Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29324/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta dall'originario titolare di un conto corrente cointestato con il figlio, sul quale confluivano somme provenienti esclusivamente da redditi e trattamenti dell'originario attore. Costui lamentava il prelievo, da parte del figlio, di euro 500.000 dal conto e chiedeva la restituzione della somma, sostenendo di esserne l'esclusivo proprietario. Il figlio si costituiva deducendo, in via principale, la propria esclusiva titolarità delle somme versate sul conto, o comunque la contitolarità con applicazione dell'art. 1298, comma 2, c.c. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d'appello rigettava il gravame. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) errore di qualificazione della domanda, che sarebbe stata trattata come ripetizione di indebito anziché come rivendica di bene mobile (denaro), con conseguente errata applicazione delle regole probatorie; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibili documenti asseritamente decisivi e non valutato la dedotta impossibilità di produrli prima; 3) violazione degli artt. 1298 e 2729 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto superata la presunzione di contitolarità del saldo senza imporre all'attore l'onere di provare la propria esclusiva proprietà e senza valorizzare la dedotta pregressa cointestazione con la prima moglie del padre; 4) nullità della sentenza per mancata indicazione delle parti e per non avere considerato le conseguenze del decesso dell'originario attore sulla titolarità del credito dedotto in giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: la domanda era stata correttamente qualificata come azione di rivendica dell'esclusiva titolarità delle somme e non come ripetizione di indebito; i documenti prodotti tardivamente e i capitoli di prova erano irrilevanti o non decisivi; la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 1298, comma 2, c.c., ritenendo superata la presunzione di uguali quote in base alla prova dei versamenti effettuati solo dall'originario attore e all'assenza di prova contraria del figlio; la sopravvenuta morte dell'originario attore non incideva sulla decisione, essendo la sua indicazione processuale sufficientemente chiara e restando eventuali profili successori da far valere con autonoma azione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare la pretesa ultrapetizione o errata qualificazione della domanda; la Corte esclude la violazione perché la domanda era stata correttamente interpretata dal giudice di merito.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato insieme alle altre norme processuali sulla decisione secondo diritto; nessuna violazione ravvisata.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove e l'irrilevanza di documenti; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia correttamente valutato la rilevanza probatoria.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la pretesa nullità della sentenza; la Corte esclude la nullità perché le parti risultavano indicate e la motivazione consentiva di comprendere la decisione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte conferma che l'attore aveva provato i versamenti e che il convenuto non aveva fornito prova contraria.

  • art. 345 c.p.c.

    invocato contro il rigetto dei documenti prodotti in appello; la Corte osserva che, essendo i documenti irrilevanti, la questione dell'ammissibilità è divenuta ultronea.

  • art. 1298 c.c.

    nei rapporti interni tra contitolari di conto corrente la divisione del credito si presume in quote uguali solo se non risulti diversamente; la presunzione è superabile con prova contraria anche per presunzioni semplici, ma nella fattispecie la prova dei versamenti provenienti da uno solo dei contitolari ha giustificato l'attribuzione esclusiva del saldo a quest'ultimo.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alle presunzioni semplici; la Corte conferma che, nel caso concreto, non vi erano presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a sovvertire l'accertamento compiuto.

  • art. 1854 c.c.

    richiamato indirettamente per chiarire che esso disciplina i rapporti con la banca, mentre i rapporti interni tra cointestatari sono regolati dall'art. 1298, comma 2, c.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale della trattazione in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel conto corrente bancario cointestato, i rapporti interni tra i cointestatari sono regolati dall'art. 1298, comma 2, c.c., sicché il saldo si presume diviso in quote uguali solo in mancanza di prova contraria.
  • La presunzione di contitolarità o di pari ripartizione del saldo può essere vinta con qualsiasi prova idonea, anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; se risulta che le somme provengono esclusivamente da uno dei contitolari, l'altro non può vantare diritti sul saldo nel rapporto interno.
  • La qualificazione della domanda spetta al giudice in base al petitum sostanziale: se l'azione mira all'accertamento dell'esclusiva titolarità di somme e alla restituzione di quanto prelevato, la domanda è correttamente trattata come azione di rivendica/restituzione del bene mobile-denaro, non come ripetizione di indebito.
  • Le produzioni documentali tardive in appello non assumono rilievo quando siano comunque irrilevanti o non decisive ai fini della decisione; in tal caso, la questione dell'ammissibilità processuale diventa secondaria.
  • La morte dell'originario attore nel corso del giudizio non travolge automaticamente la decisione se la pretesa dedotta è stata correttamente definita e i profili successori eventualmente sopravvenuti possono essere fatti valere con autonoma iniziativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieObbligazioni solidaliProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.