Cassazione Civile, Ordinanza n. 24784/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla condanna del Comune al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima di un fondo sito nel territorio comunale, denominato "San Mango", della superficie complessiva di mq 21,89, di proprietà del dante causa delle attrici e poi rivendicato dalle eredi. In primo grado il Tribunale aveva liquidato in favore delle eredi la somma di euro 47.113,34 oltre rivalutazione e interessi; la Corte d'appello aveva respinto il gravame del Comune, ritenendo infondata sia la contestazione sul quantum, sia l'eccezione di difetto di legittimazione attiva. Con il primo motivo il Comune lamentava nullità della sentenza e violazione degli artt. 132 e 115 c.p.c., oltre al vizio di travisamento delle risultanze della CTU: sosteneva che la Corte d'appello avesse erroneamente attribuito al CTU e al Tribunale la qualificazione del terreno come agricolo semplice/incolto, mentre la consulenza avrebbe invece valorizzato la sua elevata suscettibilità edificatoria per ubicazione e servizi presenti; secondo il ricorrente, si trattava di errore percettivo denunciabile in cassazione. Con il secondo motivo il Comune deduceva nullità della sentenza e violazione degli artt. 100 e 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che le eredi non avessero provato rigorosamente la loro proprietà e che la Corte d'appello avesse indebitamente ritenuto provata la legittimazione attiva anche per effetto di un riconoscimento del Comune, mentre si sarebbe trattato di un travisamento probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato e inammissibile perché il preteso travisamento del contenuto della CTU integrava, secondo la distinzione elaborata dalle Sezioni Unite, un errore percettivo da far valere con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., non con ricorso per cassazione; inoltre, nel caso concreto, l'asserito errore non rifletteva la lettura del dato probatorio prospettata dalla controparte, sicché non era sindacabile ai sensi dell'art. 360, nn. 4 o 5 c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui la titolarità attiva del rapporto controverso può ritenersi provata quando il convenuto abbia tenuto una difesa incompatibile con la sua negazione; nel caso concreto il Comune, nel giudizio di primo grado, aveva implicitamente riconosciuto la posizione delle attrici come eredi/proprietarie, senza contestarla tempestivamente, e non si era confrontato con tale ratio decidendi. È stata quindi confermata la condanna del Comune alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È stata invocata dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza per asserito travisamento delle risultanze processuali, ma la Corte ha escluso che il vizio dedotto fosse correttamente denunciabile in cassazione nei termini prospettati.
È stato richiamato dal ricorrente in relazione al preteso travisamento della CTU e delle prove; la Corte ha escluso la fondatezza della censura, ricondotta a un errore percettivo non deducibile con ricorso per cassazione nel caso concreto.
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.
La Corte ha chiarito che il travisamento del contenuto oggettivo della prova è in via generale rimediabile con revocazione; il ricorso per cassazione è ammissibile solo se il travisamento riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una parte e il vizio sia inquadrabile come processuale o sostanziale nei limiti dei nn. 4 o 5.
È indicato come rimedio istituzionale dell'errore percettivo consistente nel travisamento del contenuto oggettivo della prova.
È stato richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello sulla titolarità attiva del rapporto controverso.
È stato invocato per contestare l'onere probatorio sulla proprietà; la Corte ha osservato che, in presenza di difese incompatibili con la negazione della titolarità, la prova può dirsi raggiunta senza ulteriore dimostrazione.
È menzionato per il deposito delle memorie delle parti nella fase camerale.
Rimedio revocatorio richiamato come sede corretta per far valere l'errore di percezione sulla prova.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
È richiamato nel dispositivo per le conseguenze contributive del rigetto del ricorso.
Sez. U. n. 5792/2024
"il travisamento del contenuto oggettivo della prova ... trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ... il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c."
Le Sezioni Unite sono richiamate per distinguere tra errore percettivo sulla prova, deducibile con revocazione, ed errore valutativo o di giudizio, deducibile in cassazione solo nei limiti propri dell'art. 360 c.p.c.
Sez. U. n. 2951/2016
"la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta, può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto"
La Corte la utilizza per affermare che la titolarità attiva del rapporto controverso può dirsi provata se il convenuto riconosce il fatto costitutivo o assume difese incompatibili con la sua negazione, con conseguente irrilevanza di una successiva contestazione tardiva.
Massime di principio
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova integra, di regola, un errore di fatto da far valere con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., non con ricorso per cassazione, salvo che il travisamento coincida con la lettura del fatto probatorio effettivamente controversa tra le parti e rientri nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
- Quando il convenuto tiene nel giudizio di primo grado una difesa incompatibile con la negazione della titolarità del diritto azionato, la prova della titolarità attiva può ritenersi raggiunta e non può essere efficacemente introdotta per la prima volta in appello una contestazione contraria.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata confutazione del nucleo argomentativo decisivo comporta inammissibilità della censura.
- La contestazione del quantum risarcitorio fondata su una diversa lettura della CTU non è scrutinabile in cassazione come errore percettivo se il giudice di merito ha comunque valutato il dato tecnico nel contraddittorio tra le parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24733/2025 del 08/09/2025
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24734/2025 del 08/09/2025
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24735/2025 del 08/09/2025
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24739/2025 del 08/09/2025
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24742/2025 del 08/09/2025
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24745/2025 del 08/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →