., per avere attribuito al concessionario l'onere di provare la produzione di rifiuti urbani/assimilati, invece di porre a carico della contribuente la prova dei presupposti dell'esenzione per rifiuti speciali e dello smaltimento a proprie spese. Prima della decisione la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, rappresentando che le parti avevano conciliato la lite.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale e idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, non richiede l'accettazione della controparte e comporta il venir meno dell'interesse alla decisione. Ha inoltre dichiarato che non vi era luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, perché l'intimata non si era costituita, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamandone la natura eccezionale e la non estensibilità ai casi di estinzione. Non è entrato nel merito dei motivi di ricorso, perché l'estinzione ha assorbito ogni ulteriore esame.
Norme richiamate
richiamato solo come parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione
la rinuncia al ricorso è atto unilaterale non accettizio e non richiede più notifica alle parti costituite, essendo sufficiente il deposito con comunicazione di cancelleria
richiamato come norma la cui violazione sarebbe stata dedotta per motivazione apparente
richiamato in tema di diligenza della contribuente nella presentazione dell'istanza di accertamento con adesione
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, sia sulla tempestività dell'istanza di adesione sia sui presupposti dell'esenzione tributaria
art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla diligenza e sui rapporti con il contribuente
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla diligenza e sui rapporti con il contribuente
art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
richiamato con riferimento al presupposto del tributo e alle condizioni dell'esenzione per rifiuti speciali
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
escluso il raddoppio del contributo unificato perché la misura non si estende ai casi di estinzione del giudizio
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale non accettizio: il suo deposito è sufficiente a determinare l'estinzione del giudizio, poiché manifesta il venir meno dell'interesse alla decisione.
- Nel giudizio di legittimità, una volta intervenuta rinuncia rituale al ricorso, la Corte non esamina i motivi dedotti e dichiara l'estinzione del processo.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non opera, quindi, nell'ipotesi di estinzione per rinuncia.
- Quando il ricorso è estinto per rinuncia e la parte intimata non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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