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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17186/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la doglianza sulla mancata motivazione in ordine all'art. 129 c.p.p. fosse estranea ai motivi di ricorso ammessi contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In un procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., il tribunale aveva applicato all'imputato la pena di un anno di reclusione e 3.600 euro di multa per fatti qualificati come detenzione/cessione di stupefacenti in forma lieve e resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'assenza di motivazione in ordine alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che la censura investiva il difetto motivazionale della decisione e non rientrava nei ristretti motivi di ricorso consentiti avverso la sentenza di patteggiamento; inoltre il ricorso non indicava neppure quale ipotesi dell'art. 129 c.p.p. sarebbe stata configurabile nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    richiamato come base del provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento sono ammessi solo per specifiche censure: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 129 cod. proc. pen.

    la sua astratta invocazione non è sufficiente; occorre indicare quale ipotesi di immediato proscioglimento ricorrerebbe nel caso concreto

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    richiamata quale fonte dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti contestato

  • art. 337 cod. pen.

    norma incriminatrice per il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato

Massime di principio

  • Contro la sentenza emessa a seguito di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse sono inammissibili.
  • La doglianza che lamenta la mancata motivazione sulla non punibilità ex art. 129 c.p.p. non è di per sé deducibile in cassazione contro il patteggiamento, se non si collega a uno dei vizi specificamente consentiti dalla legge.
  • Chi invoca l'art. 129 c.p.p. deve indicare in modo puntuale quale causa di proscioglimento immediato sarebbe configurabile, non essendo sufficiente un richiamo generico o astratto.
  • Nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento non può essere surrettiziamente contestata la motivazione del provvedimento oltre i limiti legali delle impugnazioni ammissibili.

Come è indicizzato

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